Le promesse unilaterali sono concepite come atti inter vivos produttivi di effetti obbligatori in capo al dichiarante. In una prospettiva storica, relativamente ad esse, sussistono ancora dubbi in dottrina, in quanto non si sono ancora individuati con certezza gli atti di diritto romano che possono essere qualificati come promesse unilaterali. In questo contributo si è cercato di evidenziare due diverse tipologie di atti, dove l’unilateralità si manifesta in modo diverso. La prima, più stringente, è quella della pollicitatio e del votum, determinata inizialmente dall’impossibilità di individuare un destinatario idoneo ad accettare la promessa. In particolare una forma di promessa unilaterale è il promissum indicii nomine, che indica la promessa di ricompensa fatta a qualcuno che abbia ritrovato un oggetto smarrito, uno schiavo fuggitivo, o individuato un ladro, o una persona alieni iuris; da esso nasceva un obbligo giuridico tutelato da azione, venendo a delineare una vera e propria promessa al pubblico. La seconda forma di unilateralità, meno rigida, è quella della dotis dictio e della promissio iurata liberti, dove la unilateralità era una manifestazione della formalità.
Bertoldi, F. (2010). Le promesse unilaterali in diritto romano. In Promesses et actes unilatéraux (pp. 1-32). POITIERS : LGDJ.
Le promesse unilaterali in diritto romano
BERTOLDI, FEDERICA
2010-01-01
Abstract
Le promesse unilaterali sono concepite come atti inter vivos produttivi di effetti obbligatori in capo al dichiarante. In una prospettiva storica, relativamente ad esse, sussistono ancora dubbi in dottrina, in quanto non si sono ancora individuati con certezza gli atti di diritto romano che possono essere qualificati come promesse unilaterali. In questo contributo si è cercato di evidenziare due diverse tipologie di atti, dove l’unilateralità si manifesta in modo diverso. La prima, più stringente, è quella della pollicitatio e del votum, determinata inizialmente dall’impossibilità di individuare un destinatario idoneo ad accettare la promessa. In particolare una forma di promessa unilaterale è il promissum indicii nomine, che indica la promessa di ricompensa fatta a qualcuno che abbia ritrovato un oggetto smarrito, uno schiavo fuggitivo, o individuato un ladro, o una persona alieni iuris; da esso nasceva un obbligo giuridico tutelato da azione, venendo a delineare una vera e propria promessa al pubblico. La seconda forma di unilateralità, meno rigida, è quella della dotis dictio e della promissio iurata liberti, dove la unilateralità era una manifestazione della formalità.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.