Il principio di sussidiarietà e le autorità amministrative indipendenti sul piano positivo hanno matrice pubblicistica. Viene allora chiarito preliminarmente il senso del principio di sussidiarietà nella prospettiva del diritto privato, e in particolare, la portata del principio di sussidiarietà sociale, che tocca specialmente le autorità per i servizi di pubblica utilità. La normazione delle autorità indipendenti ha natura ambivalente, da un lato, rappresenta una negazione del principio in parola, in quanto sottrae ai privati la compiuta disciplina delle loro relazioni, dall’altro, invece, si atteggia quale modello di sussidiarietà, nella forma di “delegificazione”, cioè di riduzione dell’ambito di operatività della legge ordinaria a vantaggio appunto della normazione secondaria. Se allora le autorità indipendenti pongono la disciplina della materia di propria competenza, debbono, però, garantire la partecipazione consultiva degli interessati alla costruzione della disciplina, proprio perché estranee al circuito di responsabilità ex art. 95 Cost. Ma il volume della partecipazione non misura comunque il valore di una norma: solo gli interessati meglio organizzati sapranno far valere la loro opinione.
DEL PRATO, E.E. (2008). Principio di sussidiarietà e regolazione dell'iniziativa economica privata. Dal controllo statale a quello delle autorità amministrative indipendenti. RIVISTA DI DIRITTO CIVILE, 257-269.
Principio di sussidiarietà e regolazione dell'iniziativa economica privata. Dal controllo statale a quello delle autorità amministrative indipendenti
DEL PRATO, ENRICO ELIO
2008-01-01
Abstract
Il principio di sussidiarietà e le autorità amministrative indipendenti sul piano positivo hanno matrice pubblicistica. Viene allora chiarito preliminarmente il senso del principio di sussidiarietà nella prospettiva del diritto privato, e in particolare, la portata del principio di sussidiarietà sociale, che tocca specialmente le autorità per i servizi di pubblica utilità. La normazione delle autorità indipendenti ha natura ambivalente, da un lato, rappresenta una negazione del principio in parola, in quanto sottrae ai privati la compiuta disciplina delle loro relazioni, dall’altro, invece, si atteggia quale modello di sussidiarietà, nella forma di “delegificazione”, cioè di riduzione dell’ambito di operatività della legge ordinaria a vantaggio appunto della normazione secondaria. Se allora le autorità indipendenti pongono la disciplina della materia di propria competenza, debbono, però, garantire la partecipazione consultiva degli interessati alla costruzione della disciplina, proprio perché estranee al circuito di responsabilità ex art. 95 Cost. Ma il volume della partecipazione non misura comunque il valore di una norma: solo gli interessati meglio organizzati sapranno far valere la loro opinione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.