La potestà sanzionatoria riveste nell’ambito della funzione di vigilanza dell’AGCM un ruolo primario in quanto l’effettività di un precetto è garantita soltanto attraverso un adeguato sistema sanzionatorio. La stretta correlazione precetto – sanzione è stata del resto più volte sottolineata dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria, espressamente richiamando la necessità che, in caso di violazione del diritto dell’Unione, gli ordinamenti nazionali prevedano l’applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. La rilevanza del momento sanzionatorio quale indispensabile effetto dissuasivo dei comportamenti antigiuridici ha trovato conferma nell’introduzione delle “sanzioni alternative” come strumento di reazione alla violazione delle norme nazionali ed europee sull’evidenza pubblica e, de iure condendo, nell’espressa previsione di pene economiche come conseguenza dell’inottemperanza alle pronunce giurisdizionali. La trattazione dei profili di maggiore rilievo è avvenuta avtenendo conto endo riguardo anche al quadro normativo dell’UE [come noto, il Trattato sul funzionamento dell’Unione, a proposito dell’accertamento delle violazioni degli artt. 101 e 102 (ex artt. 81 e 82 TCE) prescrive infatti che qualora l’Autorità UE «constati l’esistenza di un’infrazione, propone i mezzi atti a porvi termine» (art. 105, comma 1, TFUE, ex art. 85 TCE) e, nel caso in cui l’impresa perduri nel comportamento contestato, «la Commissione constata l’infrazione ... con decisione motivata” e “può ... autorizzare gli Stati membri ad adottare le necessarie misure, di cui definisce le condizioni e modalità, per rimediare alla situazione» conseguente alla violazione (art. 105, comma 2, TFUE)].
Sandulli, M.A. (2010). I criteri per l’applicazione e la determinazione delle sanzioni Antitrust. In P. BARUCCI – C. RABITTI BEDOGNI (a cura di), 20 anni di Antitrust. L’evoluzione dell’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato. TORINO : Giappichelli.
I criteri per l’applicazione e la determinazione delle sanzioni Antitrust
SANDULLI, Maria Alessandra
2010-01-01
Abstract
La potestà sanzionatoria riveste nell’ambito della funzione di vigilanza dell’AGCM un ruolo primario in quanto l’effettività di un precetto è garantita soltanto attraverso un adeguato sistema sanzionatorio. La stretta correlazione precetto – sanzione è stata del resto più volte sottolineata dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria, espressamente richiamando la necessità che, in caso di violazione del diritto dell’Unione, gli ordinamenti nazionali prevedano l’applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. La rilevanza del momento sanzionatorio quale indispensabile effetto dissuasivo dei comportamenti antigiuridici ha trovato conferma nell’introduzione delle “sanzioni alternative” come strumento di reazione alla violazione delle norme nazionali ed europee sull’evidenza pubblica e, de iure condendo, nell’espressa previsione di pene economiche come conseguenza dell’inottemperanza alle pronunce giurisdizionali. La trattazione dei profili di maggiore rilievo è avvenuta avtenendo conto endo riguardo anche al quadro normativo dell’UE [come noto, il Trattato sul funzionamento dell’Unione, a proposito dell’accertamento delle violazioni degli artt. 101 e 102 (ex artt. 81 e 82 TCE) prescrive infatti che qualora l’Autorità UE «constati l’esistenza di un’infrazione, propone i mezzi atti a porvi termine» (art. 105, comma 1, TFUE, ex art. 85 TCE) e, nel caso in cui l’impresa perduri nel comportamento contestato, «la Commissione constata l’infrazione ... con decisione motivata” e “può ... autorizzare gli Stati membri ad adottare le necessarie misure, di cui definisce le condizioni e modalità, per rimediare alla situazione» conseguente alla violazione (art. 105, comma 2, TFUE)].I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.