La voce su Pasquale de’ Rossi, in Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo), diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, Bologna 2013, vol. I, p. 713; ISBN 978-88-15-24124-5 analizza il suo unico contributo scientifico e dunque l’elaborato concorsuale, in lingua latina, con cui egli conseguì la cattedra. Tale contributo dimostra padronanza delle fonti romane e forza argomentativi con cui il de’ Rossi ha offerto soluzioni su una serie di problemi sollecitati da una delle regulae contenute nel titolo 50.17 dei Digesta e, in particolare, sul principio, fondamentale nel diritto successorio romano, della incompatibilità fra delazione e successione testamentaria, da una parte, e delazione e successione legittima, dall’altra. Dopo aver sottolineato l’inderogabilità del principio affermato nel passo di Pomponio (D. 50.17.7), il de’ Rossi passa in rassegna le ragioni che hanno determinato il particolare regime del testamentum militis ovvero di quel testamento privo di formalità rigorose, la cui confezione era consentita oltre che ai militari, anche ai civili che, in tempo di guerra, seguivano l’esercito. Dunque, sulla base di un passo di Ulpiano riportato in D. 37.13.1 in ordine al regime del testamento compiuto da chi, pur non essendo militare, si trovava in territorio nemico, egli stabilisce che nel testamentum militis si doveva guardare soltanto alla volontà del disponente (una spectatur militis voluntas) e che, sulla base di D. 29.1.37, nel caso della rinuncia da parte di uno degli eredi istituiti con testamento militare, la parte di questo andava agli eredi legittimi, in quanto il miles et pro parte testari potest.
Ferri, G. (2013). Pasquale de’ Rossi, I, 713-713.
Pasquale de’ Rossi
FERRI, GIORDANO
2013-01-01
Abstract
La voce su Pasquale de’ Rossi, in Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo), diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, Bologna 2013, vol. I, p. 713; ISBN 978-88-15-24124-5 analizza il suo unico contributo scientifico e dunque l’elaborato concorsuale, in lingua latina, con cui egli conseguì la cattedra. Tale contributo dimostra padronanza delle fonti romane e forza argomentativi con cui il de’ Rossi ha offerto soluzioni su una serie di problemi sollecitati da una delle regulae contenute nel titolo 50.17 dei Digesta e, in particolare, sul principio, fondamentale nel diritto successorio romano, della incompatibilità fra delazione e successione testamentaria, da una parte, e delazione e successione legittima, dall’altra. Dopo aver sottolineato l’inderogabilità del principio affermato nel passo di Pomponio (D. 50.17.7), il de’ Rossi passa in rassegna le ragioni che hanno determinato il particolare regime del testamentum militis ovvero di quel testamento privo di formalità rigorose, la cui confezione era consentita oltre che ai militari, anche ai civili che, in tempo di guerra, seguivano l’esercito. Dunque, sulla base di un passo di Ulpiano riportato in D. 37.13.1 in ordine al regime del testamento compiuto da chi, pur non essendo militare, si trovava in territorio nemico, egli stabilisce che nel testamentum militis si doveva guardare soltanto alla volontà del disponente (una spectatur militis voluntas) e che, sulla base di D. 29.1.37, nel caso della rinuncia da parte di uno degli eredi istituiti con testamento militare, la parte di questo andava agli eredi legittimi, in quanto il miles et pro parte testari potest.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.