Si tratta della nota critica ad una sentenza della Corte di Cassazione in cui viene affrontato il tema complesso della rilevanza del c.d. posto barca ai fini della determinazione della TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), argomento molto attuale alla luce di recenti iniziative di molti comuni che, in sede di accertamento, ritengono di dover computare la superficie dello specchio acqueo in questione nella base imponibile del tributo locale. La questione viene affrontata prendendo in esame il significato di “locali ed aree scoperte”, cui fa riferimento il legislatore nella definzione del presupposto impositivo, che porta ad escludere l’applicazione della TARSU agli spazi acquei destinati all’ormeggio delle imbarcazioni i quali, essendo costituiti da masse liquide, non possono essere ricodotti al concetto proprio di “area”, come inteso dal legislatore. Un ulteriore aspetto preso in considerazione concerne la soggettività passiva dell’imposta comunale, riconducibile ai singoli diportisti, piuttosto che al concessionario del porto turistico.
Mencarelli, S. (2009). La rilevanza dello specchio d'acqua nell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO(11), 733-764.
La rilevanza dello specchio d'acqua nell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
MENCARELLI, SILVIA
2009-01-01
Abstract
Si tratta della nota critica ad una sentenza della Corte di Cassazione in cui viene affrontato il tema complesso della rilevanza del c.d. posto barca ai fini della determinazione della TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), argomento molto attuale alla luce di recenti iniziative di molti comuni che, in sede di accertamento, ritengono di dover computare la superficie dello specchio acqueo in questione nella base imponibile del tributo locale. La questione viene affrontata prendendo in esame il significato di “locali ed aree scoperte”, cui fa riferimento il legislatore nella definzione del presupposto impositivo, che porta ad escludere l’applicazione della TARSU agli spazi acquei destinati all’ormeggio delle imbarcazioni i quali, essendo costituiti da masse liquide, non possono essere ricodotti al concetto proprio di “area”, come inteso dal legislatore. Un ulteriore aspetto preso in considerazione concerne la soggettività passiva dell’imposta comunale, riconducibile ai singoli diportisti, piuttosto che al concessionario del porto turistico.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.