Il legislatore sloveno e quello croato non hanno adottato il medesimo approccio al tema minoritario, sebbene, almeno sul piano delle garanzie formali, i modelli prescelti presentino aspetti di analogia e, comunque, un grado di attenzione piuttosto elevato verso gli idiomi ed i gruppi minoritari. Interventi legislativi ad hoc si sono susseguiti in entrambi gli ordinamenti, dagli anni Novanta del secolo scorso, al fine di dare attuazione alle prescrizioni costituzionali e di assicurare l’uso pubblico ufficiale delle lingue minoritarie nei territori di insediamento dei rispettivi parlanti. In particolare, il requisito della “autoctonia” non è stato assunto nella medesima accezione e soprattutto con le medesime finalità: se, infatti, il legislatore sloveno ha fondato sul carattere autoctono di talune comunità minoritarie, tra cui quella italiana, l’introduzione di uno statuto giuridico particolarmente generoso e distinto da quello genericamente previsto per gli altri gruppi alloglotti, ancorché più numerosi, il legislatore croato ha optato, invece, per un regime uniforme di tutela, da applicare indifferentemente agli appartenenti alle minoranze nazionali autoctone indicate nel preambolo della Carta costituzionale.
Piergigli, V. (2007). La minoranza italiana in Slovenia e Croazia: rilevanza dell'autoctonia e riflessi sulla tutela giuridica. In Poteri, garanzie e diritti a sessanta anni dalla Costituzione (pp. 1227-1264).
La minoranza italiana in Slovenia e Croazia: rilevanza dell'autoctonia e riflessi sulla tutela giuridica
V. PIERGIGLI
2007-01-01
Abstract
Il legislatore sloveno e quello croato non hanno adottato il medesimo approccio al tema minoritario, sebbene, almeno sul piano delle garanzie formali, i modelli prescelti presentino aspetti di analogia e, comunque, un grado di attenzione piuttosto elevato verso gli idiomi ed i gruppi minoritari. Interventi legislativi ad hoc si sono susseguiti in entrambi gli ordinamenti, dagli anni Novanta del secolo scorso, al fine di dare attuazione alle prescrizioni costituzionali e di assicurare l’uso pubblico ufficiale delle lingue minoritarie nei territori di insediamento dei rispettivi parlanti. In particolare, il requisito della “autoctonia” non è stato assunto nella medesima accezione e soprattutto con le medesime finalità: se, infatti, il legislatore sloveno ha fondato sul carattere autoctono di talune comunità minoritarie, tra cui quella italiana, l’introduzione di uno statuto giuridico particolarmente generoso e distinto da quello genericamente previsto per gli altri gruppi alloglotti, ancorché più numerosi, il legislatore croato ha optato, invece, per un regime uniforme di tutela, da applicare indifferentemente agli appartenenti alle minoranze nazionali autoctone indicate nel preambolo della Carta costituzionale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.