The protection of the rights of vulnerable people represents an essential feature of current Constitutional law. In particular, it marks a major step in the evolution of fundamental rights protection systems within the framework of the Constitutional State. The traditional demand for protection of the weakest members of society seems to have gained an unprecedented configuration with the rise of the notion of vulnerability applied to personal rights. A rise that, on the one hand, undoubtedly stems from the crisis of the Welfare State and, on the other hand, is inspired by the supranational system of protection of rights that has been gradually affirming in Europe. In line with the principle of substantive equality and, in particular, of human dignity, over the last decades the European Court of Human Rights has developed a broad jurisprudence on the rights of vulnerable people, which is the result of a highly creative activity grounded on the viewpoint of effective protection and case-by-case judgement. From this case-law emerges a notion of vulnerability that is intentionally left open, although it can be traced in sufficiently stable and detectable guidelines. Such is the case of the identification of the forms of vulnerability on a subjective level, but also of the factors and effects resulting from finding vulnerability. By the way, the issue of the protection of the rights of vulnerable people has not been confined to the legal system of the European Convention on Human Rights. Indeed, given the mutual integration between legal systems, it has found its way into the case-law of both the Court of Justice of the European Union and the Constitutional Court, which, although the different context of the constitutional review of legislation, has generally reaffirmed the Strasbourg Court’s interpretative guidelines, confirming in particular their creative nature. In this last respect, the most recent constitutional case-law has often referred to the argument of vulnerability, first and foremost with respect to so-called ethically and morally sensitive issues, such as the tricky matter of ‘end-of-life’, of prostitution freely and intentionally exercised and of surrogate motherhood; but also with respect to the field of criminal proceedings as regards both the automatic admission to the benefit of free legal aid outside the non-benefit area and the early taking of testimony of a minor as well as, more generally, the restrictions on the right of defence of prisoners under the 41-bis regime and the means of enforcing judgements alternative to prison for detainees with serious mental illness. The argument of vulnerability has also been used in the field of preventing pathological gambling. The jurisprudence of supranational Courts and of the Constitutional Court itself on the rights of vulnerable people leads to reflect – once again –¬ on the complexity of the relationship between the creative activity of judges and the prerogatives of the Legislator. A complexity that the use of the notion of vulnerability makes manifest at least in its two most significant aspects: the maintenance of legal certainty and predictability and, moreover, the access of paternalism through the Courts. In a situation of such difficulty, both the forecast of a strengthening of the Count’s obligation to state reasons and, above all, the enhancement of legislative intermediation, whether national or supranational, seem to contribute to a constitutional and secular definition of the concept of vulnerability, and thus respond to that fundamental need to protect the weakest members of society that already lives in the framework of the Italian Constitution, qualifying its overall spirit with far-sightedness.

