Importanti modifiche sono state introdotte dalle disposizioni che per i contratti di vendita di beni di consumo disciplinano il trasferimento del rischio per la perdita del bene e le modalità di consegna. Il consumatore ha diritto di ottenere la consegna entro 30 giorni (salvo un ulteriore termine supplementare) dalla data di conclusione del contratto. Il rischio della perdita o del danneggiamento del bene è in capo al professionista fino a quando il consumatore non ne ha acquisito la “disponibilità materiale” o comunque il “controllo”.

Battelli, E. (2014). Obblighi di consegna del bene e passaggio del rischio. IL CORRIERE GIURIDICO(7), 32-43.

Obblighi di consegna del bene e passaggio del rischio

BATTELLI, ETTORE
2014-01-01

Abstract

Importanti modifiche sono state introdotte dalle disposizioni che per i contratti di vendita di beni di consumo disciplinano il trasferimento del rischio per la perdita del bene e le modalità di consegna. Il consumatore ha diritto di ottenere la consegna entro 30 giorni (salvo un ulteriore termine supplementare) dalla data di conclusione del contratto. Il rischio della perdita o del danneggiamento del bene è in capo al professionista fino a quando il consumatore non ne ha acquisito la “disponibilità materiale” o comunque il “controllo”.
2014
Battelli, E. (2014). Obblighi di consegna del bene e passaggio del rischio. IL CORRIERE GIURIDICO(7), 32-43.
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