C. COLAPIETRO, Rights of the Disabled and the Constitution The position of disabled people, even if not expressly provided for in the Constitution, has, nevertheless, adequate constitutional protection in the frame of social justice outlined by our constitutional charter in favor of weak people, and directed to pursue the effective social inclusion and direct participation of the disabled to working life, especially at school and work, through a non-discriminatory, but supportive and emancipatory legislative framework. In particular, in our Constitution the “recognition” and the “guarantee” (art. 2) of the rights of disabled people, for the achievement of their “equal social dignity” (art. 3 al. Const.) that allows the “complete development of the human being” (art. 3 cpv. Const.), have a firm foundation precisely in that expansive parameter offered by the Constitution and represented by the completeness of the development of a human being. In this type of case, with particular reference to the disabled, precisely because of their natural diversity, all rights to the reduction of the inequalities should be recognized. It is a condition that cannot be disregarded: the realization of their right to equal opportunities, even in the light of those “binding duties of political, economic and social solidarity”, whose fulfillment is peremptorily required by art. 2 of the Constitution. However, it is necessary to be aware that, in order that a discourse about real recognition and guarantee of the inviolable rights of that mass of disenfranchised constituted by the marginalized and the socially excluded – indeed, such as the disabled – be met, their meta-fundamental and inviolable right to enjoy rights, which is the right of disabled people to enjoy the minimum conditions for a free and, above all, dignified existence, traceable to the evolution of the meaning of the constitutional provisions under articles 2 and 3 of the Constitution, should be prejudicially ensured.

C. COLAPIETRO, Diritti dei disabili e Costituzione La posizione delle persone disabili, pur non essendo espressamente contemplata in Costituzione, trova comunque una protezione costituzionale adeguata nell’ambito del programma di giustizia sociale delineato dalla nostra Carta costituzionale in favore dei soggetti deboli e rivolto a perseguire – attraverso una disciplina legislativa non discriminatoria, bensì di sostegno ed emancipatoria – l’effettiva inclusione sociale e la diretta partecipazione alla vita attiva del disabile, soprattutto a livello scolastico e lavorativo. In particolare, nella nostra Carta costituzionale il “riconoscimento” e la “garanzia” (art. 2 Cost.) dei diritti dei disabili, per il conseguimento di quella loro “pari dignità sociale” (art. 3 al. Cost.) che consenta il “pieno sviluppo della persona umana” (art. 3 cpv. Cost.), trova un saldo fondamento proprio in quel parametro espansivo offerto dalla Costituzione e rappresentato dalla pienezza dello sviluppo della persona umana. Nel caso di specie si tratta, appunto, delle persone con disabilità, nei cui confronti, in ragione proprio della loro naturale diversità, vanno riconosciuti quei diritti alla riduzione delle disuguaglianze, condizione imprescindibile per realizzare il loro diritto ad avere pari opportunità, anche in forza di quei “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” di cui l’art. 2 Cost. richiede perentoriamente l’adempimento. Occorre, tuttavia, essere consapevoli che affinché si possa parlare di riconoscimento e di garanzia dei diritti inviolabili nei confronti di quella massa dei senza diritti, costituita dagli emarginati o dai socialmente esclusi, come appunto le persone disabili, è necessario pregiudizialmente garantire loro quel meta-diritto fondamentale ed inviolabile a poter usufruire dei diritti – riconducibile all’evoluzione di significato delle disposizioni costituzionali di cui agli artt. 2 e 3 Cost. – che si traduce nel diritto delle persone con disabilità a fruire di condizioni minime per un’esistenza libera e, soprattutto, dignitosa.

Colapietro, C. (2011). Diritti dei disabili e Costituzione – Collana del Centro di ricerca interdipartimentale per gli Studi politico-costituzionali e di legislazione comparata dell’Università degli Studi Roma Tre – Sezione di Diritto pubblico italiano ed europeo diretta da Franco Modugno – Serie Studi e Ricerche, n. 1,. NAPOLI : Editoriale Scientifica.

