La tutela delle cose d’arte (poi beni culturali) nell’ordinamento italiano ha radici antiche, risalenti a provvedimenti approvati nello Stato pontificio, fino al vigente Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Con particolare riferimento ai profili penalistici, con l’espansione del commercio internazionale illegale dei beni culturali, la tutela del patrimonio culturale non è più limitabile al territorio nazionale. Il Consiglio d’Europa con la Convenzione siglata a Nicosia il 19 maggio 2017, volta a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali, obbliga gli Stati aderenti ad incentivare la tutela penalistica in materia di beni culturali. Anche l’Unione europea, pur non avendo un potere di intervento diretto in materia, nel 2022 ha predisposto un Piano d’azione per la lotta al traffico di beni culturali per migliorare l'individuazione e la prevenzione dei reati a danno del patrimonio culturale. A seguito delle strategie elaborate in ambito internazionale il legislatore italiano ha approvato la legge 9 marzo 2022, n. 22 di riforma della tutela penale dei beni cul¬turali che uniforma l’ordinamento italiano alla Convenzione di Nicosia e segna il passaggio ad una tutela più efficace del patrimonio culturale, sia con la creazione di nuove fattispecie sia con la riformulazione di fattispecie già esistenti rese più efficaci nel contrastare i reati contro i beni culturali.

Aliberti, C. (2024). La tutela dei beni culturali nell’ordinamento italiano tra diritto interno ed apertura alle istanze sovranazionali. In A.R.C. Anna Oriolo (a cura di), Criminalità Transnazionale e Unione Europea (pp. 447-469). Napoli : Editoriale Scientifica.

La tutela dei beni culturali nell’ordinamento italiano tra diritto interno ed apertura alle istanze sovranazionali

cristiano aliberti
2024-01-01

Abstract

La tutela delle cose d’arte (poi beni culturali) nell’ordinamento italiano ha radici antiche, risalenti a provvedimenti approvati nello Stato pontificio, fino al vigente Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Con particolare riferimento ai profili penalistici, con l’espansione del commercio internazionale illegale dei beni culturali, la tutela del patrimonio culturale non è più limitabile al territorio nazionale. Il Consiglio d’Europa con la Convenzione siglata a Nicosia il 19 maggio 2017, volta a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali, obbliga gli Stati aderenti ad incentivare la tutela penalistica in materia di beni culturali. Anche l’Unione europea, pur non avendo un potere di intervento diretto in materia, nel 2022 ha predisposto un Piano d’azione per la lotta al traffico di beni culturali per migliorare l'individuazione e la prevenzione dei reati a danno del patrimonio culturale. A seguito delle strategie elaborate in ambito internazionale il legislatore italiano ha approvato la legge 9 marzo 2022, n. 22 di riforma della tutela penale dei beni cul¬turali che uniforma l’ordinamento italiano alla Convenzione di Nicosia e segna il passaggio ad una tutela più efficace del patrimonio culturale, sia con la creazione di nuove fattispecie sia con la riformulazione di fattispecie già esistenti rese più efficaci nel contrastare i reati contro i beni culturali.
2024
979-12-235-0042-2
Aliberti, C. (2024). La tutela dei beni culturali nell’ordinamento italiano tra diritto interno ed apertura alle istanze sovranazionali. In A.R.C. Anna Oriolo (a cura di), Criminalità Transnazionale e Unione Europea (pp. 447-469). Napoli : Editoriale Scientifica.
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