Il volume esamina le conseguenze giuridiche derivanti dalla violazione delle norme internazionali sui diritti umani, con particolare riferimento alla problematica della riparazione. Un primo elemento di indagine (Parte I) concerne l’ipotesi in cui la violazione delle norme internazionali sui diritti umani è invocata da altri Stati. Questa analisi deve tenere conto di alcune specificità proprie delle norme sulla protezione dei diritti umani, come in specie la caratterizzazione degli obblighi in materia di diritti umani quali erga omnes, che si riflettono sulla relazione giuridica che sorge fra gli Stati a seguito della violazione. In particolare, data usualmente l’assenza della possibilità di determinare uno Stato quale specificamente leso dal comportamento antigiuridico contestato, si determina una peculiare strutturazione del rapporto di riparazione, dato che sullo Stato responsabile grava il compito di indirizzare verso le materiali vittime delle violazioni, e non altri Stati, le opportune misure idonee a eliminare le conseguenze del fatto illecito. In proposito una particolare attenzione è stata dedicata ai lavori della Commissione del diritto internazionale in materia di responsabilità dello Stato, specie in ragione dell’evoluzione del dibattito che ha portato all’attuale art. 48 del Progetto adottato nel 2001. Inoltre nel volume vengono analizzate le varie problematiche, concernenti la riparazione, che possono sorgere in merito a possibili reclami inter-statali dinanzi a organismi di controllo sui diritti umani e ai casi di gross violations dei diritti umani. La Parte II della ricerca è stata dedicata alle ipotesi in cui la responsabilità di uno Stato è invocata da entità non statali, quale è l’individuo vittima delle violazioni dei diritti umani, tramite il ricorso a meccanismi internazionali di controllo a carattere giurisdizionale o quasi-giuridizionale. Un primo ambito di riferimento è consistito nell’esame dei poteri in materia di riparazione degli organismi internazionali di controllo con funzioni giurisdizionali o quasi-giurisdizionali competenti a ricevere reclami individuali, onde poter escludere, nonostante le peculiarità presenti nel sistema europeo, l’esistenza di eventuali limitazioni pattizie circa i loro poteri in materia di determinazione delle misure necessarie ad eliminare gli effetti negativi della violazione. In tale modo si è potuto sviluppare, nel Capitolo III, un’analisi sistemica e comparata della prassi degli organismi di controllo, al fine di rinvenire dei principi comuni regolanti il regime e le forme che la riparazione può assumere in presenza di violazioni dei diritti umani, ove la responsabilità internazionale dello Stato è direttamente invocata dall’individuo-vittima. In tale modo è stato possibile esaminare un tema che non era stato oggetto di specifica analisi in dottrina, dato che, ad esempio, le conclusioni cui giunge la Commissione del diritto internazionale nel suo Progetto sulla responsabilità degli Stati del 2001 trovano applicazione solo nelle controversie inter-statali. Come esaminato nel Cap. III, sebbene fra i vari organismi di controllo sui diritti umani difetti un coordinamento esplicito rispetto alle soluzioni elaborate in altri sistemi in materia di misure di riparazione e non si assista al cd. fenomeno della “cross-fertilization”, la prassi dei vari organismi di controllo si presenta sostanzialmente uniforme circa le conseguenze giuridiche della violazione dei diritti umani, con la possibilità di delineare principi comuni in relazione alle principali problematiche giuridiche in materia. Questi comuni orientamenti in materia appaiono essenzialmente derivare dal ricorso ai principi presenti nel diritto internazionale generale. Tuttavia, quale dato rilevante, la prassi analizzata ha permesso altresì di evidenziare talune peculiarità nell’ambito del rapporto di responsabilità Stato-individuo per violazione dei diritti umani. Nell’analisi proposta è talora emersa sia la necessità di adattare il contenuto delle classiche misure di riparazione, al fine di renderle fungibili rispetto a queste peculiari relazioni di responsabilità e idonee ad essere dirette all’individuo-vittima, sia la possibile presenza di elementi qualificanti che possono determinare, in questo settore, una maggiore incidenza e rilievo di talune conseguenze del fatto illecito rispetto alle classiche controversie interstatali, come nel caso della soddisfazione e delle assicurazioni e garanzie di non ripetizione. Anche in queste ipotesi, in ogni caso, simili divergenze possono in larga parte trovare dei fondamenti giustificativi nell’ambito della teoria generale della responsabilità internazionale piuttosto che dallo svilupparsi di peculiari e distinti principi informatori il processo della riparazione nel settore dei diritti umani atto a qualificare questo settore quale un self-contained regime. L’esame della tematica della riparazione da predisporsi verso l’individuo per la violazione dei diritti umani non può tuttavia considerarsi esaurito una volta esaminata la prassi sviluppata sul piano internazionale dagli organismi di controllo. Difatti, un ulteriore livello di indagine in materia, analizzato nella Parte III della ricerca, è rappresentato dalle possibilità di realizzare direttamente sul piano domestico una riparazione per gli individui lesi dalla violazione delle norme internazionali sui diritti umani, senza la necessità dell’intervento del reclamo internazionale. Una prima peculiare situazione, esaminata nel Cap. IV, è rappresentata da quelle disposizioni che ricollegano alla violazione di taluni specifici obblighi primari il dovere a carico dello Stato di fornire specifiche forme di riparazione in vantaggio degli individui lesi. In questi contesti le norme in oggetto appaiono porre un primo, certo, riferimento al dovere statale di offrire una riparazione sul piano interno per la violazione dei diritti umani, indipendentemente dall’eventuale azione di istanze internazionali in materia. Inoltre (Cap. V), pari rilievo hanno quelle norme presenti in modo uniforme nei principali trattati sui diritti umani di “prima” generazione che prevedono l’obbligo a carico dello Stato di fornire dei rimedi interni effettivi per la violazione delle norme pattizie sui diritti umani. Queste disposizioni assumono molteplici funzioni, non solo nell’ottica della sussidiarietà fra i sistemi, ma anche onde sottolineare l’obbligo di prevedere rimedi materiali di carattere “effettivo” rispetto alla violazione in causa, idonei a riparare i pregiudizi arrecati dalla violazione secondo i criteri, ormai comuni, predisposti dagli stessi organismi internazionali di controllo. Nelle conclusioni, oltre a ripercorrere i principali risultati della ricerca, si forniscono valutazioni di carattere teorico generale sulla posizione dell’individuo nelle ipotesi di violazione di norme internazionali sui diritti umani. In particolare modo in presenza di queste violazioni viene ormai a determinarsi una relazione di responsabilità, a carico dello Stato autore dell’illecito, di tipo “binario”, sia verso gli altri Stati vincolati a queste norme che pongono obblighi erga omnes, sia nei confronti degli individui-vittima che possono qualificarsi quali diretti destinatari degli obblighi secondari sorti a seguito del manifestarsi dell’illecito internazionale.

Bartolini, G. (2009). Riparazione per violazioni dei diritti umani e ordinamento giuridico internazionale. NAPOLI : Jovene Editore.

Riparazione per violazioni dei diritti umani e ordinamento giuridico internazionale

BARTOLINI, Giulio
2009-01-01

Abstract

Il volume esamina le conseguenze giuridiche derivanti dalla violazione delle norme internazionali sui diritti umani, con particolare riferimento alla problematica della riparazione. Un primo elemento di indagine (Parte I) concerne l’ipotesi in cui la violazione delle norme internazionali sui diritti umani è invocata da altri Stati. Questa analisi deve tenere conto di alcune specificità proprie delle norme sulla protezione dei diritti umani, come in specie la caratterizzazione degli obblighi in materia di diritti umani quali erga omnes, che si riflettono sulla relazione giuridica che sorge fra gli Stati a seguito della violazione. In particolare, data usualmente l’assenza della possibilità di determinare uno Stato quale specificamente leso dal comportamento antigiuridico contestato, si determina una peculiare strutturazione del rapporto di riparazione, dato che sullo Stato responsabile grava il compito di indirizzare verso le materiali vittime delle violazioni, e non altri Stati, le opportune misure idonee a eliminare le conseguenze del fatto illecito. In proposito una particolare attenzione è stata dedicata ai lavori della Commissione del diritto internazionale in materia di responsabilità dello Stato, specie in ragione dell’evoluzione del dibattito che ha portato all’attuale art. 48 del Progetto adottato nel 2001. Inoltre nel volume vengono analizzate le varie problematiche, concernenti la riparazione, che possono sorgere in merito a possibili reclami inter-statali dinanzi a organismi di controllo sui diritti umani e ai casi di gross violations dei diritti umani. La Parte II della ricerca è stata dedicata alle ipotesi in cui la responsabilità di uno Stato è invocata da entità non statali, quale è l’individuo vittima delle violazioni dei diritti umani, tramite il ricorso a meccanismi internazionali di controllo a carattere giurisdizionale o quasi-giuridizionale. Un primo ambito di riferimento è consistito nell’esame dei poteri in materia di riparazione degli organismi internazionali di controllo con funzioni giurisdizionali o quasi-giurisdizionali competenti a ricevere reclami individuali, onde poter escludere, nonostante le peculiarità presenti nel sistema europeo, l’esistenza di eventuali limitazioni pattizie circa i loro poteri in materia di determinazione delle misure necessarie ad eliminare gli effetti negativi della violazione. In tale modo si è potuto sviluppare, nel Capitolo III, un’analisi sistemica e comparata della prassi degli organismi di controllo, al fine di rinvenire dei principi comuni regolanti il regime e le forme che la riparazione può assumere in presenza di violazioni dei diritti umani, ove la responsabilità internazionale dello Stato è direttamente invocata dall’individuo-vittima. In tale modo è stato possibile esaminare un tema che non era stato oggetto di specifica analisi in dottrina, dato che, ad esempio, le conclusioni cui giunge la Commissione del diritto internazionale nel suo Progetto sulla responsabilità degli Stati del 2001 trovano applicazione solo nelle controversie inter-statali. Come esaminato nel Cap. III, sebbene fra i vari organismi di controllo sui diritti umani difetti un coordinamento esplicito rispetto alle soluzioni elaborate in altri sistemi in materia di misure di riparazione e non si assista al cd. fenomeno della “cross-fertilization”, la prassi dei vari organismi di controllo si presenta sostanzialmente uniforme circa le conseguenze giuridiche della violazione dei diritti umani, con la possibilità di delineare principi comuni in relazione alle principali problematiche giuridiche in materia. Questi comuni orientamenti in materia appaiono