Le più antiche teorie di cittadinanza, sviluppatesi nei Comuni italiani dei secoli XII e XIII, lungi dall’enfatizzare i legami di sangue, di discendenza familiare o territoriali, o dal fare appello a immanenti valori sociali, sono animate in realtà da finalità assai concrete. Stabilire chi è civis e chi non comincia ad interessare in conseguenza dell’introduzione di forme di imposizione su base reale e degli estimi, per capire chi debba pagare cosa e dove. Dalle quaestiones civilistiche duecentesche emerge bene quanto il significato prevalente del termine civis rimandi a un insieme di doveri molto più che di diritti, che sono doveri di carattere essenzialmente fiscale. Legando l’identità di civis agli obblighi fiscali e dominando tra questi ultimi la « colletta » come imposta diretta e proporzionale sul patrimonio, ci si avvicina molto a qualificare cives i proprietari, o, più rischiosamente, a escludere dai benefici della cittadinanza chi non possieda nulla. Nella riflessione giuridica colta, assistiamo così a uno slittamento dell’idea di comunità da insieme degli individui che la compongono, a insieme dei beni degli individui che la compongono.

MENZINGER DI PREUSSENTHAL, S. (2013). Diritti di cittadinanza nelle quaestiones giuridiche duecentesche e inizio-trecentesche. MÉLANGES DE L'ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME. MOYEN AGE, 125-2, 01-23.

Diritti di cittadinanza nelle quaestiones giuridiche duecentesche e inizio-trecentesche.

MENZINGER DI PREUSSENTHAL, SARA
2013-01-01

Abstract

Le più antiche teorie di cittadinanza, sviluppatesi nei Comuni italiani dei secoli XII e XIII, lungi dall’enfatizzare i legami di sangue, di discendenza familiare o territoriali, o dal fare appello a immanenti valori sociali, sono animate in realtà da finalità assai concrete. Stabilire chi è civis e chi non comincia ad interessare in conseguenza dell’introduzione di forme di imposizione su base reale e degli estimi, per capire chi debba pagare cosa e dove. Dalle quaestiones civilistiche duecentesche emerge bene quanto il significato prevalente del termine civis rimandi a un insieme di doveri molto più che di diritti, che sono doveri di carattere essenzialmente fiscale. Legando l’identità di civis agli obblighi fiscali e dominando tra questi ultimi la « colletta » come imposta diretta e proporzionale sul patrimonio, ci si avvicina molto a qualificare cives i proprietari, o, più rischiosamente, a escludere dai benefici della cittadinanza chi non possieda nulla. Nella riflessione giuridica colta, assistiamo così a uno slittamento dell’idea di comunità da insieme degli individui che la compongono, a insieme dei beni degli individui che la compongono.
2013
MENZINGER DI PREUSSENTHAL, S. (2013). Diritti di cittadinanza nelle quaestiones giuridiche duecentesche e inizio-trecentesche. MÉLANGES DE L'ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME. MOYEN AGE, 125-2, 01-23.
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