La Corte costituzionale, con la sentenza n.197del 2021, dichiara non fondate le questioni di legittimità dell’art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, L. n. 354 del 1975, in riferimento alla possibilità di applicare il regime differenziato ai soggetti sottoposti alla misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro. La pronuncia valorizza due principi fondamentali. Anzitutto, il principio di proporzionalità-congruità che, anche dopo la L. n. 94 del 2009, deve guidare nella scelta delle restrizioni previste dall’art. 41-bis ord. penit.; in secondo luogo, il finalismo rieducativo, che caratterizza non solo il volto costituzionale delle pene, ma anche quello delle misure di sicurezza. La soluzione, pur in generale condivisibile, lascia irrisolto il nodo del cumulo tra pene e misure di sicurezza per i soggetti imputabili: si tratta di una questione indubbiamente problematica, tanto in generale quanto, a fortiori, quando a venire in considerazione è il regime di rigore ex art. 41-bis ord. penit.

Massaro, A. (2022). La proporzionalità-congruità e il finalismo rieducativo delle misure di sicurezza salvano l’applicazione dell’art. 41-bis ord. penit. agli internati. DIRITTO PENALE E PROCESSO(6), 765-775.

La proporzionalità-congruità e il finalismo rieducativo delle misure di sicurezza salvano l’applicazione dell’art. 41-bis ord. penit. agli internati

Antonella Massaro
2022-01-01

Abstract

La Corte costituzionale, con la sentenza n.197del 2021, dichiara non fondate le questioni di legittimità dell’art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, L. n. 354 del 1975, in riferimento alla possibilità di applicare il regime differenziato ai soggetti sottoposti alla misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro. La pronuncia valorizza due principi fondamentali. Anzitutto, il principio di proporzionalità-congruità che, anche dopo la L. n. 94 del 2009, deve guidare nella scelta delle restrizioni previste dall’art. 41-bis ord. penit.; in secondo luogo, il finalismo rieducativo, che caratterizza non solo il volto costituzionale delle pene, ma anche quello delle misure di sicurezza. La soluzione, pur in generale condivisibile, lascia irrisolto il nodo del cumulo tra pene e misure di sicurezza per i soggetti imputabili: si tratta di una questione indubbiamente problematica, tanto in generale quanto, a fortiori, quando a venire in considerazione è il regime di rigore ex art. 41-bis ord. penit.
2022
Massaro, A. (2022). La proporzionalità-congruità e il finalismo rieducativo delle misure di sicurezza salvano l’applicazione dell’art. 41-bis ord. penit. agli internati. DIRITTO PENALE E PROCESSO(6), 765-775.
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