Questa legge, incisa su una stele rinvenuta a Bodrum, l'antica Alicarnasso, fu approvata probabilmente nel secondo quarto del V secolo a.C. in una seduta comune di carattere straordinario (syllogos) dalle comunità di Alicarnassei e Salmacitei. Il ruolo dei primi pare tuttavia preminente, e traspare anche dalla presenza nel prescritto di prytanis e neopoios, che ritornano in coppia anche nelle iscrizioni alicarnassee di III secolo a.C., rispettivamente in qualità di presidente dell'assemblea mensile e di eponimo cittadino. Nel Lygdamis che con le due comunità approva la legge va riconosciuto l'omonimo personaggio che la tradizione biografica su Erodoto e Paniassi ricorda come tiranno di Alicarnasso. La tradizione attribuisce ad Alicarnasso un'origine dorica, ma il documento è redatto in lingua ionica e in alfabeto ionico; inoltre, l'onomastica evidenzia una forte mescolanza greco-caria (e l'incidentale interessante presenza di un antroponimo iranico) tanto nella comunità di Alicarnasso che di Salmacis. Con le sue disposizioni circa gli mnemones, il nomos costituisce un'importante e controversa testimonianza sul ruolo della documentazione di archivio in una polis di V secolo a.C. e sulla transizione da una cultura orale a una che assegna un ruolo più importante alla scrittura. Il contesto e le ragioni dell'approvazione e, in parte, lo stesso contenuto della legge restano però sfuggenti. È certo che essa intervenne in un momento di delicata ridefinizione degli assetti proprietari, limitando nel tempo (18 mesi) la possibilità di ricorrere ai giudici per rivendicare proprietà immobiliari contese: le sentenze dovevano essere emesse, in quella fase, sulla base della testimonianza di alcuni specifici mnemones; successivamente la proprietà dei beni sarà invece riconosciuta, dietro pronuncia soltanto di un giuramento liberatorio alla presenza della controparte, a quanti ne erano in possesso quando erano in carica quegli stessi mnemones. Il nomos è tutelato da una severa clausola di immodificabilità, dalla quale emerge il ruolo del dio Apollo, che è beneficiario del ricavato della vendita dei beni o della persona degli eventuali trasgressori e nel cui santuario dovrà essere pubblicata la stele.

Fabiani, R. (2017). Legge di Alicarnasso su proprietà contese. In S.D.V. Claudia Antonetti (a cura di), Iscrizioni greche. Un'antologia (pp. 87-93). Roma : Carocci Editore.

Legge di Alicarnasso su proprietà contese

FABIANI, ROBERTA
2017-01-01

Abstract

Questa legge, incisa su una stele rinvenuta a Bodrum, l'antica Alicarnasso, fu approvata probabilmente nel secondo quarto del V secolo a.C. in una seduta comune di carattere straordinario (syllogos) dalle comunità di Alicarnassei e Salmacitei. Il ruolo dei primi pare tuttavia preminente, e traspare anche dalla presenza nel prescritto di prytanis e neopoios, che ritornano in coppia anche nelle iscrizioni alicarnassee di III secolo a.C., rispettivamente in qualità di presidente dell'assemblea mensile e di eponimo cittadino. Nel Lygdamis che con le due comunità approva la legge va riconosciuto l'omonimo personaggio che la tradizione biografica su Erodoto e Paniassi ricorda come tiranno di Alicarnasso. La tradizione attribuisce ad Alicarnasso un'origine dorica, ma il documento è redatto in lingua ionica e in alfabeto ionico; inoltre, l'onomastica evidenzia una forte mescolanza greco-caria (e l'incidentale interessante presenza di un antroponimo iranico) tanto nella comunità di Alicarnasso che di Salmacis. Con le sue disposizioni circa gli mnemones, il nomos costituisce un'importante e controversa testimonianza sul ruolo della documentazione di archivio in una polis di V secolo a.C. e sulla transizione da una cultura orale a una che assegna un ruolo più importante alla scrittura. Il contesto e le ragioni dell'approvazione e, in parte, lo stesso contenuto della legge restano però sfuggenti. È certo che essa intervenne in un momento di delicata ridefinizione degli assetti proprietari, limitando nel tempo (18 mesi) la possibilità di ricorrere ai giudici per rivendicare proprietà immobiliari contese: le sentenze dovevano essere emesse, in quella fase, sulla base della testimonianza di alcuni specifici mnemones; successivamente la proprietà dei beni sarà invece riconosciuta, dietro pronuncia soltanto di un giuramento liberatorio alla presenza della controparte, a quanti ne erano in possesso quando erano in carica quegli stessi mnemones. Il nomos è tutelato da una severa clausola di immodificabilità, dalla quale emerge il ruolo del dio Apollo, che è beneficiario del ricavato della vendita dei beni o della persona degli eventuali trasgressori e nel cui santuario dovrà essere pubblicata la stele.
2017
978-88-430-8824-9
Fabiani, R. (2017). Legge di Alicarnasso su proprietà contese. In S.D.V. Claudia Antonetti (a cura di), Iscrizioni greche. Un'antologia (pp. 87-93). Roma : Carocci Editore.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11590/323857
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