La tutela dei diritti delle persone vulnerabili rappresenta un profilo fondamentale del diritto costituzionale attuale. Essa in particolare segna una traiettoria di grande rilievo nella evoluzione dei sistemi di protezione dei diritti fondamentali nel contesto dello Stato costituzionale. La tradizionale istanza di protezione dei soggetti più deboli della società sembra infatti aver assunto una configurazione inedita con l’affermazione della nozione di vulnerabilità applicata al campo dei diritti della persona. Una affermazione che, per un verso, trae senz’altro origine dalla crisi dello Stato sociale e, per altro verso, si alimenta nel quadro del sistema di protezione sovranazionale dei diritti che si è andato progressivamente consolidando in Europa. Nel quadro di una matrice connessa al principio di eguaglianza sostanziale e, soprattutto, della promozione della dignità umana, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha elaborato, nel corso degli ultimi decenni, una ricca giurisprudenza sui diritti delle persone vulnerabili, espressione di un’attività fortemente creativa incardinata nella prospettiva della effettività delle tutele e di un giudizio caso per caso. Da questa giurisprudenza emerge una nozione di vulnerabilità lasciata intenzionalmente aperta, seppur riconducibile in indirizzi sufficientemente stabili e riconoscibili. È il caso della identificazione delle forme della vulnerabilità sul piano soggettivo, ma anche dei fattori causali e degli effetti derivanti dal riscontro in concreto della vulnerabilità. La tematica della tutela di diritti delle persone vulnerabili non è rimasta circoscritta nell’ordinamento convenzionale. Essa in effetti, a fronte del rapporto di contaminazione reciproca tra ordinamenti, ha trovato ingresso tanto nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea quanto in quella della Corte costituzionale che, seppur nel diverso contesto del giudizio di costituzionalità, ha in larga parte ribadito gli orientamenti della Corte di Strasburgo confermandone in particolare il carattere essenzialmente creativo. Segnatamente sotto quest’ultimo profilo, la giurisprudenza costituzionale più recente è ricorsa con una certa frequenza all’argomento della vulnerabilità, trovando riscontro anzitutto rispetto ai c.d. temi sensibili sul piano etico e morale, quali la delicata materia del “fine vita”, della prostituzione liberamente e consapevolmente esercitata e della surrogazione di maternità, ma anche rispetto al campo del processo penale per quanto riguarda sia l’ammissione automatica al beneficio del gratuito patrocinio al di fuori della non abbienza e l’assunzione della testimonianza del minorenne in sede di incidente probatorio, sia più in generale le restrizioni al diritto di difesa dei detenuti in regime di 41-bis e le forme di esecuzione della pena alternative alla detenzione in carcere per i detenuti affetti da grave infermità psichica. L’argomento della vulnerabilità ha altresì trovato accoglienza in tema di contrasto alla ludopatia. L’analisi della giurisprudenza delle Corti sovranazionali e della stessa Corte costituzionale sui diritti delle persone vulnerabili induce a riflettere – ancora una volta – sulla complessità del rapporto tra attività creativa dei giudici e prerogative del legislatore. Una complessità che il ricorso alla nozione di vulnerabilità rende particolarmente evidente quantomeno nei suoi due aspetti più significativi della tenuta della garanzia della certezza e prevedibilità del diritto e dell’ingresso di elementi di paternalismo per via giudiziaria. In questo contesto problematico, tanto la previsione di un rinvigorimento degli obblighi motivazionali in capo ai giudici quanto, soprattutto, la valorizzazione della intermediazione del legislatore, nazionale o sovranazionale che sia, paiono concorrere ad una delimitazione costituzionale e laica del concetto di vulnerabilità, e pertanto rispondere a quella fondamentale esigenza di tutela dei soggetti più deboli della società che già vive nel tessuto della Costituzione italiana qualificandone, per lungimiranza, lo spirito complessivo.

Scarlatti, P. (2022). I diritti delle persone vulnerabili. Napoli : Editoriale Scientifica.

