Il saggio procede ad un breve inquadramento dei lineamenti fondamentali dello «Stato autonomico» spagnolo per poi esaminare, specificamente, il riparto di competenze tra Stato cen¬trale e Comunità autonome che connota uno dei tratti qualificanti del sistema. La ricerca segnala l’importanza del dato storico nell’esperienza spagnola che rappresenta la premessa per l’identificazione in Costituzione dei c.d. «hechos diferenciales», ovvero quei tratti carat¬teristici delle Comunità autonome conseguenza della coesistenza sul territorio di una pluralità di «nacionalidades y regiones». Sul punto già il Preambolo della Costituzione del 1978 fa riferimento alla necessità di preservare le particolarità di alcune popolazioni spagnole, e stabilisce, tra l’altro, l’opportunità di tutelare le culture, le tradizioni, le lingue e le istituzioni dei popoli della Spagna. Più precisamente, sono considerati «hechos diferenciales» cinque elemen¬ti: il pluralismo linguistico, il regime di diritto civile forale, un livello di governo intermedio diverso dalle Province, chiamato «Diptaciones forali» nei Paesi Baschi e «Cabildos» nelle Isole Canarie e Baleari, proprie forze di polizia e il sistema di finanziamento. La ricerca individua tra i c.d. «fatti differenziali» anche i diritti storici, o forali, tipici di determinate Comunità di cui il costituente spagnolo ha voluto garantire il rispetto con la previsione di cui all’art. 149.1.8 cost. Per quanto attiene alle prescrizioni contenute nella Costituzione del 1978, in essa sono rinvenibili più disposizioni che richiamano i diritti del¬le nazionalità spagnole. Il saggio dedica specifica attenzione alla disciplina dei rapporti civili e segnala che l’ordinamento spagnolo si caratterizza per essere un sistema «duale» data la coesistenza sul suo territorio di una pluralità di diritti civili, quello generale dello Stato centrale e quello dei territori storici, o forali, che costitu¬iscono il portato storico della pluralità di nazioni esistenti sul territorio spagnolo. Il contributo procede con un raffronto sotto questo aspetto tra l’ordinamento italiano e quel¬lo spagnolo. Ed invero, anche l’ordinamento italiano - nel quale pure esiste un diritto privato regionale - assegna alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell’ordinamento civile (cfr. art. 117, lett. l) cost.) ed esige nei rapporti civili la uniformità di disciplina sul territorio nazionale nel rispetto del principio di eguaglianza tra i cittadini e dell’unità dell’ordi¬namento giuridico. Affatto diversa è la disciplina spagnola poiché anche questa prevede la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, ma la struttura autonomica dello Stato fa salve le attribuzioni delle Comunità autonome e, pertanto, impedisce di addivenire ad una interpretazione uniforme su tutto il territorio nazionale del principio di eguaglianza, per cui l’ordinamento spagnolo consente la «ultrattività» dei diritti forali - in quanto uno dei «fatti differenziali» caratterizzanti la sua «asimmetria» istituzionale - e la conseguente disuguaglianza che questa può comportare. Il saggio segnala che anche per il legislatore italiano sarebbe utile riflettere sui possibili benefici che, in presenza di un ordinamento ca¬ratterizzato dal policentrismo normativo - come si avvia ad essere il no¬stro a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione - potrebbero derivare ai cittadini dalla concorrenza tra sistemi normativi piuttosto che dalla loro uniformità. Da ultimo, relativamente ai profili problematici il lavoro sottolinea come, in futuro, relativamente alla sopravvivenza dei diritti forali, i problemi maggiori potrebbero nascere dalla compatibilità del diritto civile forale con il diritto comunitario portatore di una ben precisa tendenza uniformatrice tra i diritti nazionali in vista della costruzione dell’acquis communautaire.
Aliberti, C. (2008). La disciplina dei diritti forali nella costituzione spagnola del 1978. In Diritto privato regionale in Spagna (pp. 17-56). PADOVA : CEDAM.