Diritti dei disabili e Costituzione – Collana del Centro di ricerca interdipartimentale per gli Studi politico-costituzionali e di legislazione comparata dell’Università degli Studi Roma Tre – Sezione di Diritto pubblico italiano ed europeo diretta da Franco Modugno – Serie Studi e Ricerche, n. 1,

COLAPIETRO, CARLO
2011-01-01

Abstract

C. COLAPIETRO, Rights of the Disabled and the Constitution The position of disabled people, even if not expressly provided for in the Constitution, has, nevertheless, adequate constitutional protection in the frame of social justice outlined by our constitutional charter in favor of weak people, and directed to pursue the effective social inclusion and direct participation of the disabled to working life, especially at school and work, through a non-discriminatory, but supportive and emancipatory legislative framework. In particular, in our Constitution the “recognition” and the “guarantee” (art. 2) of the rights of disabled people, for the achievement of their “equal social dignity” (art. 3 al. Const.) that allows the “complete development of the human being” (art. 3 cpv. Const.), have a firm foundation precisely in that expansive parameter offered by the Constitution and represented by the completeness of the development of a human being. In this type of case, with particular reference to the disabled, precisely because of their natural diversity, all rights to the reduction of the inequalities should be recognized. It is a condition that cannot be disregarded: the realization of their right to equal opportunities, even in the light of those “binding duties of political, economic and social solidarity”, whose fulfillment is peremptorily required by art. 2 of the Constitution. However, it is necessary to be aware that, in order that a discourse about real recognition and guarantee of the inviolable rights of that mass of disenfranchised constituted by the marginalized and the socially excluded – indeed, such as the disabled – be met, their meta-fundamental and inviolable right to enjoy rights, which is the right of disabled people to enjoy the minimum conditions for a free and, above all, dignified existence, traceable to the evolution of the meaning of the constitutional provisions under articles 2 and 3 of the Constitution, should be prejudicially ensured.
2011
978-88-6342-256-6
C. COLAPIETRO, Diritti dei disabili e Costituzione La posizione delle persone disabili, pur non essendo espressamente contemplata in Costituzione, trova comunque una protezione costituzionale adeguata nell’ambito del programma di giustizia sociale delineato dalla nostra Carta costituzionale in favore dei soggetti deboli e rivolto a perseguire – attraverso una disciplina legislativa non discriminatoria, bensì di sostegno ed emancipatoria – l’effettiva inclusione sociale e la diretta partecipazione alla vita attiva del disabile, soprattutto a livello scolastico e lavorativo. In particolare, nella nostra Carta costituzionale il “riconoscimento” e la “garanzia” (art. 2 Cost.) dei diritti dei disabili, per il conseguimento di quella loro “pari dignità sociale” (art. 3 al. Cost.) che consenta il “pieno sviluppo della persona umana” (art. 3 cpv. Cost.), trova un saldo fondamento proprio in quel parametro espansivo offerto dalla Costituzione e rappresentato dalla pienezza dello sviluppo della persona umana. Nel caso di specie si tratta, appunto, delle persone con disabilità, nei cui confronti, in ragione proprio della loro naturale diversità, vanno riconosciuti quei diritti alla riduzione delle disuguaglianze, condizione imprescindibile per realizzare il loro diritto ad avere pari opportunità, anche in forza di quei “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” di cui l’art. 2 Cost. richiede perentoriamente l’adempimento. Occorre, tuttavia, essere consapevoli che affinché si possa parlare di riconoscimento e di garanzia dei diritti inviolabili nei confronti di quella massa dei senza diritti, costituita dagli emarginati o dai socialmente esclusi, come appunto le persone disabili, è necessario pregiudizialmente garantire loro quel meta-diritto fondamentale ed inviolabile a poter usufruire dei diritti – riconducibile all’evoluzione di significato delle disposizioni costituzionali di cui agli artt. 2 e 3 Cost. – che si traduce nel diritto delle persone con disabilità a fruire di condizioni minime per un’esistenza libera e, soprattutto, dignitosa.
Colapietro, C. (2011). Diritti dei disabili e Costituzione – Collana del Centro di ricerca interdipartimentale per gli Studi politico-costituzionali e di legislazione comparata dell’Università degli Studi Roma Tre – Sezione di Diritto pubblico italiano ed europeo diretta da Franco Modugno – Serie Studi e Ricerche, n. 1,. NAPOLI : Editoriale Scientifica.
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