Il saggio affronta, in una nuova prospettiva dommatica, il concetto di abrogazione, anzitutto sottolineando come oggetto di abrogazione siano, in realtà, solo norme (mai leggi o disposizioni di legge). Chiarito come la norma sia solo il risultato di un’attività interpretativa di enunciati linguistici, ossia il loro significato, e dunque come i concetti di inizio e cessazione di esistenza della norma non coincidano con i concetti di inizio e cessazione dell’atto normativo o della disposizione di legge, si evidenzia come il fenomeno della abrogazione non appartenga, come spesso si crede, alla logica stessa delle norme, ma esista giuridicamente solo se e nei limiti in cui un certo ordinamento positivo lo preveda espressamente; il che, nell’ordinamento italiano, avviene con l’art. 15 preleggi, che distingue tre fatti abrogativi, corrispondenti alle tre modalità tipologiche dell’abrogazione espressa, tacita e implicita, produttivi dell’effetto abrogazione. Contro l’opinione dominante, si sostiene che l’abrogazione di una norma avviene non ad opera di un’altra norma successiva, come suo effetto, ma solo perché la disposizione dell’art. 15 preleggi, innestandosi su ogni norma dell’ordinamento, contribuisce ad individuarne l’ambito temporale di validità inserendovi una “condizione di cessazione di esistenza”, il cui contenuto è dato dall’integrazione di uno dei fatti abrogativi espressamente previsti dallo stesso art. 15 preleggi; nel senso pertanto di condizionare la (perdurante) esistenza di qualunque norma alla loro mancata verificazione. Stabilito come l’abrogazione comporti la definitiva eliminazione della norma dal mondo dei fenomeni giuridici attraverso la revoca ex nunc della sua validità e quindi della sua esistenza intesa come appartenenza ad un sistema giuridico, con la conseguenza, trattandosi di un’ipotesi di invalidità sopravvenuta, della sua definitiva inapplicabilità, la contraddizione data dalla sua apparente applicabilità ai fatti pregressi, come conseguenza dell’operare del principio di irretroattività di cui all’art. 11 preleggi, viene spiegata dommaticamente nel senso che chi ragiona in questi termini confonde in realtà l’ambito di validità esterna della norma, cui si riferisce l’art. 15 preleggi, dall’ambito di validità interna (che potrebbe definirsi anche di efficacia), ossia all’arco temporale nel quale deve verificarsi la situazione di fatto riconducibile sotto la fattispecie condizionante ipotizzata dalla norma affinché si producano i suoi effetti, ambito temporale cui si riferisce invece – in mancanza di disposizioni derogatorie – l’art. 11 preleggi; ambito temporale di efficacia che può essere “indefinito”, a prescindere cioè dal momento in cui si è verificata la situazione di fatto ipotizzata dalla fattispecie condizionante, ovvero “limitato” alle situazioni di fatto realizzate o dopo l’inizio di esistenza della norma o solo prima (ipotesi di retroattività in senso proprio). Dalla disposizione dell’art. 11 preleggi si deve dunque, in ogni caso di abrogazione, ricavare implicitamente una nuova norma di contenuto identico a quello della norma abrogata ma ad efficacia temporale limitata ai soli fatti pregressi; norma che andrebbe quindi, propriamente, ricondotta sotto la categoria delle norme c.d. transitorie. La regola generale dell’irretroattività della norma stabilita dall’art. 11 preleggi trova poi nell’art. 2 c.p. la più importante deroga espressa, che determina conseguentemente una diversa spiegazione dommatica del fenomeno successorio di norme penali incriminatrici, anche alla luce della prevalenza della c.d. lex intermedia se più favorevole. In particolare, si evidenzia poi come anche nelle ipotesi di nuova incriminazione e di abolitio criminis si ha comunque, contrariamente a quanto comunemente si crede, una vera e propria successione di norme penali, posto che, per il principio di tassatività delle incriminazioni, si deve ritenere sempre esistente nel sistema una norma generale di liceità penale implicita idonea a ricomprendere tutti i fatti non preveduti dalla legge come reato.
Trapani, M. (2011). Abrogatio. Contributo alla dommatica dell’ambito di validita` temporale della norma giuridica penale. GIURISPRUDENZA ITALIANA(Febbraio), 478-492.
