L’Autore, nell’ambito di uno studio offerto alla memoria del prof. Aldo Attardi, si interroga sui criteri di individuazione della fonte normativa alla cui stregua valutare l’esistenza della legittimazione ad agire (ed a contraddire) in un processo, nell’alternativa tra il riferimento alla legge sostanziale, che regola il rapporto controverso, ovvero alla legge del luogo in cui si svolge il processo. Il problema, che evidentemente si pone essenzialmente per le controversie che presentano elementi di collegamento tra più ordinamenti, consente all’Autore di esaminare la connessa questione della natura, processuale ovvero di merito, della questione di legittimazione attiva e passiva alla causa. Attraverso una meditata elaborazione dei maggiori orientamenti dottrinali e giurisprudenziali intorno al fondamento, ai presupposti ed ai requisiti dell’azione, l’Autore tende a superare le illustrate incertezze interpretative circa i rapporti tra legittimazione ad agire e legge ad essa applicabile (con precipuo riguardo alla legge sostanziale regolatrice del rapporto giuridico controverso) ravvisandovi una questione preliminare di merito, il cui oggetto è costituito dalla coincidenza tra le parti in causa e i soggetti che, qualora risultino veri i fatti prospettati dall’attore ed in base alla norma di legge cui gli stessi vanno ricondotti, dovrebbero essere riconosciuti titolari delle situazioni giuridiche attive e passive dedotte in giudizio. -

Ruffini, G. (2005). Sulla legge regolatrice della legitimatio ad causam. RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE, Anno LX,(seconda serie) N. 4 (ottobre-dicembre 2005), 1171-1180.

Sulla legge regolatrice della legitimatio ad causam

RUFFINI, Giuseppe
2005-01-01

Abstract

L’Autore, nell’ambito di uno studio offerto alla memoria del prof. Aldo Attardi, si interroga sui criteri di individuazione della fonte normativa alla cui stregua valutare l’esistenza della legittimazione ad agire (ed a contraddire) in un processo, nell’alternativa tra il riferimento alla legge sostanziale, che regola il rapporto controverso, ovvero alla legge del luogo in cui si svolge il processo. Il problema, che evidentemente si pone essenzialmente per le controversie che presentano elementi di collegamento tra più ordinamenti, consente all’Autore di esaminare la connessa questione della natura, processuale ovvero di merito, della questione di legittimazione attiva e passiva alla causa. Attraverso una meditata elaborazione dei maggiori orientamenti dottrinali e giurisprudenziali intorno al fondamento, ai presupposti ed ai requisiti dell’azione, l’Autore tende a superare le illustrate incertezze interpretative circa i rapporti tra legittimazione ad agire e legge ad essa applicabile (con precipuo riguardo alla legge sostanziale regolatrice del rapporto giuridico controverso) ravvisandovi una questione preliminare di merito, il cui oggetto è costituito dalla coincidenza tra le parti in causa e i soggetti che, qualora risultino veri i fatti prospettati dall’attore ed in base alla norma di legge cui gli stessi vanno ricondotti, dovrebbero essere riconosciuti titolari delle situazioni giuridiche attive e passive dedotte in giudizio. -
2005
Ruffini, G. (2005). Sulla legge regolatrice della legitimatio ad causam. RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE, Anno LX,(seconda serie) N. 4 (ottobre-dicembre 2005), 1171-1180.
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