L’art. 52 del nuovo codice dei beni culturali regola l’esercizio del commercio in aree “pubbliche” di valore culturale. La materia è specifica e fa riferimento all’attività economica che sfrutta, come sede di vendita, proprio l’area pubblica, ipotesi che deve essere distinta da quella dello svolgimento di un’attività economica presso un locale privato che si affaccia sulla medesima area e che solleva altri ordini di problemi. L’art. 52 detta una disciplina specifica dei poteri che spettano all’autorità comunale in materia di regolazione del commercio che si svolge su aree pubbliche che presentino valore culturale. Il Comune può in primo luogo, individuare quale aree pubbliche abbiano particolare valore; questa individuazione deve avvenire sentito il soprintendente. Sulla base di questa valutazione il Comune può decidere di impedire ovvero sottoporre a particolari limitazioni l’esercizio del commercio.
Lottini, M. (2006). Esercizio del commercio in aree di valore culturale (Commento all’art. 52 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42). In MARIA ALESSANDRA SANDULLI (a cura di), Codice dei beni culturali e del paesaggio (pp. 721-736).
Esercizio del commercio in aree di valore culturale (Commento all’art. 52 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42)
LOTTINI, Micaela
2006-01-01
Abstract
L’art. 52 del nuovo codice dei beni culturali regola l’esercizio del commercio in aree “pubbliche” di valore culturale. La materia è specifica e fa riferimento all’attività economica che sfrutta, come sede di vendita, proprio l’area pubblica, ipotesi che deve essere distinta da quella dello svolgimento di un’attività economica presso un locale privato che si affaccia sulla medesima area e che solleva altri ordini di problemi. L’art. 52 detta una disciplina specifica dei poteri che spettano all’autorità comunale in materia di regolazione del commercio che si svolge su aree pubbliche che presentino valore culturale. Il Comune può in primo luogo, individuare quale aree pubbliche abbiano particolare valore; questa individuazione deve avvenire sentito il soprintendente. Sulla base di questa valutazione il Comune può decidere di impedire ovvero sottoporre a particolari limitazioni l’esercizio del commercio.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.