Il saggio affronta il tema dell’assetto ordinamentale del p.m. come conseguenza del suo ruolo nel processo penale alla luce dei principi del c.d. “giusto processo” sanciti dai trattati internazionali ratificati dall’Italia e dal nuovo art. 111 Cost. In quest’ottica, vengono sottoposti ad una critica analitica gli argomenti tradizionalmente addotti dalla dottrina (ma anche dalla stessa magistratura, specie associata) contro la separazione delle carriere tra giudici e p.m., come, in particolare, i principi, costituzionalmente sanciti, della obbligatorietà dell’azione penale da parte del p.m. e dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, in tal modo confondendosi fra l’altro il concetto di imparzialità dell’attività del p.m. con quello di terzietà dell’organo, che, come si ricava proprio dall’art. 111 Cost., è viceversa riferibile esclusivamente alla funzione giudicante. Dimostrata l’inapplicabilità diretta delle norme costituzionali sullo status e sulle guarentigie dei “magistrati” ai p.m. (come si argomenta inequivocabilmente, fra l’altro, dall’art. 107 comma 4 Cost.), la conclusione è che, già alla stregua dell’attuale assetto costituzionale, sarebbe costituzionalmente legittimo non solo procedere alla separazione delle carriere tra giudici e p.m. (oggi anzi imposta dall’art. 111 Cost.) direttamente con legge ordinaria, ma, addirittura, sottoporre gli uffici del p.m. all’esecutivo, in particolare al Ministro di Giustizia in qualità di responsabile politico dell’amministrazione della giustizia e dell’attuazione degli indirizzi di politica giudiziaria e di politica criminale (in un sistema, come quello italiano attuale, che conosce, di fatto, la discrezionalità più assoluta del p.m. nell’esercizio dell’azione penale e la conseguente irresponsabilità nelle scelte di politica criminale concretamente attuate da parte di un organo che non trova alcuna legittimazione democratica; e ciò anche alla luce di una attenta analisi di diritto comparato).

Trapani, M. (2004). DAL PUBBLICO MINISTERO "GIUDICE" AL PUBBLICO MINISTERO ORGANO AMMINISTRATIVO DI GIUSTIZIA? Gestione della politica criminale e ruolo della pubblica accusa nella riforma del sistema penale.. In STUDI IN ONORE DI MARCELLO GALLO. Scritti degli Allievi. (pp. 275-340).

DAL PUBBLICO MINISTERO "GIUDICE" AL PUBBLICO MINISTERO ORGANO AMMINISTRATIVO DI GIUSTIZIA? Gestione della politica criminale e ruolo della pubblica accusa nella riforma del sistema penale.

TRAPANI, Mario
2004-01-01

Abstract

Il saggio affronta il tema dell’assetto ordinamentale del p.m. come conseguenza del suo ruolo nel processo penale alla luce dei principi del c.d. “giusto processo” sanciti dai trattati internazionali ratificati dall’Italia e dal nuovo art. 111 Cost. In quest’ottica, vengono sottoposti ad una critica analitica gli argomenti tradizionalmente addotti dalla dottrina (ma anche dalla stessa magistratura, specie associata) contro la separazione delle carriere tra giudici e p.m., come, in particolare, i principi, costituzionalmente sanciti, della obbligatorietà dell’azione penale da parte del p.m. e dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, in tal modo confondendosi fra l’altro il concetto di imparzialità dell’attività del p.m. con quello di terzietà dell’organo, che, come si ricava proprio dall’art. 111 Cost., è viceversa riferibile esclusivamente alla funzione giudicante. Dimostrata l’inapplicabilità diretta delle norme costituzionali sullo status e sulle guarentigie dei “magistrati” ai p.m. (come si argomenta inequivocabilmente, fra l’altro, dall’art. 107 comma 4 Cost.), la conclusione è che, già alla stregua dell’attuale assetto costituzionale, sarebbe costituzionalmente legittimo non solo procedere alla separazione delle carriere tra giudici e p.m. (oggi anzi imposta dall’art. 111 Cost.) direttamente con legge ordinaria, ma, addirittura, sottoporre gli uffici del p.m. all’esecutivo, in particolare al Ministro di Giustizia in qualità di responsabile politico dell’amministrazione della giustizia e dell’attuazione degli indirizzi di politica giudiziaria e di politica criminale (in un sistema, come quello italiano attuale, che conosce, di fatto, la discrezionalità più assoluta del p.m. nell’esercizio dell’azione penale e la conseguente irresponsabilità nelle scelte di politica criminale concretamente attuate da parte di un organo che non trova alcuna legittimazione democratica; e ciò anche alla luce di una attenta analisi di diritto comparato).
2004
8834844351
Trapani, M. (2004). DAL PUBBLICO MINISTERO "GIUDICE" AL PUBBLICO MINISTERO ORGANO AMMINISTRATIVO DI GIUSTIZIA? Gestione della politica criminale e ruolo della pubblica accusa nella riforma del sistema penale.. In STUDI IN ONORE DI MARCELLO GALLO. Scritti degli Allievi. (pp. 275-340).
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11590/163880
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact