Animals not as "res inanimate" but as non-human living beings. The multiple national and international regulatory references to the welfare of the animal, and, ultimately, as noted in jurisprudence, to the "material, spiritual and emotional interest" of the animal itself, indicate that the animal should be recognized as a subject with autonomous rights that has to be protected; in other words, the animal is a "being sentient", which should be no longer considered as belonging to the reign inanimate objects, way less as merely a "good" of economic value. The value of the animal, indeed, can’t be evaluated only through the lens of "patrimoniality". The anthropocentric nature of legal systems should therefore no longer constitute an excuse for unreasonable discriminatory treatment.

Animali non “res inanimate” ma esseri viventi non-umani. I molteplici richiami normativi, nazionali e internazionali, alla tutela del benessere dell’animale, e da ultimo, come rilevato in giurisprudenza, all’ “interesse materiale, spirituale ed affettivo” dell’animale stesso, depongono nel senso di inquadrare l’animale come centro autonomo di imputazione di situazioni di tutela, quale “essere senziente”, non più collocabile nell’area semantica e concettuale delle cose, tantomeno come “bene” di valore meramente economico. Il valore dell’animale, difatti, non può essere fatto rientrare solo nell’ambito della “patrimonialità”. La natura antropocentrica dei sistemi giuridici non dovrebbe più, pertanto, essere utilizzata quale giustificazione di trattamenti discriminanti irragionevoli.

Battelli, E. (2018). La relazione fra persona e animale, tra valore economico e interessi non patrimoniali, nel prisma del diritto civile: verso un nuovo paradigma. CULTURA E DIRITTI(2-3), 35-61.

La relazione fra persona e animale, tra valore economico e interessi non patrimoniali, nel prisma del diritto civile: verso un nuovo paradigma

BATTELLI, ETTORE
Writing – Original Draft Preparation
2018-01-01

Abstract

Animals not as "res inanimate" but as non-human living beings. The multiple national and international regulatory references to the welfare of the animal, and, ultimately, as noted in jurisprudence, to the "material, spiritual and emotional interest" of the animal itself, indicate that the animal should be recognized as a subject with autonomous rights that has to be protected; in other words, the animal is a "being sentient", which should be no longer considered as belonging to the reign inanimate objects, way less as merely a "good" of economic value. The value of the animal, indeed, can’t be evaluated only through the lens of "patrimoniality". The anthropocentric nature of legal systems should therefore no longer constitute an excuse for unreasonable discriminatory treatment.
2018
Animali non “res inanimate” ma esseri viventi non-umani. I molteplici richiami normativi, nazionali e internazionali, alla tutela del benessere dell’animale, e da ultimo, come rilevato in giurisprudenza, all’ “interesse materiale, spirituale ed affettivo” dell’animale stesso, depongono nel senso di inquadrare l’animale come centro autonomo di imputazione di situazioni di tutela, quale “essere senziente”, non più collocabile nell’area semantica e concettuale delle cose, tantomeno come “bene” di valore meramente economico. Il valore dell’animale, difatti, non può essere fatto rientrare solo nell’ambito della “patrimonialità”. La natura antropocentrica dei sistemi giuridici non dovrebbe più, pertanto, essere utilizzata quale giustificazione di trattamenti discriminanti irragionevoli.
Battelli, E. (2018). La relazione fra persona e animale, tra valore economico e interessi non patrimoniali, nel prisma del diritto civile: verso un nuovo paradigma. CULTURA E DIRITTI(2-3), 35-61.
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