Dopo aver ripercorso l’evoluzione giurisprudenziale della nozione di ramo di azienda l’Autore si sofferma sulla nozione di articolazione funzionalmente autonoma introdotta dal D.Lgs. n. 18/2001 e, in particolare, sull’ultima modifica ad opera del D.Lgs. n. 276/2003 che ha espunto i requisiti della preesistenza e dell’i- dentità nel trasferimento dell’articolazione. Secondo l’Autore l’ultima modifica non ha apportato il cambia- mento prospettato dalla legge delega n. 30, perché non è stato espunto il requisito dell’autonomia funzio- nale, requisito eminentemente oggettivo che non può non presupporre anche un’anteriorità cronologica ri- spetto al trasferimento del ramo d’azienda. Ne deriva che lo spazio riservato dalla legge all’autonomia indi- viduale (e collettiva) nell’individuazione della parte di azienda trasferenda rimane invariato. Né può esse- re riconosciuto, anche in costanza della nuova disposizione, l’esistenza di un diritto di opposizione del lavoratore al passaggio al cessionario
LEPORE A (2004). Ancora in tema di cessione di ramo d’azienda e tutela del lavoratore. IL LAVORO NELLA GIURISPRUDENZA, 12, 1235-1246.
Titolo: | Ancora in tema di cessione di ramo d’azienda e tutela del lavoratore |
Autori: | |
Data di pubblicazione: | 2004 |
Rivista: | |
Citazione: | LEPORE A (2004). Ancora in tema di cessione di ramo d’azienda e tutela del lavoratore. IL LAVORO NELLA GIURISPRUDENZA, 12, 1235-1246. |
Abstract: | Dopo aver ripercorso l’evoluzione giurisprudenziale della nozione di ramo di azienda l’Autore si sofferma sulla nozione di articolazione funzionalmente autonoma introdotta dal D.Lgs. n. 18/2001 e, in particolare, sull’ultima modifica ad opera del D.Lgs. n. 276/2003 che ha espunto i requisiti della preesistenza e dell’i- dentità nel trasferimento dell’articolazione. Secondo l’Autore l’ultima modifica non ha apportato il cambia- mento prospettato dalla legge delega n. 30, perché non è stato espunto il requisito dell’autonomia funzio- nale, requisito eminentemente oggettivo che non può non presupporre anche un’anteriorità cronologica ri- spetto al trasferimento del ramo d’azienda. Ne deriva che lo spazio riservato dalla legge all’autonomia indi- viduale (e collettiva) nell’individuazione della parte di azienda trasferenda rimane invariato. Né può esse- re riconosciuto, anche in costanza della nuova disposizione, l’esistenza di un diritto di opposizione del lavoratore al passaggio al cessionario |
Handle: | http://hdl.handle.net/11590/144195 |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |