L'Autore sottolinea il contenuto restrittivo della formula con cui il legislatore delega all'esecutivo il compito non già di "stabilire", ma, più semplicemente, di "individuare", ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. p), Cost. le funzioni fondamentali essenziali per il funzionamneto di Comuni, Province e Città metropolitane e per il soddiosfacimento dei bisogni primari delle comunità di riferimento.
Sandulli, M.A. (2004). Commento all'art. 4 della legge "La Loggia". In L'attuazione del nuovo titolo V, Parte seconda, della Costituzione. Commento alla legge "La Loggia" (legge 5 giugno 2003, n. 131) (pp. 4). Torino : Giappichelli.
Commento all'art. 4 della legge "La Loggia"
SANDULLI, Maria Alessandra
2004-01-01
Abstract
L'Autore sottolinea il contenuto restrittivo della formula con cui il legislatore delega all'esecutivo il compito non già di "stabilire", ma, più semplicemente, di "individuare", ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. p), Cost. le funzioni fondamentali essenziali per il funzionamneto di Comuni, Province e Città metropolitane e per il soddiosfacimento dei bisogni primari delle comunità di riferimento.File in questo prodotto:
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