Il lavoro muove dalla constatazione della possibilità attribuita ex lege alle fondazioni di origine bancaria di esercitare, direttamente o indirettamente, imprese strumentali ai fini statutari, e si occupa di stabilire in che limiti l’esercizio dell’attività di impresa sia loro consentito e fino a che punto l’impresa strumentale sia “vera impresa”. A tal fine si analizza il significato che assume in concreto la nozione di strumentalità “funzionale”e quella di lucro “oggettivo” alla luce del criterio di economicità della gestione. Si propende poi per l’applicazione, con alcuni limiti, dello statuto dell’imprenditore commerciale. Infine si analizza la disciplina distinguendo l’ipotesi dell’impresa strumentale da quella delle società strumentali.
Rabitti, M. (2007). Fondazioni bancarie e imprese strumentali. DIRITTO DELLA BANCA E DEL MERCATO FINANZIARIO, 209-225.
Fondazioni bancarie e imprese strumentali
RABITTI, MADDALENA
2007-01-01
Abstract
Il lavoro muove dalla constatazione della possibilità attribuita ex lege alle fondazioni di origine bancaria di esercitare, direttamente o indirettamente, imprese strumentali ai fini statutari, e si occupa di stabilire in che limiti l’esercizio dell’attività di impresa sia loro consentito e fino a che punto l’impresa strumentale sia “vera impresa”. A tal fine si analizza il significato che assume in concreto la nozione di strumentalità “funzionale”e quella di lucro “oggettivo” alla luce del criterio di economicità della gestione. Si propende poi per l’applicazione, con alcuni limiti, dello statuto dell’imprenditore commerciale. Infine si analizza la disciplina distinguendo l’ipotesi dell’impresa strumentale da quella delle società strumentali.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.