Inglobato per assuefazione, il nuovo modello sanzionatorio degli illeciti amministrativi dipendenti da reato ascrivibili agli enti (d.lgs. n. 231 del 2001) – un ibrido a cavallo tra sistema penale e sistema amministrativo – è ormai ben tollerato dall’ordinamento giuridico. La rimozione almeno parziale del principio societas delinquere non potest, realizzata inoculando lo schema della responsabilità amministrativa all’interno del sistema penale, costituiva, infatti, scelta ideologica tanto innovativa da poter ingenerare fenomeni di rigetto. Restano, però, intatte le difficoltà di classificare il prodotto del¬l’ibridazione, specie dal punto di vista penalistico. Sul versante processuale, la simbiosi tra sistema penale e sistema amministrativo crea minori problemi di carattere metodologico, trattandosi di fenomeno già sperimentato. La novità assoluta introdotta dal d.lgs. n. 231 del 2001 è un’al¬tra: il processo penale elevato a sede istituzionale di accertamento dell’illecito amministrativo dell’ente e di conseguente formazione del giudicato applicativo di sanzioni non penali. Anche da quest’angolo visuale, però, l’impatto sul processualista del nuovo modello di accertamento introdotto dal d.lgs. n. 231 del 2001 risulta più soft. Per quanto non previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001 o non desumibile dai contenuti che le norme ivi predisposte sono in grado di esprimere nel loro collegamento sistematico, infatti, vale il canone di sussidiarietà (art. 34), che demanda l’in¬tegrazione al dettato del codice di procedura penale. Ecco il quadro completo di questo nuovo microcosmo

Paolozzi, G. (2005). Processo agli Enti (giudizio di cognizione), 1169-1213.

Processo agli Enti (giudizio di cognizione)

PAOLOZZI, Giovanni
2005-01-01

Abstract

Inglobato per assuefazione, il nuovo modello sanzionatorio degli illeciti amministrativi dipendenti da reato ascrivibili agli enti (d.lgs. n. 231 del 2001) – un ibrido a cavallo tra sistema penale e sistema amministrativo – è ormai ben tollerato dall’ordinamento giuridico. La rimozione almeno parziale del principio societas delinquere non potest, realizzata inoculando lo schema della responsabilità amministrativa all’interno del sistema penale, costituiva, infatti, scelta ideologica tanto innovativa da poter ingenerare fenomeni di rigetto. Restano, però, intatte le difficoltà di classificare il prodotto del¬l’ibridazione, specie dal punto di vista penalistico. Sul versante processuale, la simbiosi tra sistema penale e sistema amministrativo crea minori problemi di carattere metodologico, trattandosi di fenomeno già sperimentato. La novità assoluta introdotta dal d.lgs. n. 231 del 2001 è un’al¬tra: il processo penale elevato a sede istituzionale di accertamento dell’illecito amministrativo dell’ente e di conseguente formazione del giudicato applicativo di sanzioni non penali. Anche da quest’angolo visuale, però, l’impatto sul processualista del nuovo modello di accertamento introdotto dal d.lgs. n. 231 del 2001 risulta più soft. Per quanto non previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001 o non desumibile dai contenuti che le norme ivi predisposte sono in grado di esprimere nel loro collegamento sistematico, infatti, vale il canone di sussidiarietà (art. 34), che demanda l’in¬tegrazione al dettato del codice di procedura penale. Ecco il quadro completo di questo nuovo microcosmo
2005
Paolozzi, G. (2005). Processo agli Enti (giudizio di cognizione), 1169-1213.
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