Il saggio prende in considerazione la oramai vasta area dei rapporti di lavoro associativi. Negli ultimi tempi il legislatore ha ampliato la possibilità di utilizzo di forme di lavoro associative. Basti pensare all’ultima disciplina delle cooperative di lavoro o all’associazione in partecipazione o alla riforma delle società di capitali che consente il conferimento al patrimonio sociale di prestazioni d’opera o di servizi o, ancora, alla prestazio- ne di lavoro a titolo gratuito, prima innominato e, ora, denominato lavoro del cd. Terzo settore. La diffusione di questi rapporti di lavoro si è avuta sulla base del principio oramai consolidato che la prestazione di lavoro può essere dedotta anche in un contratto a causa associativa o a titolo gratuito. In questo caso la prestazione di lavoro ha un diverso fondamento rispetto alla prestazione di lavoro subordinato. Il rapporto di lavoro subordinato trova origine in un contratto di scambio. Datore di lavoro e lavoratore si obbligano reciprocamente per il perseguimento dei loro interessi, da considerarsi contrapposti. Il datore di lavoro attraverso l’utilizzo delle energie lavorative del lavoratore vuole realizzare i fini produttivi dell’impresa. Il lavoratore, invece, esegue la propria prestazione al fine di avere in cambio la retribuzione. Ne deriva che nel lavoro subordinato il risultato economico della prestazione di lavoro è esterno alla causa del contratto. Invece nel contratto di lavoro associativo questo è interno, perché vi è̀ una comunanza di scopo tra socio lavoratore e società̀ Se lo scopo è comune ne deriva, parimenti, che entrambe le parti assumono su di loro il rischio, nel raggiungimento del risultato. Di conseguenza nei contratti associativi il socio o l’associato partecipano agli utili e alle perdite. Non è che non sia possibile anche nel lavoro subordinato la partecipazione agli utili. Solo che, a differenza che nei rapporti di lavoro associativi, questa può comportare esclusivamente una variabilità della retribuzione, salva comunque l’erogazione del minimo garantito dalla legge (art. 36 Cost.). Differentemente al socio lavoratore o all’associato il compenso sarà dovuto nei limiti degli utili ricavati dalla gestione in comune dell’impresa o dell’affare. In conclusione e più in generale se il lavoro prestato nell’ambito dei contratti associativi o nel terzo settore realizza una funzione economico-sociale diversa da quella prestata in ragione del contratto di lavoro ai sensi dell’art. 2094 c.c., di regola, viene esclusa l’applicazione a tali rapporti dell’apparato di tutela previsto per il lavoro subordinato. A meno che, e vedremo in quale ipotesi, non si dissimuli un rapporto di lavoro subordinato e ciò sia dimostrabile in base alle sue effettive modalità̀ di svolgimento oppure la posizione di lavoratore subordinato sia cumulabile con quella di socio.

Lepore, A. (2009). Le prestazioni di lavoro nei contratti associativi, nelle cooperative e nelle associazioni di volontariato. In Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale. Trattati Brevi. Collana di Diritto privato diretta da Pietro Rescigno (pp. 169-194). MILANO : IPSOA.

Le prestazioni di lavoro nei contratti associativi, nelle cooperative e nelle associazioni di volontariato

LEPORE, ALBERTO
2009-01-01

Abstract

Il saggio prende in considerazione la oramai vasta area dei rapporti di lavoro associativi. Negli ultimi tempi il legislatore ha ampliato la possibilità di utilizzo di forme di lavoro associative. Basti pensare all’ultima disciplina delle cooperative di lavoro o all’associazione in partecipazione o alla riforma delle società di capitali che consente il conferimento al patrimonio sociale di prestazioni d’opera o di servizi o, ancora, alla prestazio- ne di lavoro a titolo gratuito, prima innominato e, ora, denominato lavoro del cd. Terzo settore. La diffusione di questi rapporti di lavoro si è avuta sulla base del principio oramai consolidato che la prestazione di lavoro può essere dedotta anche in un contratto a causa associativa o a titolo gratuito. In questo caso la prestazione di lavoro ha un diverso fondamento rispetto alla prestazione di lavoro subordinato. Il rapporto di lavoro subordinato trova origine in un contratto di scambio. Datore di lavoro e lavoratore si obbligano reciprocamente per il perseguimento dei loro interessi, da considerarsi contrapposti. Il datore di lavoro attraverso l’utilizzo delle energie lavorative del lavoratore vuole realizzare i fini produttivi dell’impresa. Il lavoratore, invece, esegue la propria prestazione al fine di avere in cambio la retribuzione. Ne deriva che nel lavoro subordinato il risultato economico della prestazione di lavoro è esterno alla causa del contratto. Invece nel contratto di lavoro associativo questo è interno, perché vi è̀ una comunanza di scopo tra socio lavoratore e società̀ Se lo scopo è comune ne deriva, parimenti, che entrambe le parti assumono su di loro il rischio, nel raggiungimento del risultato. Di conseguenza nei contratti associativi il socio o l’associato partecipano agli utili e alle perdite. Non è che non sia possibile anche nel lavoro subordinato la partecipazione agli utili. Solo che, a differenza che nei rapporti di lavoro associativi, questa può comportare esclusivamente una variabilità della retribuzione, salva comunque l’erogazione del minimo garantito dalla legge (art. 36 Cost.). Differentemente al socio lavoratore o all’associato il compenso sarà dovuto nei limiti degli utili ricavati dalla gestione in comune dell’impresa o dell’affare. In conclusione e più in generale se il lavoro prestato nell’ambito dei contratti associativi o nel terzo settore realizza una funzione economico-sociale diversa da quella prestata in ragione del contratto di lavoro ai sensi dell’art. 2094 c.c., di regola, viene esclusa l’applicazione a tali rapporti dell’apparato di tutela previsto per il lavoro subordinato. A meno che, e vedremo in quale ipotesi, non si dissimuli un rapporto di lavoro subordinato e ciò sia dimostrabile in base alle sue effettive modalità̀ di svolgimento oppure la posizione di lavoratore subordinato sia cumulabile con quella di socio.
2009
978-88-217-3048-1
Lepore, A. (2009). Le prestazioni di lavoro nei contratti associativi, nelle cooperative e nelle associazioni di volontariato. In Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale. Trattati Brevi. Collana di Diritto privato diretta da Pietro Rescigno (pp. 169-194). MILANO : IPSOA.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11590/154333
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