L'autore, nel verificare la validità e la meritevolezza della clausola “prenotazioni” o “iscrizioni”, normalmente inserita nel modulo di c.g.c. utilizzato dai tour operators per la stipulazione del contratto di viaggio, affronta la nodale questione teorica del rapporto tra autonomia privata e formazione del contratto. Pone dunque in evidenza i possibili limiti strutturali e funzionali al negozio di configurazione e, in generale, al fenomeno della creazione di schemi procedimentali atipici, auspicando altresì l’intervento del giudice sulla sequenza procedimentale tramite l'applicazione estensiva del principio di solidarietà (art. 2 cost.) e della clausola di buona fede in sede di controllo giudiziale dell’attività formativa. La conclusione è nel senso che, di fronte al proliferare nella prassi di nuovi schemi formativi del contratto, si stagliano oggi le esigenze di tutela della parte debole (si pensi alla peculiare formazione del contratto di subfornitura), che giustificano il controllo sui meccanismi procedimentali nel quadro della c.d. «istituzione del contrarre» tra consenso esterno (äußerer Konsens) e consenso interno (inner Konsens).
Longobucco, F. (2011). La stipulazione del contratto di viaggio tra autonomia dei contraenti ed equilibrio del procedimento formativo. RIVISTA DI DIRITTO DEI TRASPORTI(1-2/2009), 19-40.
La stipulazione del contratto di viaggio tra autonomia dei contraenti ed equilibrio del procedimento formativo
LONGOBUCCO, FRANCESCO
2011-01-01
Abstract
L'autore, nel verificare la validità e la meritevolezza della clausola “prenotazioni” o “iscrizioni”, normalmente inserita nel modulo di c.g.c. utilizzato dai tour operators per la stipulazione del contratto di viaggio, affronta la nodale questione teorica del rapporto tra autonomia privata e formazione del contratto. Pone dunque in evidenza i possibili limiti strutturali e funzionali al negozio di configurazione e, in generale, al fenomeno della creazione di schemi procedimentali atipici, auspicando altresì l’intervento del giudice sulla sequenza procedimentale tramite l'applicazione estensiva del principio di solidarietà (art. 2 cost.) e della clausola di buona fede in sede di controllo giudiziale dell’attività formativa. La conclusione è nel senso che, di fronte al proliferare nella prassi di nuovi schemi formativi del contratto, si stagliano oggi le esigenze di tutela della parte debole (si pensi alla peculiare formazione del contratto di subfornitura), che giustificano il controllo sui meccanismi procedimentali nel quadro della c.d. «istituzione del contrarre» tra consenso esterno (äußerer Konsens) e consenso interno (inner Konsens).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.