Nella sentenza annotata la Corte è chiamata a rispondere alla domanda se il concetto di « offerta economicamente più vantaggiosa » comporti che i criteri di aggiudicazione siano indissolubilmente legati ad un vantaggio economico (per la stazione appaltante) o siano compatibili con un beneficio di tipo ambientale (per la comunità di cui la stazione appaltante è ente esponenziale). La Corte chiarisce che la normativa sugli appalti « non prevede che ciascuno dei criteri d'attribuzione debba essere di natura economica, perché anche fattori non meramente economici possono incidere sul valore di un'offerta per l'amministrazione aggiudicatrice ». Se questo è il principio generale, i giudici poi si riferiscono, in particolare, alle esigenze di carattere ambientale, che a maggior ragione possono essere alla base di criteri di aggiudicazione (non prettamente economici), La Corte conclude, quindi, che criteri di tipo non economico, quali sono quelli ambientali, possono essere previsti per l'aggiudicazione di gare d'appalto. Naturalmente, questa possibilità non è assoluta, ma è necessario che vengano rispettate alcune condizioni. In particolare, il criterio in questione deve essere collegato all'oggetto dell'appalto, collegamento incontestabile nel caso di specie, trattandosi di un appalto relativo alla prestazione di servizi di trasporti urbani mediante autobus. Secondariamente, il criterio non deve essere tale da conferire all'amministrazione una libertà incondizionata di scelta

Lottini, M. (2002). Appalti comunitari: sulla ammissibilità di criteri di aggiudicazione non prettamente economici (nota a Corte di Giustizia UE, causa C-513/99, 17 settembre 2002). IL FORO AMMINISTRATIVO CDS, 1(9), 1950-1957.

Appalti comunitari: sulla ammissibilità di criteri di aggiudicazione non prettamente economici (nota a Corte di Giustizia UE, causa C-513/99, 17 settembre 2002)

LOTTINI, Micaela
2002-01-01

Abstract

Nella sentenza annotata la Corte è chiamata a rispondere alla domanda se il concetto di « offerta economicamente più vantaggiosa » comporti che i criteri di aggiudicazione siano indissolubilmente legati ad un vantaggio economico (per la stazione appaltante) o siano compatibili con un beneficio di tipo ambientale (per la comunità di cui la stazione appaltante è ente esponenziale). La Corte chiarisce che la normativa sugli appalti « non prevede che ciascuno dei criteri d'attribuzione debba essere di natura economica, perché anche fattori non meramente economici possono incidere sul valore di un'offerta per l'amministrazione aggiudicatrice ». Se questo è il principio generale, i giudici poi si riferiscono, in particolare, alle esigenze di carattere ambientale, che a maggior ragione possono essere alla base di criteri di aggiudicazione (non prettamente economici), La Corte conclude, quindi, che criteri di tipo non economico, quali sono quelli ambientali, possono essere previsti per l'aggiudicazione di gare d'appalto. Naturalmente, questa possibilità non è assoluta, ma è necessario che vengano rispettate alcune condizioni. In particolare, il criterio in questione deve essere collegato all'oggetto dell'appalto, collegamento incontestabile nel caso di specie, trattandosi di un appalto relativo alla prestazione di servizi di trasporti urbani mediante autobus. Secondariamente, il criterio non deve essere tale da conferire all'amministrazione una libertà incondizionata di scelta
2002
Lottini, M. (2002). Appalti comunitari: sulla ammissibilità di criteri di aggiudicazione non prettamente economici (nota a Corte di Giustizia UE, causa C-513/99, 17 settembre 2002). IL FORO AMMINISTRATIVO CDS, 1(9), 1950-1957.
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