La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, chiamata a pronunciarsi nel caso Superleague ha colto l’occasione per delineare i caratteri del modello sportivo europeo, affermando importanti principi in tema di diritto sportivo e diritto della concorrenza. In particolare, la CGUE ha stabilito i confini dell’assoggettamento dello sport e delle attività regolamentari svolte dalle associazioni o federazioni sportive alle norme di diritto dell’UE, nella misura in cui l’attività sportiva assume (in sostanza) i connotati dell’attività economica e abbia (quanto agli effetti, pure solo potenziali) un impatto anche indiretto sui diritti rientranti negli ambiti di intervento dell’UE (es. in materia di commercializzazione dei diritti economici relativi alle competizioni internazionali organizzate da UEFA e FIFA, nonché, come già noto, del diritto di circolazione dei servizi e dei lavoratori/atleti). Si è così chiarito il significato e la portata dell’art. 165 TFUE nel contesto dell’ordinamento giuridico europeo, statuendo nella sentenza Superleague che il sistema di previa autorizzazione (con relative sanzioni) di UEFA e FIFA, interferendo con la dimensione economica dello sport (nel caso in oggetto il calcio), in particolare costituisce un abuso di posizione dominante ed una decisione di associazione di imprese restrittiva della concorrenza. [La Corte di Giustizia non esclude, però, a priori la possibilità per le federazioni sportive di dotarsi di un sistema di previa autorizzazione per le competizioni sportive che soggetti terzi, estranei alle federazioni medesime, vogliano organizzare. Tuttavia, nella misura in cui una Federazione si pone nella condizione di poter esercitare tale potere autorizzativo ed applicare sanzioni anche in modo del tutto arbitrario, senza dotarsi di regole procedurali adeguate e criteri sostanziali oggettivi, chiari, precisi, non discriminatori e proporzionati, tale situazione costituisce, per sua stessa natura, una condotta abusiva (ex art. 102 TFUE) e restrittiva sotto il profilo concorrenziale (ex art. 101, par. 3, TFUE), in quanto, di fatto, pone la Federazione stessa nella posizione di escludere qualsiasi concorrente dal mercato.] Peraltro, l’accertata natura abusiva (ex art. 102) e restrittiva per oggetto (ex art. 101, par. 3, TFUE) del sistema UEFA di previa autorizzazione non determina automaticamente la violazione del diritto dell’UE. Infatti, la rilevanza sociale e culturale dello sport come attività non solo economica entra nella valutazione delle regole adottate dagli organi di governo i cui obiettivi potrebbero giustificare norme altrimenti incompatibili con la normativa dell’UE.

Battelli, E. (2025). LE SPORT SELON LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE: UNE PERSPECTIVE DE DROIT PRIVÉ EUROPÉEN ET DE DROIT DE LA CONCURRENCE. In L.A. Boudot M. (a cura di), JEUX ET SPORT (pp. 291-308). Paris : Librairie LGDJ.

LE SPORT SELON LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE: UNE PERSPECTIVE DE DROIT PRIVÉ EUROPÉEN ET DE DROIT DE LA CONCURRENCE