essenzialmente derivare dal ricorso ai principi presenti nel diritto internazionale generale. Tuttavia, quale dato rilevante, la prassi analizzata ha permesso altresì di evidenziare talune peculiarità nell’ambito del rapporto di responsabilità Stato-individuo per violazione dei diritti umani. Nell’analisi proposta è talora emersa sia la necessità di adattare il contenuto delle classiche misure di riparazione, al fine di renderle fungibili rispetto a queste peculiari relazioni di responsabilità e idonee ad essere dirette all’individuo-vittima, sia la possibile presenza di elementi qualificanti che possono determinare, in questo settore, una maggiore incidenza e rilievo di talune conseguenze del fatto illecito rispetto alle classiche controversie interstatali, come nel caso della soddisfazione e delle assicurazioni e garanzie di non ripetizione. Anche in queste ipotesi, in ogni caso, simili divergenze possono in larga parte trovare dei fondamenti giustificativi nell’ambito della teoria generale della responsabilità internazionale piuttosto che dallo svilupparsi di peculiari e distinti principi informatori il processo della riparazione nel settore dei diritti umani atto a qualificare questo settore quale un self-contained regime. L’esame della tematica della riparazione da predisporsi verso l’individuo per la violazione dei diritti umani non può tuttavia considerarsi esaurito una volta esaminata la prassi sviluppata sul piano internazionale dagli organismi di controllo. Difatti, un ulteriore livello di indagine in materia, analizzato nella Parte III della ricerca, è rappresentato dalle possibilità di realizzare direttamente sul piano domestico una riparazione per gli individui lesi dalla violazione delle norme internazionali sui diritti umani, senza la necessità dell’intervento del reclamo internazionale. Una prima peculiare situazione, esaminata nel Cap. IV, è rappresentata da quelle disposizioni che ricollegano alla violazione di taluni specifici obblighi primari il dovere a carico dello Stato di fornire specifiche forme di riparazione in vantaggio degli individui lesi. In questi contesti le norme in oggetto appaiono porre un primo, certo, riferimento al dovere statale di offrire una riparazione sul piano interno per la violazione dei diritti umani, indipendentemente dall’eventuale azione di istanze internazionali in materia. Inoltre (Cap. V), pari rilievo hanno quelle norme presenti in modo uniforme nei principali trattati sui diritti umani di “prima” generazione che prevedono l’obbligo a carico dello Stato di fornire dei rimedi interni effettivi per la violazione delle norme pattizie sui diritti umani. Queste disposizioni assumono molteplici funzioni, non solo nell’ottica della sussidiarietà fra i sistemi, ma anche onde sottolineare l’obbligo di prevedere rimedi materiali di carattere “effettivo” rispetto alla violazione in causa, idonei a riparare i pregiudizi arrecati dalla violazione secondo i criteri, ormai comuni, predisposti dagli stessi organismi internazionali di controllo. Nelle conclusioni, oltre a ripercorrere i principali risultati della ricerca, si forniscono valutazioni di carattere teorico generale sulla posizione dell’individuo nelle ipotesi di violazione di norme internazionali sui diritti umani. In particolare modo in presenza di queste violazioni viene ormai a determinarsi una relazione di responsabilità, a carico dello Stato autore dell’illecito, di tipo “binario”, sia verso gli altri Stati vincolati a queste norme che pongono obblighi erga omnes, sia nei confronti degli individui-vittima che possono qualificarsi quali diretti destinatari degli obblighi secondari sorti a seguito del manifestarsi dell’illecito internazionale.
2009
88-243-1910-6
Bartolini, G. (2009). Riparazione per violazioni dei diritti umani e ordinamento giuridico internazionale. NAPOLI : Jovene Editore.
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