Nella emptio venditio consensuale del diritto romano-classico il fondamentale requisito dell’interdipendenza delle obbligazioni assume particolare significato se esaminato in rapporto alla tematica della ‘risoluzione’ della fattispecie contrattuale, a condizione che, abbandonati gli irrigidimenti concettuali di matrice pandettistica, si assuma come privilegiato angolo visuale dell’indagine esegetica l’estensione dell’ambito di applicazione dell’actio empti vista in funzione della tutela ‘oggettiva’ del sinallagma contrattuale. Premessa un’analitica rassegna critica della letteratura esistente in materia, generalmente orientata ad escludere l’esistenza nella emptio venditio classica di una autonoma azione di risoluzione, il saggio intende dimostrare come, nel caso in cui la res empta sia viziata, risulti attestata in alcuni passi della giurisprudenza in particolare d’età adrianea - la cui sostanziale classicità si propende a sostenere, contrariamente alla dottrina prevalente - la concessione dell’actio empti sia 'ad resolvendam emptionem', ove la res presenti un vizio redibitorio, sia nell’ 'id quanto minoris', trattandosi di vizi che diminuiscono in modo apprezzabile il valore della res. Il saggio evidenzia quindi come questa applicazione estensiva dell’actio empti in funzione sostanzialmente analoga a quella di un’azione di risoluzione oppure di un’azione per la riduzione del prezzo si trovi attestata nelle fonti anche nei casi di impossibilità della prestazione non imputabile al venditore a titolo di responsabilità soggettiva, rilevando in tali casi un profilo oggettivo di tutela del sinallagma contrattuale, la cui concreta attuazione trova giustificazione nella flessibilità della condemnatio dell’iudicium empti, data la sua natura di bonae fidei iudicium. La ricerca tende infine a dimostrare che tale applicazione estensiva dell’azione contrattuale trova un significativo elemento di conferma nella precisazione, attestata nella interpretatio della giurisprudenza classica più evoluta, del contenuto dell’obbligazione del venditore di rem praestare, che ricomprende il ‘dovere’ di tenere tutti i comportamenti funzionali a garantire al compratore l’habere licere, ossia la causa sinallagmatica tipica della vendita.

Rossetti, G. (2007). Interdipendenza delle obbligazioni e 'risoluzione' della 'emptio venditio': alcune soluzioni casistiche della giurisprudenza classica. In L. Garofalo (a cura di), La compravendita e l'interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano (pp. 3-53). PADOVA : CEDAM.

Interdipendenza delle obbligazioni e 'risoluzione' della 'emptio venditio': alcune soluzioni casistiche della giurisprudenza classica

ROSSETTI, Giulietta
2007-01-01

Abstract

Nella emptio venditio consensuale del diritto romano-classico il fondamentale requisito dell’interdipendenza delle obbligazioni assume particolare significato se esaminato in rapporto alla tematica della ‘risoluzione’ della fattispecie contrattuale, a condizione che, abbandonati gli irrigidimenti concettuali di matrice pandettistica, si assuma come privilegiato angolo visuale dell’indagine esegetica l’estensione dell’ambito di applicazione dell’actio empti vista in funzione della tutela ‘oggettiva’ del sinallagma contrattuale. Premessa un’analitica rassegna critica della letteratura esistente in materia, generalmente orientata ad escludere l’esistenza nella emptio venditio classica di una autonoma azione di risoluzione, il saggio intende dimostrare come, nel caso in cui la res empta sia viziata, risulti attestata in alcuni passi della giurisprudenza in particolare d’età adrianea - la cui sostanziale classicità si propende a sostenere, contrariamente alla dottrina prevalente - la concessione dell’actio empti sia 'ad resolvendam emptionem', ove la res presenti un vizio redibitorio, sia nell’ 'id quanto minoris', trattandosi di vizi che diminuiscono in modo apprezzabile il valore della res. Il saggio evidenzia quindi come questa applicazione estensiva dell’actio empti in funzione sostanzialmente analoga a quella di un’azione di risoluzione oppure di un’azione per la riduzione del prezzo si trovi attestata nelle fonti anche nei casi di impossibilità della prestazione non imputabile al venditore a titolo di responsabilità soggettiva, rilevando in tali casi un profilo oggettivo di tutela del sinallagma contrattuale, la cui concreta attuazione trova giustificazione nella flessibilità della condemnatio dell’iudicium empti, data la sua natura di bonae fidei iudicium. La ricerca tende infine a dimostrare che tale applicazione estensiva dell’azione contrattuale trova un significativo elemento di conferma nella precisazione, attestata nella interpretatio della giurisprudenza classica più evoluta, del contenuto dell’obbligazione del venditore di rem praestare, che ricomprende il ‘dovere’ di tenere tutti i comportamenti funzionali a garantire al compratore l’habere licere, ossia la causa sinallagmatica tipica della vendita.
2007
978-88-13-27312-5
Rossetti, G. (2007). Interdipendenza delle obbligazioni e 'risoluzione' della 'emptio venditio': alcune soluzioni casistiche della giurisprudenza classica. In L. Garofalo (a cura di), La compravendita e l'interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano (pp. 3-53). PADOVA : CEDAM.
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