Partendo dall'analisi della natura e della funzione della fase distributiva del ricavato nell'espropriazione forzata il lavoro si sofferma, in particolare, sulla questione - particolarmente discussa dopo la riforme legislative introdotte nel 2005 - dell'oggetto delle controversie che, in questa fase, possono sorgere a norma dell'art. 512 c.p.c. e sull'efficacia del provvedimento che porta alla soluzione di queste. Viene, perciò, prospettata la tesi che oggetto di queste controversie sia propriamente il diritto sostanziale di credito e che, a seguito della loro proposizione, si apra un procedimento giurisdizionale a cognizione sommaria con funzione decisoria. Soluzione, questa, che inevitabilmente si riflette anche sul possibile coordinamento, da un lato, fra le controversie "distributive" e l'eventuale "riconoscimento" (tacito o espresso) del credito degli intervenuti sine titulo nell'espropriazione, ai sensi dell'art. 499, comma 6, c.p.c. e, dall'altro, fra le prime e l'opposizione all'esecuzione dell'art. 615 c.p.c.
CARRATTA A (2009). Le controversie in sede distributiva fra «diritto al concorso» e «sostanza» delle ragioni creditorie. IL CORRIERE GIURIDICO, 559-578.
Titolo: | Le controversie in sede distributiva fra «diritto al concorso» e «sostanza» delle ragioni creditorie |
Autori: | |
Data di pubblicazione: | 2009 |
Rivista: | |
Citazione: | CARRATTA A (2009). Le controversie in sede distributiva fra «diritto al concorso» e «sostanza» delle ragioni creditorie. IL CORRIERE GIURIDICO, 559-578. |
Abstract: | Partendo dall'analisi della natura e della funzione della fase distributiva del ricavato nell'espropriazione forzata il lavoro si sofferma, in particolare, sulla questione - particolarmente discussa dopo la riforme legislative introdotte nel 2005 - dell'oggetto delle controversie che, in questa fase, possono sorgere a norma dell'art. 512 c.p.c. e sull'efficacia del provvedimento che porta alla soluzione di queste. Viene, perciò, prospettata la tesi che oggetto di queste controversie sia propriamente il diritto sostanziale di credito e che, a seguito della loro proposizione, si apra un procedimento giurisdizionale a cognizione sommaria con funzione decisoria. Soluzione, questa, che inevitabilmente si riflette anche sul possibile coordinamento, da un lato, fra le controversie "distributive" e l'eventuale "riconoscimento" (tacito o espresso) del credito degli intervenuti sine titulo nell'espropriazione, ai sensi dell'art. 499, comma 6, c.p.c. e, dall'altro, fra le prime e l'opposizione all'esecuzione dell'art. 615 c.p.c. |
Handle: | http://hdl.handle.net/11590/142471 |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |