The paper examines the burden of proof problem in medical liability cases through a critical rethinking of positions taken by Italian Courts who often allocate a presumption of responsibility to the doctor similarly to the case in which the debtor is liable for the breach of contract. On the contrary it is necessary to adopt a reasonable approach to the burden of proof rules (art. 2697 Civil Code), having also regard to the specific content of the judicial claim, mainly in order to reduce the frequent phenomenon of defensive medicine in the area of civil liability for medical malpratice.

Il contributo esamina il tema della distribuzione dell’onere della prova in caso di responsabilità del sanitario attraverso una rimeditazione in chiave critica delle posizioni assunte dalla giurisprudenza di legittimità. Quest’ultima tende alla individuazione di una sorta di “presunzione” di responsabilità del medico facente leva sull’applicazione sic et simpliciter dei princípi già individuati dalla Cassazione in tema ripartizione dell’onus probandi per il caso di inadempimento contrattuale del debitore. Si impone in vero per l’interprete una ragionevole distinzione del regime della prova in base al contenuto della domanda giudiziale ed una applicazione maggiormente bilanciata dell’art. 2697 c.c. al fine di arginare i sempre più frequenti fenomeni di medicina difensiva specie nel settore della responsabilità civile per medical malpratice.

Longobucco, F. (2012). L’onere della prova nella malpractice medica: dalla responsabilità accertata alla responsabilità sentita. RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA(4), 1391-1400.

L’onere della prova nella malpractice medica: dalla responsabilità accertata alla responsabilità sentita

LONGOBUCCO, FRANCESCO
2012-01-01

Abstract

The paper examines the burden of proof problem in medical liability cases through a critical rethinking of positions taken by Italian Courts who often allocate a presumption of responsibility to the doctor similarly to the case in which the debtor is liable for the breach of contract. On the contrary it is necessary to adopt a reasonable approach to the burden of proof rules (art. 2697 Civil Code), having also regard to the specific content of the judicial claim, mainly in order to reduce the frequent phenomenon of defensive medicine in the area of civil liability for medical malpratice.
2012
Il contributo esamina il tema della distribuzione dell’onere della prova in caso di responsabilità del sanitario attraverso una rimeditazione in chiave critica delle posizioni assunte dalla giurisprudenza di legittimità. Quest’ultima tende alla individuazione di una sorta di “presunzione” di responsabilità del medico facente leva sull’applicazione sic et simpliciter dei princípi già individuati dalla Cassazione in tema ripartizione dell’onus probandi per il caso di inadempimento contrattuale del debitore. Si impone in vero per l’interprete una ragionevole distinzione del regime della prova in base al contenuto della domanda giudiziale ed una applicazione maggiormente bilanciata dell’art. 2697 c.c. al fine di arginare i sempre più frequenti fenomeni di medicina difensiva specie nel settore della responsabilità civile per medical malpratice.
Longobucco, F. (2012). L’onere della prova nella malpractice medica: dalla responsabilità accertata alla responsabilità sentita. RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA(4), 1391-1400.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11590/131613
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