Le affinità sistematiche tra colpa ed omissione sono tante e talmente evidenti che quasi inevitabilmente i contorni reciproci tendono a sfumare quando i due istituti si trovino ad operare congiuntamente entro lo schema dell’omissione impropria colposa. Il “momento omissivo” e la “causalità” della colpa sono significativamente evocativi, già a livello terminologico, delle possibili interferenze tra le componenti oggettive e quelle soggettive nella responsabilità per omissione colposa che, se si traducono in vere e proprie sovrapposizioni sistematiche, rischiano di condurre a conseguenze inaccettabili in sede di accertamento. A fronte dell’estrema “malleabilità” dei giudizi di tipo ipotetico– normativo che caratterizzano la struttura tanto della colpa quanto dell’omissione, l’esigenza che si avverte pressante è quella di ricondurre l’omissione colposa entro i più rassicuranti confini di una responsabilità “eccezionale”. L’obiettivo, evidentemente, non è quello di ricomporre la forzosa unione sistematica, sciolta a fatica, rispetto alla “regola” rappresentata dal reato commissivo doloso; si tratta, piuttosto, di recuperare una rigorosa individuazione degli elementi costitutivi del reato omissivo colposo, prima sul piano della ricostruzione sistematica e quindi, come necessaria conseguenza, su quello dell’accertamento, senza concessione alcuna ad eventuali pretese colpevoliste di cui potrebbe farsi portatrice la c.d. società del rischio. La sensazione che si avverte, specie alla lettura di certe pronunce giurisprudenziali, è quella per cui il reato omissivo improprio e il reato colposo e, a fortiori, il reato omissivo colposo, costituiscano spesso delle “formule vuote”, che si prestano ad essere riempite di contenuto per assecondare autentiche degenerazioni eticizzanti della responsabilità penale, divenendo un fin troppo comodo ricettacolo di luoghi comuni sulla base dei quali tracciare intuivamente, emozionalmente, il confine tra “giusto” ed “ingiusto”: “la prudenza non è mai troppa”, “prevenire è meglio che curare”, “fidarsi è bene, non fidarsi è meglio”. La via da perseguire, dunque, è innanzi tutto quella di un “ritorno” al dato positivo che, lungi dal costituire l’ingombrante relitto di una veterodommatica impermeabile all’ “impatto della modernità”, consenta di mantenere ben saldi gli argini che impediscono a quell’impatto di sconfinare in autentiche forme di responsabilità “da posizione”. Non si tratta di contrapporre le esigenze del garantismo a quelle della difesa sociale, sacrificando le seconde sull’altare delle prime in nome di un “immorale positivismo”. Si tratta, molto più banalmente, di mantenere ben distinto il ruolo dell’interprete nella duplice prospettiva de iure condito e de iure condendo: il dato normativo rappresenta l’irrinuciabile punto di partenza per l’individuazione di eventuali lacune sostanziali che, tuttavia, solo il legislatore può decidere se e come colmare.

Massaro, A. (2011). La colpa nei reati omissivi impropri. ROMA : Aracne.

La colpa nei reati omissivi impropri

MASSARO, ANTONELLA
2011-01-01

Abstract

Le affinità sistematiche tra colpa ed omissione sono tante e talmente evidenti che quasi inevitabilmente i contorni reciproci tendono a sfumare quando i due istituti si trovino ad operare congiuntamente entro lo schema dell’omissione impropria colposa. Il “momento omissivo” e la “causalità” della colpa sono significativamente evocativi, già a livello terminologico, delle possibili interferenze tra le componenti oggettive e quelle soggettive nella responsabilità per omissione colposa che, se si traducono in vere e proprie sovrapposizioni sistematiche, rischiano di condurre a conseguenze inaccettabili in sede di accertamento. A fronte dell’estrema “malleabilità” dei giudizi di tipo ipotetico– normativo che caratterizzano la struttura tanto della colpa quanto dell’omissione, l’esigenza che si avverte pressante è quella di ricondurre l’omissione colposa entro i più rassicuranti confini di una responsabilità “eccezionale”. L’obiettivo, evidentemente, non è quello di ricomporre la forzosa unione sistematica, sciolta a fatica, rispetto alla “regola” rappresentata dal reato commissivo doloso; si tratta, piuttosto, di recuperare una rigorosa individuazione degli elementi costitutivi del reato omissivo colposo, prima sul piano della ricostruzione sistematica e quindi, come necessaria conseguenza, su quello dell’accertamento, senza concessione alcuna ad eventuali pretese colpevoliste di cui potrebbe farsi portatrice la c.d. società del rischio. La sensazione che si avverte, specie alla lettura di certe pronunce giurisprudenziali, è quella per cui il reato omissivo improprio e il reato colposo e, a fortiori, il reato omissivo colposo, costituiscano spesso delle “formule vuote”, che si prestano ad essere riempite di contenuto per assecondare autentiche degenerazioni eticizzanti della responsabilità penale, divenendo un fin troppo comodo ricettacolo di luoghi comuni sulla base dei quali tracciare intuivamente, emozionalmente, il confine tra “giusto” ed “ingiusto”: “la prudenza non è mai troppa”, “prevenire è meglio che curare”, “fidarsi è bene, non fidarsi è meglio”. La via da perseguire, dunque, è innanzi tutto quella di un “ritorno” al dato positivo che, lungi dal costituire l’ingombrante relitto di una veterodommatica impermeabile all’ “impatto della modernità”, consenta di mantenere ben saldi gli argini che impediscono a quell’impatto di sconfinare in autentiche forme di responsabilità “da posizione”. Non si tratta di contrapporre le esigenze del garantismo a quelle della difesa sociale, sacrificando le seconde sull’altare delle prime in nome di un “immorale positivismo”. Si tratta, molto più banalmente, di mantenere ben distinto il ruolo dell’interprete nella duplice prospettiva de iure condito e de iure condendo: il dato normativo rappresenta l’irrinuciabile punto di partenza per l’individuazione di eventuali lacune sostanziali che, tuttavia, solo il legislatore può decidere se e come colmare.
2011
978-88-548-4101-7
Massaro, A. (2011). La colpa nei reati omissivi impropri. ROMA : Aracne.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11590/179353
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