Abrogatio. Contributo alla dommatica dell’ambito di validita` temporale della norma giuridica penale.
TRAPANI, Mario
2011-01-01
Abstract
Il saggio affronta, in una nuova prospettiva dommatica, il concetto di abrogazione, anzitutto sottolineando come oggetto di abrogazione siano, in realtà, solo norme (mai leggi o disposizioni di legge). Chiarito come la norma sia solo il risultato di un’attività interpretativa di enunciati linguistici, ossia il loro significato, e dunque come i concetti di inizio e cessazione di esistenza della norma non coincidano con i concetti di inizio e cessazione dell’atto normativo o della disposizione di legge, si evidenzia come il fenomeno della abrogazione non appartenga, come spesso si crede, alla logica stessa delle norme, ma esista giuridicamente solo se e nei limiti in cui un certo ordinamento positivo lo preveda espressamente; il che, nell’ordinamento italiano, avviene con l’art. 15 preleggi, che distingue tre fatti abrogativi, corrispondenti alle tre modalità tipologiche dell’abrogazione espressa, tacita e implicita, produttivi dell’effetto abrogazione. Contro l’opinione dominante, si sostiene che l’abrogazione di una norma avviene non ad opera di un’altra norma successiva, come suo effetto, ma solo perché la disposizione dell’art. 15 preleggi, innestandosi su ogni norma dell’ordinamento, contribuisce ad individuarne l’ambito temporale di validità inserendovi una “condizione di cessazione di esistenza”, il cui contenuto è dato dall’integrazione di uno dei fatti abrogativi espressamente previsti dallo stesso art. 15 preleggi; nel senso pertanto di condizionare la (perdurante) esistenza di qualunque norma alla loro mancata verificazione. Stabilito come l’abrogazione comporti la definitiva eliminazione della norma dal mondo dei fenomeni giuridici attraverso la revoca ex nunc della sua validità e quindi della sua esistenza intesa come appartenenza ad un sistema giuridico, con la conseguenza, trattandosi di un’ipotesi di invalidità sopravvenuta, della sua definitiva inapplicabilità, la contraddizione data dalla sua apparente applicabilità ai fatti pregressi, come conseguenza dell’operare del principio di irretroattività di cui all’art. 11 preleggi, viene spiegata dommaticamente nel senso che chi ragiona in questi termini confonde in realtà l’ambito di validità esterna della norma, cui si riferisce l’art. 15 preleggi, dall’ambito di validità interna (che potrebbe definirsi anche di efficacia), ossia all’arco temporale nel quale deve verificarsi la situazione di fatto riconducibile sotto la fattispecie condizionante ipotizzata dalla norma affinché si producano i suoi effetti, ambito temporale cui si riferisce invece – in mancanza di disposizioni derogatorie – l’art. 11 preleggi; ambito temporale di efficacia che può essere “indefinito”, a prescindere cioè dal momento in cui si è verificata la situazione di fatto ipotizzata dalla fattispecie condizionante, ovvero “limitato” alle situazioni di fatto realizzate o dopo l’inizio di esistenza della norma o solo prima (ipotesi di retroattività in senso proprio). Dalla disposizione dell’art. 11 preleggi si deve dunque, in ogni caso di abrogazione, ricavare implicitamente una nuova norma di contenuto identico a quello della norma abrogata ma ad efficacia temporale limitata ai soli fatti pregressi; norma che andrebbe quindi, propriamente, ricondotta sotto la categoria delle norme c.d. transitorie. La regola generale dell’irretroattività della norma stabilita dall’art. 11 preleggi trova poi nell’art. 2 c.p. la più importante deroga espressa, che determina conseguentemente una diversa spiegazione dommatica del fenomeno successorio di norme penali incriminatrici, anche alla luce della prevalenza della c.d. lex intermedia se più favorevole. In particolare, si evidenzia poi come anche nelle ipotesi di nuova incriminazione e di abolitio criminis si ha comunque, contrariamente a quanto comunemente si crede, una vera e propria successione di norme penali, posto che, per il principio di tassatività delle incriminazioni, si deve ritenere sempre esistente nel sistema una norma generale di liceità penale implicita idonea a ricomprendere tutti i fatti non preveduti dalla legge come reato.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.