I diritti delle persone vulnerabili

Paolo Scarlatti
2022-01-01

Abstract

The protection of the rights of vulnerable people represents an essential feature of current Constitutional law. In particular, it marks a major step in the evolution of fundamental rights protection systems within the framework of the Constitutional State. The traditional demand for protection of the weakest members of society seems to have gained an unprecedented configuration with the rise of the notion of vulnerability applied to personal rights. A rise that, on the one hand, undoubtedly stems from the crisis of the Welfare State and, on the other hand, is inspired by the supranational system of protection of rights that has been gradually affirming in Europe. In line with the principle of substantive equality and, in particular, of human dignity, over the last decades the European Court of Human Rights has developed a broad jurisprudence on the rights of vulnerable people, which is the result of a highly creative activity grounded on the viewpoint of effective protection and case-by-case judgement. From this case-law emerges a notion of vulnerability that is intentionally left open, although it can be traced in sufficiently stable and detectable guidelines. Such is the case of the identification of the forms of vulnerability on a subjective level, but also of the factors and effects resulting from finding vulnerability. By the way, the issue of the protection of the rights of vulnerable people has not been confined to the legal system of the European Convention on Human Rights. Indeed, given the mutual integration between legal systems, it has found its way into the case-law of both the Court of Justice of the European Union and the Constitutional Court, which, although the different context of the constitutional review of legislation, has generally reaffirmed the Strasbourg Court’s interpretative guidelines, confirming in particular their creative nature. In this last respect, the most recent constitutional case-law has often referred to the argument of vulnerability, first and foremost with respect to so-called ethically and morally sensitive issues, such as the tricky matter of ‘end-of-life’, of prostitution freely and intentionally exercised and of surrogate motherhood; but also with respect to the field of criminal proceedings as regards both the automatic admission to the benefit of free legal aid outside the non-benefit area and the early taking of testimony of a minor as well as, more generally, the restrictions on the right of defence of prisoners under the 41-bis regime and the means of enforcing judgements alternative to prison for detainees with serious mental illness. The argument of vulnerability has also been used in the field of preventing pathological gambling. The jurisprudence of supranational Courts and of the Constitutional Court itself on the rights of vulnerable people leads to reflect – once again –¬ on the complexity of the relationship between the creative activity of judges and the prerogatives of the Legislator. A complexity that the use of the notion of vulnerability makes manifest at least in its two most significant aspects: the maintenance of legal certainty and predictability and, moreover, the access of paternalism through the Courts. In a situation of such difficulty, both the forecast of a strengthening of the Count’s obligation to state reasons and, above all, the enhancement of legislative intermediation, whether national or supranational, seem to contribute to a constitutional and secular definition of the concept of vulnerability, and thus respond to that fundamental need to protect the weakest members of society that already lives in the framework of the Italian Constitution, qualifying its overall spirit with far-sightedness.
2022
979-12-5976-381-5
La tutela dei diritti delle persone vulnerabili rappresenta un profilo fondamentale del diritto costituzionale attuale. Essa in particolare segna una traiettoria di grande rilievo nella evoluzione dei sistemi di protezione dei diritti fondamentali nel contesto dello Stato costituzionale. La tradizionale istanza di protezione dei soggetti più deboli della società sembra infatti aver assunto una configurazione inedita con l’affermazione della nozione di vulnerabilità applicata al campo dei diritti della persona. Una affermazione che, per un verso, trae senz’altro origine dalla crisi dello Stato sociale e, per altro verso, si alimenta nel quadro del sistema di protezione sovranazionale dei diritti che si è andato progressivamente consolidando in Europa. Nel quadro di una matrice connessa al principio di eguaglianza sostanziale e, soprattutto, della promozione della dignità umana, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha elaborato, nel corso degli ultimi decenni, una ricca giurisprudenza sui diritti delle persone vulnerabili, espressione di un’attività fortemente creativa incardinata nella prospettiva della effettività delle tutele e di un giudizio caso per caso. Da questa giurisprudenza emerge una nozione di vulnerabilità lasciata intenzionalmente aperta, seppur riconducibile in indirizzi sufficientemente stabili e riconoscibili. È il caso della identificazione delle forme della vulnerabilità sul piano soggettivo, ma anche dei fattori causali e degli effetti derivanti dal riscontro in concreto della vulnerabilità. La tematica della tutela di diritti delle persone vulnerabili non è rimasta circoscritta nell’ordinamento convenzionale. Essa in effetti, a fronte del rapporto di contaminazione reciproca tra ordinamenti, ha trovato ingresso tanto nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea quanto in quella della Corte costituzionale che, seppur nel diverso contesto del giudizio di costituzionalità, ha in larga parte ribadito gli orientamenti della Corte di Strasburgo confermandone in particolare il carattere essenzialmente creativo. Segnatamente sotto quest’ultimo profilo, la giurisprudenza costituzionale più recente è ricorsa con una certa frequenza all’argomento della vulnerabilità, trovando riscontro anzitutto rispetto ai c.d. temi sensibili sul piano etico e morale, quali la delicata materia del “fine vita”, della prostituzione liberamente e consapevolmente esercitata e della surrogazione di maternità, ma anche rispetto al campo del processo penale per quanto riguarda sia l’ammissione automatica al beneficio del gratuito patrocinio al di fuori della non abbienza e l’assunzione della testimonianza del minorenne in sede di incidente probatorio, sia più in generale le restrizioni al diritto di difesa dei detenuti in regime di 41-bis e le forme di esecuzione della pena alternative alla detenzione in carcere per i detenuti affetti da grave infermità psichica. L’argomento della vulnerabilità ha altresì trovato accoglienza in tema di contrasto alla ludopatia. L’analisi della giurisprudenza delle Corti sovranazionali e della stessa Corte costituzionale sui diritti delle persone vulnerabili induce a riflettere – ancora una volta – sulla complessità del rapporto tra attività creativa dei giudici e prerogative del legislatore. Una complessità che il ricorso alla nozione di vulnerabilità rende particolarmente evidente quantomeno nei suoi due aspetti più significativi della tenuta della garanzia della certezza e prevedibilità del diritto e dell’ingresso di elementi di paternalismo per via giudiziaria. In questo contesto problematico, tanto la previsione di un rinvigorimento degli obblighi motivazionali in capo ai giudici quanto, soprattutto, la valorizzazione della intermediazione del legislatore, nazionale o sovranazionale che sia, paiono concorrere ad una delimitazione costituzionale e laica del concetto di vulnerabilità, e pertanto rispondere a quella fondamentale esigenza di tutela dei soggetti più deboli della società che già vive nel tessuto della Costituzione italiana qualificandone, per lungimiranza, lo spirito complessivo.
Scarlatti, P. (2022). I diritti delle persone vulnerabili. Napoli : Editoriale Scientifica.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11590/416889
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