Ettore Battelli
2025-01-01

Abstract

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, chiamata a pronunciarsi nel caso Superleague ha colto l’occasione per delineare i caratteri del modello sportivo europeo, affermando importanti principi in tema di diritto sportivo e diritto della concorrenza. In particolare, la CGUE ha stabilito i confini dell’assoggettamento dello sport e delle attività regolamentari svolte dalle associazioni o federazioni sportive alle norme di diritto dell’UE, nella misura in cui l’attività sportiva assume (in sostanza) i connotati dell’attività economica e abbia (quanto agli effetti, pure solo potenziali) un impatto anche indiretto sui diritti rientranti negli ambiti di intervento dell’UE (es. in materia di commercializzazione dei diritti economici relativi alle competizioni internazionali organizzate da UEFA e FIFA, nonché, come già noto, del diritto di circolazione dei servizi e dei lavoratori/atleti). Si è così chiarito il significato e la portata dell’art. 165 TFUE nel contesto dell’ordinamento giuridico europeo, statuendo nella sentenza Superleague che il sistema di previa autorizzazione (con relative sanzioni) di UEFA e FIFA, interferendo con la dimensione economica dello sport (nel caso in oggetto il calcio), in particolare costituisce un abuso di posizione dominante ed una decisione di associazione di imprese restrittiva della concorrenza. [La Corte di Giustizia non esclude, però, a priori la possibilità per le federazioni sportive di dotarsi di un sistema di previa autorizzazione per le competizioni sportive che soggetti terzi, estranei alle federazioni medesime, vogliano organizzare. Tuttavia, nella misura in cui una Federazione si pone nella condizione di poter esercitare tale potere autorizzativo ed applicare sanzioni anche in modo del tutto arbitrario, senza dotarsi di regole procedurali adeguate e criteri sostanziali oggettivi, chiari, precisi, non discriminatori e proporzionati, tale situazione costituisce, per sua stessa natura, una condotta abusiva (ex art. 102 TFUE) e restrittiva sotto il profilo concorrenziale (ex art. 101, par. 3, TFUE), in quanto, di fatto, pone la Federazione stessa nella posizione di escludere qualsiasi concorrente dal mercato.] Peraltro, l’accertata natura abusiva (ex art. 102) e restrittiva per oggetto (ex art. 101, par. 3, TFUE) del sistema UEFA di previa autorizzazione non determina automaticamente la violazione del diritto dell’UE. Infatti, la rilevanza sociale e culturale dello sport come attività non solo economica entra nella valutazione delle regole adottate dagli organi di governo i cui obiettivi potrebbero giustificare norme altrimenti incompatibili con la normativa dell’UE.
2025
9782381942186
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), appelée à se prononcer dans l'affaire Superleague, a saisi l'occasion pour fixer les caractéristiques du modèle sportif européen en affirmant des principes importants en matière de droit du sport et de la concurrence. En particulier, la CJUE a statué les limites de la soumission du sport et des activités de régulation exercées par les associations ou fédérations sportives aux règles du droit de l'UE, dans la mesure où l'activité sportive revêt (par essence) les connotations d'une activité économique et a (en ce qui concerne les effets, même s'ils ne sont que potentiels) un impact, même indirect, sur les droits relevant de la sphère d'intervention de l'UE (par exemple en ce qui concerne la commercialisation des droits économiques sur les compétitions internationales organisées par l'UEFA et la FIFA, ainsi que, comme on le sait déjà, le droit de circulation des services et des travailleurs/athlètes). On a clarifié le sens et la portée de l'article 165 du TFUE dans le contexte de l'ordre juridique européen, statuant dans l'arrêt Superleague que le système d'autorisation préalable de l'UEFA et de la FIFA (avec les sanctions correspondantes), en interférant avec la dimension économique du sport (en l'occurrence le football), constitue en particulier un abus de position dominante et une décision d'une association d'entreprises qui restreint la concurrence. La Cour de justice n'exclut cependant pas a priori la possibilité pour les fédérations sportives de se doter d'un système d'autorisation préalable pour les compétitions sportives que des tiers, étrangers aux fédérations elles-mêmes, souhaitent organiser. Or, dans la mesure où une fédération se met en situation de pouvoir exercer ce pouvoir d'autorisation et d'appliquer des sanctions même de manière totalement arbitraire, sans disposer de règles procédurales adéquates et de critères matériels objectifs, clairs, précis, non discriminatoires et proportionnés, cette situation constitue, par nature, un comportement abusif (au sens de l'article 102 TFUE) et restrictif de concurrence (au sens de l'article 101, paragraphe 3, TFUE), en ce qu'elle place, en effet, la fédération elle-même en situation d'exclure tout concurrent du marché. En outre, la nature abusive (en vertu de l'article 102) et restrictive par objet (en vertu de l'article 101, paragraphe 3, du TFUE) du système d'autorisation préalable de l'UEFA n'entraîne pas automatiquement une violation du droit de l'Union européenne. En effet, la pertinence sociale et culturelle du sport en tant qu'activité qui n'est pas seulement économique entre dans l'évaluation des règles adoptées par les instances dirigeantes dont les objectifs pourraient justifier des règles autrement incompatibles avec le droit de l'UE.
Battelli, E. (2025). LE SPORT SELON LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE: UNE PERSPECTIVE DE DROIT PRIVÉ EUROPÉEN ET DE DROIT DE LA CONCURRENCE. In L.A. Boudot M. (a cura di), JEUX ET SPORT (pp. 291-308). Paris : Librairie LGDJ.
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