Article 18 of the law 20th of may 1970, n. 300, although modified by the law 28th of june 2012, n. 92, protects employee with the reinstatement and with the special regime of compensation provided by the previous version of the article 18, in case of discriminatory dismissal or in case of the other unfair dismissals declared void by law. But now the new art. 18 introduces a graduation of the sanctions in case of different kinds of unfairdismissal. The choice to protect employees dismissed for discriminatory reasons with the reinstatement is not illogical. Now non-discrimination law protects fundamental rights of the person whose dignity must be fully guaranteed. Practical experience shows that non-discrimination law have a rarely practical application. If this situation will persist the new reinstatement regime will be applied very rarely. A more frequent practical application of art. 18 could be obtained through an improvement of procedural instruments and, in particular, by the introduction of the reversal of the burden of proof already introduced by law in other European countries.

L’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, protegge il lavoratore in caso di licenziamento discriminatorio o di licenziamento nullo con la tutela più forte costituita dalla reintegrazione piena e dal regime speciale che caratterizzava il vecchio testo dell’art. 18, mentre, com’è noto, il nuovo articolo 18 introduce una graduazione del sistema sanzionatorio. La scelta di attribuire la tutela della reintegrazione al caso del licenziamento discriminatorio non sembra essere irrazionale: la non discriminazione presidia diritti fondamentali della persona che debbono essere tutelati in maniera prioritaria dall’ordinamento. Sennonché l’esperienza pratica mostra che la normativa antidiscriminatoria ha trovato scarsa applicazione nel nostro ordinamento. Se tale stato di cose dovesse persistere la tutela della reintegrazione piena avrebbe una limitatissima applicazione pratica. Una più frequente applicazione potrebbe essere ottenuta attraverso un miglioramento degli strumenti processuali e, soprattutto, l’introduzione dell’inversione dell’onere della prova già presente in altri paesi europei.

Lepore, A. (2014). Non discriminazione, licenziamento discriminatorio ed effettività delle tutele. RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 531-563.

Non discriminazione, licenziamento discriminatorio ed effettività delle tutele

LEPORE, ALBERTO
2014-01-01

Abstract

Article 18 of the law 20th of may 1970, n. 300, although modified by the law 28th of june 2012, n. 92, protects employee with the reinstatement and with the special regime of compensation provided by the previous version of the article 18, in case of discriminatory dismissal or in case of the other unfair dismissals declared void by law. But now the new art. 18 introduces a graduation of the sanctions in case of different kinds of unfairdismissal. The choice to protect employees dismissed for discriminatory reasons with the reinstatement is not illogical. Now non-discrimination law protects fundamental rights of the person whose dignity must be fully guaranteed. Practical experience shows that non-discrimination law have a rarely practical application. If this situation will persist the new reinstatement regime will be applied very rarely. A more frequent practical application of art. 18 could be obtained through an improvement of procedural instruments and, in particular, by the introduction of the reversal of the burden of proof already introduced by law in other European countries.
2014
L’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, protegge il lavoratore in caso di licenziamento discriminatorio o di licenziamento nullo con la tutela più forte costituita dalla reintegrazione piena e dal regime speciale che caratterizzava il vecchio testo dell’art. 18, mentre, com’è noto, il nuovo articolo 18 introduce una graduazione del sistema sanzionatorio. La scelta di attribuire la tutela della reintegrazione al caso del licenziamento discriminatorio non sembra essere irrazionale: la non discriminazione presidia diritti fondamentali della persona che debbono essere tutelati in maniera prioritaria dall’ordinamento. Sennonché l’esperienza pratica mostra che la normativa antidiscriminatoria ha trovato scarsa applicazione nel nostro ordinamento. Se tale stato di cose dovesse persistere la tutela della reintegrazione piena avrebbe una limitatissima applicazione pratica. Una più frequente applicazione potrebbe essere ottenuta attraverso un miglioramento degli strumenti processuali e, soprattutto, l’introduzione dell’inversione dell’onere della prova già presente in altri paesi europei.
Lepore, A. (2014). Non discriminazione, licenziamento discriminatorio ed effettività delle tutele. RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 531-563.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11590/131894
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact