Administrative sanctions are a particularly important subject in the Italian and European legal order, and doctrine and jurisprudence have always paid much attention to it. Important and controversial is also the purpose of the administrative sanctioning authority, in relation to the difference with the scope of criminal law; both measures are considered afflictive and with a deterrent effect, and the result is that, on su bstantive issues, it is not easy to grasp the difference. Even the Italian legislature, on the other hand, has repeatedly "moved" some precepts from criminal law to administrative law, with the result that, in these cases, the penalty was not imposed by the judge but by the same contracting owner of supervisory powers and control over the relative sector . The interest in the matter has been turned on again in connection to the study of the regulation on independent administrative authorities, public administration completely independent from the apparatus of government, both from an organizational and functional point of view and to which are given tasks of regulation, supervision and sanction in particularly "sensitive" sectors.

Quella delle sanzioni amministrative è materia particolarmente importante nell’ordinamento italiano ed europeo, ed alla quale dottrina e giurisprudenza hanno sempre prestato notevole attenzione. Importante e dibattuta è la finalità della potestà sanzionatoria amministrativa, anche in relazione alla differenza con l’ambito del diritto penale; entrambe le misure sono considerate di carattere afflittivo e con finalità dissuasiva, di talché, sul piano sostanziale, non è facile coglierne la differenza. Anche il legislatore italiano, d’altra parte, più volte ha “spostato” alcuni precetti dall’ambito di rilevanza penale a quello amministrativo, con la conseguenza che, in queste ipotesi, la sanzione veniva inflitta non più dal giudice ma dalla stessa amministrazione titolare dei poteri di vigilanza e controllo sul relativo settore. L’interesse per la materia si è nuovamente acceso in collegamento allo studio della legislazione sulle autorità amministrative indipendenti, enti pubblici completamente slegati dall’apparato amministrativo governativo, sia sul piano organizzativo che su quello funzionale ed alle quali sono affidati compiti di regolazione, vigilanza e sanzione in settori particolarmente “sensibili” (soprattutto per il rilievo costituzionale dei beni coinvolti: concorrenza, credito, risparmio, ecc.).

Lazzara, P. (2011). SANZIONI AMMINISTRATIVE NEL CREDITO E NEL RISPARMIO ADMINISTRATIVE SANCTIONS IN CREDIT AND SAVINGS. IUS PUBLICUM, 1-14.

SANZIONI AMMINISTRATIVE NEL CREDITO E NEL RISPARMIO ADMINISTRATIVE SANCTIONS IN CREDIT AND SAVINGS

LAZZARA, PAOLO
2011-01-01

Abstract

Administrative sanctions are a particularly important subject in the Italian and European legal order, and doctrine and jurisprudence have always paid much attention to it. Important and controversial is also the purpose of the administrative sanctioning authority, in relation to the difference with the scope of criminal law; both measures are considered afflictive and with a deterrent effect, and the result is that, on su bstantive issues, it is not easy to grasp the difference. Even the Italian legislature, on the other hand, has repeatedly "moved" some precepts from criminal law to administrative law, with the result that, in these cases, the penalty was not imposed by the judge but by the same contracting owner of supervisory powers and control over the relative sector . The interest in the matter has been turned on again in connection to the study of the regulation on independent administrative authorities, public administration completely independent from the apparatus of government, both from an organizational and functional point of view and to which are given tasks of regulation, supervision and sanction in particularly "sensitive" sectors.
2011
Quella delle sanzioni amministrative è materia particolarmente importante nell’ordinamento italiano ed europeo, ed alla quale dottrina e giurisprudenza hanno sempre prestato notevole attenzione. Importante e dibattuta è la finalità della potestà sanzionatoria amministrativa, anche in relazione alla differenza con l’ambito del diritto penale; entrambe le misure sono considerate di carattere afflittivo e con finalità dissuasiva, di talché, sul piano sostanziale, non è facile coglierne la differenza. Anche il legislatore italiano, d’altra parte, più volte ha “spostato” alcuni precetti dall’ambito di rilevanza penale a quello amministrativo, con la conseguenza che, in queste ipotesi, la sanzione veniva inflitta non più dal giudice ma dalla stessa amministrazione titolare dei poteri di vigilanza e controllo sul relativo settore. L’interesse per la materia si è nuovamente acceso in collegamento allo studio della legislazione sulle autorità amministrative indipendenti, enti pubblici completamente slegati dall’apparato amministrativo governativo, sia sul piano organizzativo che su quello funzionale ed alle quali sono affidati compiti di regolazione, vigilanza e sanzione in settori particolarmente “sensibili” (soprattutto per il rilievo costituzionale dei beni coinvolti: concorrenza, credito, risparmio, ecc.).
Lazzara, P. (2011). SANZIONI AMMINISTRATIVE NEL CREDITO E NEL RISPARMIO ADMINISTRATIVE SANCTIONS IN CREDIT AND SAVINGS. IUS PUBLICUM, 1-14.
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