The paper focuses on the problem of administrative procedural simplification in environmental subject and analyzes the institute of the park management body demand authorization for works inside the protected areas. Italian law on the protected areas (l. n. 394/1991) establishes the institute of the silent assent for the privacy appeals which the park management body has neither approved nor rejected in the term of 60 days. General law on the administrative procedure (l. n. 241/1990), as modified in 2005, establishes that environmental procedures are excluded from the application of silent assent rule and other forms of simplification. The normative contrast so underlined was resolved by the superior administrative judge who decided that the silent assent for the park authorizations concerned by the special law of 1991 was not repealed but continues to be enforced. This interpretative solution can be substained by the literal content of the general disposition and the bound nature of the park authorizations. Therefore a tacit assent system as the one established by the special law is not shaped as it is excessively environmentally dangerous.

L’articolo si occupa dell’istituto del silenzio assenso dell’ente parco sulle domande di nulla osta per interventi da realizzarsi all’interno dell’area protetta. La legge in materia di aree protette (l. n. 394 del 1991), infatti, prevede che operi il meccanismo del silenzio assenso con riferimento alle istanze cui l’ente parco non abbia dato esplicita risposta entro il termine di sessanta giorni. Ma la legge generale sul procedimento amministrativo, come modificata nel 2005, stabilisce che i procedimenti ambientali sono esclusi dall’ambito di applicazione della regola del silenzio assenso e dalle altre forme di semplificazione. Si è posto, quindi, un contrasto normativo (in realtà solo apparente), risolto dal Consiglio di Stato nel senso della permanenza in vigore della regola del silenzio assenso specificamente dettata in relazione al nulla osta dell’ente parco. A sostegno di questa soluzione vengono addotti il significato letterale della norma di cui all’art. 20 della legge n. 241/1990, nonché la natura sostanzialmente vincolata del nulla osta. Questo secondo argomento, in particolare, consente al giudice amministrativo di escludere che l’operatività del silenzio assenso sulla base della normativa settoriale risulti eccessivamente pericoloso per l’interesse alla tutela dell’ambiente.

Dinelli, F. (2010). L'applicabilità del silenzio assenso al nulla osta dell'ente parco. RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE(0), 108-120.

L'applicabilità del silenzio assenso al nulla osta dell'ente parco

DINELLI, FEDERICO
2010-01-01

Abstract

The paper focuses on the problem of administrative procedural simplification in environmental subject and analyzes the institute of the park management body demand authorization for works inside the protected areas. Italian law on the protected areas (l. n. 394/1991) establishes the institute of the silent assent for the privacy appeals which the park management body has neither approved nor rejected in the term of 60 days. General law on the administrative procedure (l. n. 241/1990), as modified in 2005, establishes that environmental procedures are excluded from the application of silent assent rule and other forms of simplification. The normative contrast so underlined was resolved by the superior administrative judge who decided that the silent assent for the park authorizations concerned by the special law of 1991 was not repealed but continues to be enforced. This interpretative solution can be substained by the literal content of the general disposition and the bound nature of the park authorizations. Therefore a tacit assent system as the one established by the special law is not shaped as it is excessively environmentally dangerous.
2010
L’articolo si occupa dell’istituto del silenzio assenso dell’ente parco sulle domande di nulla osta per interventi da realizzarsi all’interno dell’area protetta. La legge in materia di aree protette (l. n. 394 del 1991), infatti, prevede che operi il meccanismo del silenzio assenso con riferimento alle istanze cui l’ente parco non abbia dato esplicita risposta entro il termine di sessanta giorni. Ma la legge generale sul procedimento amministrativo, come modificata nel 2005, stabilisce che i procedimenti ambientali sono esclusi dall’ambito di applicazione della regola del silenzio assenso e dalle altre forme di semplificazione. Si è posto, quindi, un contrasto normativo (in realtà solo apparente), risolto dal Consiglio di Stato nel senso della permanenza in vigore della regola del silenzio assenso specificamente dettata in relazione al nulla osta dell’ente parco. A sostegno di questa soluzione vengono addotti il significato letterale della norma di cui all’art. 20 della legge n. 241/1990, nonché la natura sostanzialmente vincolata del nulla osta. Questo secondo argomento, in particolare, consente al giudice amministrativo di escludere che l’operatività del silenzio assenso sulla base della normativa settoriale risulti eccessivamente pericoloso per l’interesse alla tutela dell’ambiente.
Dinelli, F. (2010). L'applicabilità del silenzio assenso al nulla osta dell'ente parco. RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE(0), 108-120.
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