La presente Relazione di accompagnamento al Progetto predisposto dalla Sottocommissione sulla Depenalizzazione della Commissione per la Riforma del Codice penale presieduta da Carlo Nordio muove da alcuni punti-cardine ben definiti. Anzitutto, l’idea del diritto penale come extrema ratio di tutela, ancorata all’art. 13 Cost. che vede in qualunque restrizione della libertà personale una eccezione al principio della sua inviolabilità, porta ad espungere dall’ambito degli illeciti penali tutti quei fatti per i quali il legislatore già oggi prevede l’applicabilità in astratto ma anche in concreto della sola pena pecuniaria, in particolare quindi tutte le contravvenzioni oblazionabili, oltre i delitti puniti con sola pena pecuniaria: se infatti lo stesso legislatore ritiene sufficiente, in considerazione della gravità del fatto, l’applicazione della sola pena pecuniaria, tanto vale allora trasferire direttamente questi fatti nel novero degli illeciti amministrativi, depenalizzandoli. Ciò significa allora, in particolare, che, a differenza di quanto si ritiene comunemente anche alla luce dell’esperienza di altri ordinamenti giuridici, che vedono nella pena pecuniaria la sanzione penale di più frequente applicazione, il ruolo centrale nell’ambito delle sanzioni penali spetta viceversa solo a quelle comunque limitative della libertà personale, le uniche veramente congruenti rispetto ai fatti sentiti dalla coscienza sociale in un dato momento storico come di maggiore allarme sociale. Da ciò consegue che un legislatore che volesse veramente mantenersi fedele al principio costituzionale dell’inviolabilità della libertà personale dovrebbe ridurre al minimo i reati di mera creazione legislativa (mala quia prohibita), che troverebbero viceversa la loro più corretta collocazione sistematica come illeciti punitivi amministrativi, lasciando al campo del diritto penale solo i c.d. delitti naturali (mala in se), cioè quei fatti sentiti come intollerabili dalla coscienza sociale in tutti i tempi e in tutti gli ordinamenti e per tanto da sempre considerati delitti.

Trapani, M. (2003). 6) Relazione al Progetto di depenalizzazione e abrogazione dei reati minori predisposto dalla “Commissione di studio per la riforma del codice penale” istituita con D.M. 1° dicembre 2001. DIRITTO PENALE XXI SECOLO.

6) Relazione al Progetto di depenalizzazione e abrogazione dei reati minori predisposto dalla “Commissione di studio per la riforma del codice penale” istituita con D.M. 1° dicembre 2001.

TRAPANI, Mario
2003-01-01

Abstract

La presente Relazione di accompagnamento al Progetto predisposto dalla Sottocommissione sulla Depenalizzazione della Commissione per la Riforma del Codice penale presieduta da Carlo Nordio muove da alcuni punti-cardine ben definiti. Anzitutto, l’idea del diritto penale come extrema ratio di tutela, ancorata all’art. 13 Cost. che vede in qualunque restrizione della libertà personale una eccezione al principio della sua inviolabilità, porta ad espungere dall’ambito degli illeciti penali tutti quei fatti per i quali il legislatore già oggi prevede l’applicabilità in astratto ma anche in concreto della sola pena pecuniaria, in particolare quindi tutte le contravvenzioni oblazionabili, oltre i delitti puniti con sola pena pecuniaria: se infatti lo stesso legislatore ritiene sufficiente, in considerazione della gravità del fatto, l’applicazione della sola pena pecuniaria, tanto vale allora trasferire direttamente questi fatti nel novero degli illeciti amministrativi, depenalizzandoli. Ciò significa allora, in particolare, che, a differenza di quanto si ritiene comunemente anche alla luce dell’esperienza di altri ordinamenti giuridici, che vedono nella pena pecuniaria la sanzione penale di più frequente applicazione, il ruolo centrale nell’ambito delle sanzioni penali spetta viceversa solo a quelle comunque limitative della libertà personale, le uniche veramente congruenti rispetto ai fatti sentiti dalla coscienza sociale in un dato momento storico come di maggiore allarme sociale. Da ciò consegue che un legislatore che volesse veramente mantenersi fedele al principio costituzionale dell’inviolabilità della libertà personale dovrebbe ridurre al minimo i reati di mera creazione legislativa (mala quia prohibita), che troverebbero viceversa la loro più corretta collocazione sistematica come illeciti punitivi amministrativi, lasciando al campo del diritto penale solo i c.d. delitti naturali (mala in se), cioè quei fatti sentiti come intollerabili dalla coscienza sociale in tutti i tempi e in tutti gli ordinamenti e per tanto da sempre considerati delitti.
2003
Trapani, M. (2003). 6) Relazione al Progetto di depenalizzazione e abrogazione dei reati minori predisposto dalla “Commissione di studio per la riforma del codice penale” istituita con D.M. 1° dicembre 2001. DIRITTO PENALE XXI SECOLO.
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