Il saggio muove dalla L. 40/2004 e dal presupposto che uno dei principi cardine della normativa è dato dalla tutela del nascituro e quindi del futuro minore. Questo principio è in posizione di assoluto privilegio e preminenza rispetto ai diritti e alle aspettative dei genitori del progetto parentale, perfino in apparente contraddizione con quanto desumibile dall’articolo 1 della stessa Legge che dichiara di voler assicurare i diritti di tutti i soggetti coinvolti nella PMA. E’ su questo principio che l’A. pone la sua attenzione per chiedersi se il nostro ordinamento giuridico, con particolare riferimento al diritto di famiglia, ponga in realtà l’interesse e i diritti del minore sempre e comunque in una posizione di privilegio rispetto a quelli degli altri componenti della famiglia, in specie dei genitori. E se pertanto la scelta del legislatore sia stata conforme ai principi generali del nostro ordinamento giuridico e in specie con la nostra Carta costituzionale. Le tematiche coinvolte riguardano soprattutto la tutela della bigenitorialità (requisito dato dalla presenza di una coppia eterosessuale); lo statuto giuridico del nato (status di figlio legittimo o di figlio naturale); la tutela dell’identità biologica tra genitori e nato (divieto della PMA eterologa e della surroga materna); il divieto dell’anonimato della madre; assenza di ogni relazione giuridica parentale tra il donatore di gameti e il nato; il divieto di clonazione. Tutte queste tematiche sono nel saggio oggetto di riflessione sotto il profilo sia etico che giuridico. Le scelte del legislatore italiano sono peraltro messe a raffronto con altre normative, soprattutto quelle continentali, che hanno risolto queste problematiche anch’esse mediando tra i diritti e gli interessi del minore. Se le legislazioni si diversificano tra loro, ciò è di fatto dovuto a ragioni sociali, culturali e religiose diverse da Paese a Paese. Una diversità che comunque si traduce in tutela necessaria al fine di evitare di ledere la dignità del minore con atteggiamenti discriminatori in considerazione delle modalità del suo concepimento.
D'Avack, L. (2010). Diritti del minore e procreazione medicalmente assistita. In L. Palazzani (a cura di), L’interesse del minore tra bioetica e biodiritto (pp. 59-88). ROMA : Studium.
Diritti del minore e procreazione medicalmente assistita
D'AVACK, Lorenzo
2010-01-01
Abstract
Il saggio muove dalla L. 40/2004 e dal presupposto che uno dei principi cardine della normativa è dato dalla tutela del nascituro e quindi del futuro minore. Questo principio è in posizione di assoluto privilegio e preminenza rispetto ai diritti e alle aspettative dei genitori del progetto parentale, perfino in apparente contraddizione con quanto desumibile dall’articolo 1 della stessa Legge che dichiara di voler assicurare i diritti di tutti i soggetti coinvolti nella PMA. E’ su questo principio che l’A. pone la sua attenzione per chiedersi se il nostro ordinamento giuridico, con particolare riferimento al diritto di famiglia, ponga in realtà l’interesse e i diritti del minore sempre e comunque in una posizione di privilegio rispetto a quelli degli altri componenti della famiglia, in specie dei genitori. E se pertanto la scelta del legislatore sia stata conforme ai principi generali del nostro ordinamento giuridico e in specie con la nostra Carta costituzionale. Le tematiche coinvolte riguardano soprattutto la tutela della bigenitorialità (requisito dato dalla presenza di una coppia eterosessuale); lo statuto giuridico del nato (status di figlio legittimo o di figlio naturale); la tutela dell’identità biologica tra genitori e nato (divieto della PMA eterologa e della surroga materna); il divieto dell’anonimato della madre; assenza di ogni relazione giuridica parentale tra il donatore di gameti e il nato; il divieto di clonazione. Tutte queste tematiche sono nel saggio oggetto di riflessione sotto il profilo sia etico che giuridico. Le scelte del legislatore italiano sono peraltro messe a raffronto con altre normative, soprattutto quelle continentali, che hanno risolto queste problematiche anch’esse mediando tra i diritti e gli interessi del minore. Se le legislazioni si diversificano tra loro, ciò è di fatto dovuto a ragioni sociali, culturali e religiose diverse da Paese a Paese. Una diversità che comunque si traduce in tutela necessaria al fine di evitare di ledere la dignità del minore con atteggiamenti discriminatori in considerazione delle modalità del suo concepimento.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.