A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2010, la giurisprudenza del giudice amministrativo è costante nell’affermare che il diritto all’istruzione del disabile è un diritto fondamentale della persona e costituzionalmente protetto. Lo stesso vanta una priorità assoluta rispetto a eventuali esigenze di bilancio o relative agli aspetti organizzativi dell'attività scolastica. Conseguentemente, il contenuto della prestazione di sostegno che rappresenta uno strumento necessario per la fruizione concreta di tale diritto, deve essere determinato esclusivamente in base delle esigenze del disabile che sono quantificate dagli organi tecnici competenti. Pertanto, l'amministrazione non dispone in materia di un potere discrezionale, essendo tenuta ad erogare al minore esattamente il livello di intervento assistenziale indicato dagli organi competenti, configurandosi come secondario e recessivo ogni altro interesse antagonista, ivi compresa la carenza di organico che deve essere superata con l’assunzione di insegnanti “in deroga”.

Lottini, M. (2011). Scuola e disabilità. I riflessi della sentenza 80 del 2010 della Corte Costituzionale sulla giurisprudenza del giudice amministrativo (nota a TAR Lazio – Latina, sez. I, n. 417/2011). IL FORO AMMINISTRATIVO TAR, 10(7-8), 2403-2409.

Scuola e disabilità. I riflessi della sentenza 80 del 2010 della Corte Costituzionale sulla giurisprudenza del giudice amministrativo (nota a TAR Lazio – Latina, sez. I, n. 417/2011)

LOTTINI, Micaela
2011-01-01

Abstract

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2010, la giurisprudenza del giudice amministrativo è costante nell’affermare che il diritto all’istruzione del disabile è un diritto fondamentale della persona e costituzionalmente protetto. Lo stesso vanta una priorità assoluta rispetto a eventuali esigenze di bilancio o relative agli aspetti organizzativi dell'attività scolastica. Conseguentemente, il contenuto della prestazione di sostegno che rappresenta uno strumento necessario per la fruizione concreta di tale diritto, deve essere determinato esclusivamente in base delle esigenze del disabile che sono quantificate dagli organi tecnici competenti. Pertanto, l'amministrazione non dispone in materia di un potere discrezionale, essendo tenuta ad erogare al minore esattamente il livello di intervento assistenziale indicato dagli organi competenti, configurandosi come secondario e recessivo ogni altro interesse antagonista, ivi compresa la carenza di organico che deve essere superata con l’assunzione di insegnanti “in deroga”.
2011
Lottini, M. (2011). Scuola e disabilità. I riflessi della sentenza 80 del 2010 della Corte Costituzionale sulla giurisprudenza del giudice amministrativo (nota a TAR Lazio – Latina, sez. I, n. 417/2011). IL FORO AMMINISTRATIVO TAR, 10(7-8), 2403-2409.
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