Nell’articolo si affronta la tematica delle modalità di iscrizione degli strumenti finanziari di partecipazione nel bilancio di esercizio. L’analisi prende le mosse dal disposto dell’articolo 2346 cod. civ., il quale, da un lato, impone che lo strumento finanziario sia necessariamente emesso a fronte di un apporto e, dall’altro, lascia alle parti totale libertà nella configurazione di tale apporto. In primo luogo, l’Autore rileva la differente disciplina che deve essere applicata a seconda che l’apporto determini il trasferimento della proprietà di un cespite o di un credito ovvero consista nel solo godimento di un bene. Secondariamente, sono analizzate le differenze che sussistono tra apporti che sono destinati ad essere restituiti - che dovranno sempre essere iscritti fra i debiti della società – ed apporti che, al contrario, sopportano il rischio generale di impresa, e che come tali nel passivo del bilancio dovrebbero essere classificati fra i mezzi propri (patrimonio netto), e non fra i debiti.
Bussoletti, M. (2007). L’iscrizione in bilancio degli apporti non di capitale (titoli partecipativi e apporti di terzi nei patrimoni destinati), in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni. RIVISTA DEL DIRITTO COMMERCIALE E DEL DIRITTO GENERALE DELLE OBBLIGAZIONI(I), 29-43.
L’iscrizione in bilancio degli apporti non di capitale (titoli partecipativi e apporti di terzi nei patrimoni destinati), in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni
BUSSOLETTI, Mario
2007-01-01
Abstract
Nell’articolo si affronta la tematica delle modalità di iscrizione degli strumenti finanziari di partecipazione nel bilancio di esercizio. L’analisi prende le mosse dal disposto dell’articolo 2346 cod. civ., il quale, da un lato, impone che lo strumento finanziario sia necessariamente emesso a fronte di un apporto e, dall’altro, lascia alle parti totale libertà nella configurazione di tale apporto. In primo luogo, l’Autore rileva la differente disciplina che deve essere applicata a seconda che l’apporto determini il trasferimento della proprietà di un cespite o di un credito ovvero consista nel solo godimento di un bene. Secondariamente, sono analizzate le differenze che sussistono tra apporti che sono destinati ad essere restituiti - che dovranno sempre essere iscritti fra i debiti della società – ed apporti che, al contrario, sopportano il rischio generale di impresa, e che come tali nel passivo del bilancio dovrebbero essere classificati fra i mezzi propri (patrimonio netto), e non fra i debiti.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.