La disciplina dei diritti forali nella costituzione spagnola del 1978
ALIBERTI, Cristiano
2008-01-01
Abstract
Il saggio procede ad un breve inquadramento dei lineamenti fondamentali dello «Stato autonomico» spagnolo per poi esaminare, specificamente, il riparto di competenze tra Stato cen¬trale e Comunità autonome che connota uno dei tratti qualificanti del sistema. La ricerca segnala l’importanza del dato storico nell’esperienza spagnola che rappresenta la premessa per l’identificazione in Costituzione dei c.d. «hechos diferenciales», ovvero quei tratti carat¬teristici delle Comunità autonome conseguenza della coesistenza sul territorio di una pluralità di «nacionalidades y regiones». Sul punto già il Preambolo della Costituzione del 1978 fa riferimento alla necessità di preservare le particolarità di alcune popolazioni spagnole, e stabilisce, tra l’altro, l’opportunità di tutelare le culture, le tradizioni, le lingue e le istituzioni dei popoli della Spagna. Più precisamente, sono considerati «hechos diferenciales» cinque elemen¬ti: il pluralismo linguistico, il regime di diritto civile forale, un livello di governo intermedio diverso dalle Province, chiamato «Diptaciones forali» nei Paesi Baschi e «Cabildos» nelle Isole Canarie e Baleari, proprie forze di polizia e il sistema di finanziamento. La ricerca individua tra i c.d. «fatti differenziali» anche i diritti storici, o forali, tipici di determinate Comunità di cui il costituente spagnolo ha voluto garantire il rispetto con la previsione di cui all’art. 149.1.8 cost. Per quanto attiene alle prescrizioni contenute nella Costituzione del 1978, in essa sono rinvenibili più disposizioni che richiamano i diritti del¬le nazionalità spagnole. Il saggio dedica specifica attenzione alla disciplina dei rapporti civili e segnala che l’ordinamento spagnolo si caratterizza per essere un sistema «duale» data la coesistenza sul suo territorio di una pluralità di diritti civili, quello generale dello Stato centrale e quello dei territori storici, o forali, che costitu¬iscono il portato storico della pluralità di nazioni esistenti sul territorio spagnolo. Il contributo procede con un raffronto sotto questo aspetto tra l’ordinamento italiano e quel¬lo spagnolo. Ed invero, anche l’ordinamento italiano - nel quale pure esiste un diritto privato regionale - assegna alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell’ordinamento civile (cfr. art. 117, lett. l) cost.) ed esige nei rapporti civili la uniformità di disciplina sul territorio nazionale nel rispetto del principio di eguaglianza tra i cittadini e dell’unità dell’ordi¬namento giuridico. Affatto diversa è la disciplina spagnola poiché anche questa prevede la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, ma la struttura autonomica dello Stato fa salve le attribuzioni delle Comunità autonome e, pertanto, impedisce di addivenire ad una interpretazione uniforme su tutto il territorio nazionale del principio di eguaglianza, per cui l’ordinamento spagnolo consente la «ultrattività» dei diritti forali - in quanto uno dei «fatti differenziali» caratterizzanti la sua «asimmetria» istituzionale - e la conseguente disuguaglianza che questa può comportare. Il saggio segnala che anche per il legislatore italiano sarebbe utile riflettere sui possibili benefici che, in presenza di un ordinamento ca¬ratterizzato dal policentrismo normativo - come si avvia ad essere il no¬stro a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione - potrebbero derivare ai cittadini dalla concorrenza tra sistemi normativi piuttosto che dalla loro uniformità. Da ultimo, relativamente ai profili problematici il lavoro sottolinea come, in futuro, relativamente alla sopravvivenza dei diritti forali, i problemi maggiori potrebbero nascere dalla compatibilità del diritto civile forale con il diritto comunitario portatore di una ben precisa tendenza uniformatrice tra i diritti nazionali in vista della costruzione dell’acquis communautaire.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.