Muovendo da una metodologia di predisposizione “congiunta” dello smart contract, per mano sia del giurista sia del programmatore, il lavoro, abbandonate le letture volte a “reificare” il fenomeno indagato, propone di intendere il “code informatico”, ove esso determini l’effetto costitutivo del rapporto obbligatorio e realizzi funzioni meritevoli di tutela, come un negotium a “regolamento semplificato”. Il giurista, già chiamato ex ante a suggerire allo sviluppatore il modello di smart contract piú adeguato a governare il concreto “casus digitalis”, ritorna in scena nella fase finale di individuazione a posteriori della normativa applicabile all’“effetto informatico” (il “code-risultato” o il “fruit contract macchinico”), cosí costruendo-conformando il “regolamento definitivo”, tramite il controllo della ‘lex mercatoria’ digitalis e l’attuazione della normatività umana. Il contesto delle patologie contrattuali e della contrattazione asimmetrica induce, peraltro, a non abbandonare la prospettiva rimediale, specie quella on-chain, fino a sistematizzare, quale portato estremo della Rule of Law by “By Design”, il “giusto rimedio civile”, extra ordinem, del re-coding, assunto a veicolo di destituzione semantica, a livello giuridico, del “testo informatico” e, in ogni caso, “ponte di collegamento” tra la Lex Criptographi(c)a e l’Ordinamento giuridico, per giungere definitivamente, sul piano sostanziale, ad uno “smart contract giusto”.
Longobucco, F. (2023). Utopia della Lex Criptographi(c)a e responsabilità del giurista. (Dallo smart contract al “giusto rimedio” del “re-coding” tra “testo informatico” e “regolamento definitivo”). Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane.
Utopia della Lex Criptographi(c)a e responsabilità del giurista. (Dallo smart contract al “giusto rimedio” del “re-coding” tra “testo informatico” e “regolamento definitivo”)
Longobucco Francesco
2023-01-01
Abstract
Muovendo da una metodologia di predisposizione “congiunta” dello smart contract, per mano sia del giurista sia del programmatore, il lavoro, abbandonate le letture volte a “reificare” il fenomeno indagato, propone di intendere il “code informatico”, ove esso determini l’effetto costitutivo del rapporto obbligatorio e realizzi funzioni meritevoli di tutela, come un negotium a “regolamento semplificato”. Il giurista, già chiamato ex ante a suggerire allo sviluppatore il modello di smart contract piú adeguato a governare il concreto “casus digitalis”, ritorna in scena nella fase finale di individuazione a posteriori della normativa applicabile all’“effetto informatico” (il “code-risultato” o il “fruit contract macchinico”), cosí costruendo-conformando il “regolamento definitivo”, tramite il controllo della ‘lex mercatoria’ digitalis e l’attuazione della normatività umana. Il contesto delle patologie contrattuali e della contrattazione asimmetrica induce, peraltro, a non abbandonare la prospettiva rimediale, specie quella on-chain, fino a sistematizzare, quale portato estremo della Rule of Law by “By Design”, il “giusto rimedio civile”, extra ordinem, del re-coding, assunto a veicolo di destituzione semantica, a livello giuridico, del “testo informatico” e, in ogni caso, “ponte di collegamento” tra la Lex Criptographi(c)a e l’Ordinamento giuridico, per giungere definitivamente, sul piano sostanziale, ad uno “smart contract giusto”.File | Dimensione | Formato | |
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