La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, chiamata a pronunciarsi nel caso Superleague ha colto l’occasione per delineare i caratteri del modello sportivo europeo, affermando importanti principi in tema di diritto sportivo e diritto della concorrenza. In particolare, la CGUE ha stabilito i confini dell’assoggettamento dello sport e delle attività regolamentari svolte dalle associazioni o federazioni sportive alle norme di diritto dell’UE, nella misura in cui l’attività sportiva assume (in sostanza) i connotati dell’attività economica e abbia (quanto agli effetti, pure solo potenziali) un impatto anche indiretto sui diritti rientranti negli ambiti di intervento dell’UE (es. in materia di commercializzazione dei diritti economici relativi alle competizioni internazionali organizzate da UEFA e FIFA, nonché, come già noto, del diritto di circolazione dei servizi e dei lavoratori/atleti). Si è così chiarito il significato e la portata dell’art. 165 TFUE nel contesto dell’ordinamento giuridico europeo, statuendo nella sentenza Superleague che il sistema di previa autorizzazione (con relative sanzioni) di UEFA e FIFA, interferendo con la dimensione economica dello sport (nel caso in oggetto il calcio), in particolare costituisce un abuso di posizione dominante ed una decisione di associazione di imprese restrittiva della concorrenza. [La Corte di Giustizia non esclude, però, a priori la possibilità per le federazioni sportive di dotarsi di un sistema di previa autorizzazione per le competizioni sportive che soggetti terzi, estranei alle federazioni medesime, vogliano organizzare. Tuttavia, nella misura in cui una Federazione si pone nella condizione di poter esercitare tale potere autorizzativo ed applicare sanzioni anche in modo del tutto arbitrario, senza dotarsi di regole procedurali adeguate e criteri sostanziali oggettivi, chiari, precisi, non discriminatori e proporzionati, tale situazione costituisce, per sua stessa natura, una condotta abusiva (ex art. 102 TFUE) e restrittiva sotto il profilo concorrenziale (ex art. 101, par. 3, TFUE), in quanto, di fatto, pone la Federazione stessa nella posizione di escludere qualsiasi concorrente dal mercato.] Peraltro, l’accertata natura abusiva (ex art. 102) e restrittiva per oggetto (ex art. 101, par. 3, TFUE) del sistema UEFA di previa autorizzazione non determina automaticamente la violazione del diritto dell’UE. Infatti, la rilevanza sociale e culturale dello sport come attività non solo economica entra nella valutazione delle regole adottate dagli organi di governo i cui obiettivi potrebbero giustificare norme altrimenti incompatibili con la normativa dell’UE.
Battelli, E. (2025). LE SPORT SELON LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE: UNE PERSPECTIVE DE DROIT PRIVÉ EUROPÉEN ET DE DROIT DE LA CONCURRENCE. In L.A. Boudot M. (a cura di), JEUX ET SPORT (pp. 291-308). Paris : Librairie LGDJ.
LE SPORT SELON LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE: UNE PERSPECTIVE DE DROIT PRIVÉ EUROPÉEN ET DE DROIT DE LA CONCURRENCE
Ettore Battelli
2025-01-01
Abstract
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, chiamata a pronunciarsi nel caso Superleague ha colto l’occasione per delineare i caratteri del modello sportivo europeo, affermando importanti principi in tema di diritto sportivo e diritto della concorrenza. In particolare, la CGUE ha stabilito i confini dell’assoggettamento dello sport e delle attività regolamentari svolte dalle associazioni o federazioni sportive alle norme di diritto dell’UE, nella misura in cui l’attività sportiva assume (in sostanza) i connotati dell’attività economica e abbia (quanto agli effetti, pure solo potenziali) un impatto anche indiretto sui diritti rientranti negli ambiti di intervento dell’UE (es. in materia di commercializzazione dei diritti economici relativi alle competizioni internazionali organizzate da UEFA e FIFA, nonché, come già noto, del diritto di circolazione dei servizi e dei lavoratori/atleti). Si è così chiarito il significato e la portata dell’art. 165 TFUE nel contesto dell’ordinamento giuridico europeo, statuendo nella sentenza Superleague che il sistema di previa autorizzazione (con relative sanzioni) di UEFA e FIFA, interferendo con la dimensione economica dello sport (nel caso in oggetto il calcio), in particolare costituisce un abuso di posizione dominante ed una decisione di associazione di imprese restrittiva della concorrenza. [La Corte di Giustizia non esclude, però, a priori la possibilità per le federazioni sportive di dotarsi di un sistema di previa autorizzazione per le competizioni sportive che soggetti terzi, estranei alle federazioni medesime, vogliano organizzare. Tuttavia, nella misura in cui una Federazione si pone nella condizione di poter esercitare tale potere autorizzativo ed applicare sanzioni anche in modo del tutto arbitrario, senza dotarsi di regole procedurali adeguate e criteri sostanziali oggettivi, chiari, precisi, non discriminatori e proporzionati, tale situazione costituisce, per sua stessa natura, una condotta abusiva (ex art. 102 TFUE) e restrittiva sotto il profilo concorrenziale (ex art. 101, par. 3, TFUE), in quanto, di fatto, pone la Federazione stessa nella posizione di escludere qualsiasi concorrente dal mercato.] Peraltro, l’accertata natura abusiva (ex art. 102) e restrittiva per oggetto (ex art. 101, par. 3, TFUE) del sistema UEFA di previa autorizzazione non determina automaticamente la violazione del diritto dell’UE. Infatti, la rilevanza sociale e culturale dello sport come attività non solo economica entra nella valutazione delle regole adottate dagli organi di governo i cui obiettivi potrebbero giustificare norme altrimenti incompatibili con la normativa dell’UE.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


