Il processo di elaborazione e di rilevazione dei “principi contabili”, intesi come regole/standards che disciplinano l’informazione di bilancio, ha costituito da tempo un tema di difficoltoso inquadramento nella teoria delle fonti del diritto. Sul piano sistematico sono rinvenibili almeno tre modelli: 1) quello delle “regole dell’arte”, che vivono spesso allo stato diffuso nella comunità sociale e professionale e che sono evocate/giuridicizzate per il tramite di “clausole generali”; 2) quello delle “regole standardizzate”, racchiuse in raccolte scritte ad opera di organismi pubblici o privati; 3) quello dei “principi contabili standardizzati” cui rinvia espressamente l’ordinamento giuridico. Quest’ultimo modello è adottato dall’Unione Europea con l’omologazione (endorsement) degli IAS/IFRS elaborati da uno “standard setter” internazionale (lo IASB), avente peraltro natura di organismo di diritto privato. L’elaborazione di regole a valenza generale per i soggetti dell’ordinamento giuridico da parte di un organismo privato (e non da parte di organi pubblici, dotati costituzionalmente di potestà normativa) pone un problema di legittimazione a monte e a valle del recepimento di quelle regole da parte dell’Unione Europea. A monte la legittimazione è sorretta dalla “procedura di comitatologia”, che vede il concorso dei pareri di un Comitato Tecnico di Contabilità (EFRAG) e di un Comitato di Regolamentazione (ARC) prima della omologazione mediante Regolamento della Commissione Europea, sulla base di “criteri sostanziali” di recepimento piuttosto vaghi ed ambigui, che lasciano margini ampi ad una sorta di negoziazione “politica” per l’accoglimento degli standard. Si tratta, comunque, di un condizionamento “indiretto” alla elaborazione, che si traduce soprattutto in un “potere di veto” ma non in potere di modifica. Il meccanismo si inquadra nella svolta europea verso la teoria della “governance” nella produzione delle norme giuridiche, sotto forma di “transnazionalismo privato” (Teubner) in cui convivono elementi di soft law e di hard law come frutto ibrido della globalizzazione e della crisi della concezione interventista/statalista del diritto. Sul piano della teoria delle fonti, il fenomeno dei principi contabili internazionale sembra evocare la teoria del diritto comunitario come “diritto dei confilitti” (Joerges); e l’applicazione di quei “principi” nei singoli ordinamenti nazionali in effetti pone capo ad un serie di conflitti formali e sostanziali, di cui il saggio offre una discreta esemplificazione, richiamando l’attenzione sul ruolo imprescindibile – in questa fase complessa di rinnovato pluralismo delle fonti giuridiche – della interpretazione dottrinale e giurisprudenziale piuttosto che sui meccanismi di mero assorbimento della “lex contabile” nella fonte del “regolamento comunitario”.
Fortunato, S. (2010). I principi contabili internazionali e le fonti del diritto (pluralismo giuridico, diritto riflessivo e 'governance' nel modello europeo). GIURISPRUDENZA COMMERCIALE, I, 5-46.
I principi contabili internazionali e le fonti del diritto (pluralismo giuridico, diritto riflessivo e 'governance' nel modello europeo)
FORTUNATO, SABINO
2010-01-01
Abstract
Il processo di elaborazione e di rilevazione dei “principi contabili”, intesi come regole/standards che disciplinano l’informazione di bilancio, ha costituito da tempo un tema di difficoltoso inquadramento nella teoria delle fonti del diritto. Sul piano sistematico sono rinvenibili almeno tre modelli: 1) quello delle “regole dell’arte”, che vivono spesso allo stato diffuso nella comunità sociale e professionale e che sono evocate/giuridicizzate per il tramite di “clausole generali”; 2) quello delle “regole standardizzate”, racchiuse in raccolte scritte ad opera di organismi pubblici o privati; 3) quello dei “principi contabili standardizzati” cui rinvia espressamente l’ordinamento giuridico. Quest’ultimo modello è adottato dall’Unione Europea con l’omologazione (endorsement) degli IAS/IFRS elaborati da uno “standard setter” internazionale (lo IASB), avente peraltro natura di organismo di diritto privato. L’elaborazione di regole a valenza generale per i soggetti dell’ordinamento giuridico da parte di un organismo privato (e non da parte di organi pubblici, dotati costituzionalmente di potestà normativa) pone un problema di legittimazione a monte e a valle del recepimento di quelle regole da parte dell’Unione Europea. A monte la legittimazione è sorretta dalla “procedura di comitatologia”, che vede il concorso dei pareri di un Comitato Tecnico di Contabilità (EFRAG) e di un Comitato di Regolamentazione (ARC) prima della omologazione mediante Regolamento della Commissione Europea, sulla base di “criteri sostanziali” di recepimento piuttosto vaghi ed ambigui, che lasciano margini ampi ad una sorta di negoziazione “politica” per l’accoglimento degli standard. Si tratta, comunque, di un condizionamento “indiretto” alla elaborazione, che si traduce soprattutto in un “potere di veto” ma non in potere di modifica. Il meccanismo si inquadra nella svolta europea verso la teoria della “governance” nella produzione delle norme giuridiche, sotto forma di “transnazionalismo privato” (Teubner) in cui convivono elementi di soft law e di hard law come frutto ibrido della globalizzazione e della crisi della concezione interventista/statalista del diritto. Sul piano della teoria delle fonti, il fenomeno dei principi contabili internazionale sembra evocare la teoria del diritto comunitario come “diritto dei confilitti” (Joerges); e l’applicazione di quei “principi” nei singoli ordinamenti nazionali in effetti pone capo ad un serie di conflitti formali e sostanziali, di cui il saggio offre una discreta esemplificazione, richiamando l’attenzione sul ruolo imprescindibile – in questa fase complessa di rinnovato pluralismo delle fonti giuridiche – della interpretazione dottrinale e giurisprudenziale piuttosto che sui meccanismi di mero assorbimento della “lex contabile” nella fonte del “regolamento comunitario”.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.