Il saggio analizza la tormentata disciplina della collaborazione coordinata e continuativa a progetto. Il legislatore nella consapevolezza della debolezza contrattuale del collaboratore a progetto ha esteso nei confronti del collaboratore una serie di tutele proprie del lavoro subordinato come la proporzionalità della retribuzione, la disciplina della malattia, della maternità, delle invenzioni, del lavoratore subordinato realizzando, per la prima volta, nel nostro ordinamento una modulazione delle tutele. Il problema è che le disposizioni sembrano ispirate alcune alle obbligazioni di mezzi altre alle obbligazioni di risultato, e per tale ragione, presentano una serie di problemi interpretativi di non di facile soluzione. Sembra pertanto che il progetto sia un contenitore nel quale possa essere dedotta sia un’attività, sia un obbligo di risultato. Inoltre nessuna tutela è offerta al collaboratore in caso di recesso arbitrario del committente dal rapporto di lavoro fuorchè quello offerto dall’istituto della frode alla legge. Com’è noto la frode alla legge è molto difficile da provare e come effetto produce la nullità del contratto e quindi non consente il riconoscimento dei diritti derivanti dalla prestazione di lavoro offerta dal collaboratore.
Lepore, A. (2006). Questioni in tema di lavoro a progetto. IL DIRITTO DEL LAVORO, 3, 305-322.
Questioni in tema di lavoro a progetto
LEPORE, ALBERTO
2006-01-01
Abstract
Il saggio analizza la tormentata disciplina della collaborazione coordinata e continuativa a progetto. Il legislatore nella consapevolezza della debolezza contrattuale del collaboratore a progetto ha esteso nei confronti del collaboratore una serie di tutele proprie del lavoro subordinato come la proporzionalità della retribuzione, la disciplina della malattia, della maternità, delle invenzioni, del lavoratore subordinato realizzando, per la prima volta, nel nostro ordinamento una modulazione delle tutele. Il problema è che le disposizioni sembrano ispirate alcune alle obbligazioni di mezzi altre alle obbligazioni di risultato, e per tale ragione, presentano una serie di problemi interpretativi di non di facile soluzione. Sembra pertanto che il progetto sia un contenitore nel quale possa essere dedotta sia un’attività, sia un obbligo di risultato. Inoltre nessuna tutela è offerta al collaboratore in caso di recesso arbitrario del committente dal rapporto di lavoro fuorchè quello offerto dall’istituto della frode alla legge. Com’è noto la frode alla legge è molto difficile da provare e come effetto produce la nullità del contratto e quindi non consente il riconoscimento dei diritti derivanti dalla prestazione di lavoro offerta dal collaboratore.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.