L’Autore, nell’ambito di uno studio in onore del prof. Giuseppe Tarzia, mette in discussione la diffusa attribuzione del carattere di "probatio inferior" agli argomenti di prova che il giudice, a norma dell’art. 116 c.p.c., può desumere da determinati accadimenti processuali, esaminando il problema dell’eventuale diversità di attitudine degli argomenti di prova rispetto alle prove, come impostato dalla maggioranza degli interpreti, con riguardo sia alla fase strettamente istruttoria, sia alla fase di decisione. Con un’accurata analisi delle molteplici norme di riferimento ed attraverso l’esame di ogni profilo attiguo al tema trattato (si veda ad esempio l’approfondita indagine intorno all’istituto delle presunzioni), con i dovuti riscontri giurisprudenziali, l’Autore suggerisce che gli argomenti di prova sono assimilabili a presunzioni semplici, possono fondarsi sul contegno processuale delle parti e sulle altre attività previste dalla legge e rappresentano le conseguenze che, nei limiti di cui all’art. 2929 c.c., il giudice può trarne per risalire al fatto da provare. Alla luce di tale ricognizione del tema, dunque, gli argomenti di prova ben potrebbero autonomamente fondare la decisione del giudice, non diversamente dai mezzi di prova offerti dall’ordinamento. L’Autore spiega infine perché una simile ricostruzione non sia incompatibile con il divieto di "presumere de praesumpto".

Ruffini, G. (2004). "Argomenti di prova" e "fondamento della decisione" del giudice civile. RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE, LVIII/4, 1329-1357.

"Argomenti di prova" e "fondamento della decisione" del giudice civile

RUFFINI, Giuseppe
2004-01-01

Abstract

L’Autore, nell’ambito di uno studio in onore del prof. Giuseppe Tarzia, mette in discussione la diffusa attribuzione del carattere di "probatio inferior" agli argomenti di prova che il giudice, a norma dell’art. 116 c.p.c., può desumere da determinati accadimenti processuali, esaminando il problema dell’eventuale diversità di attitudine degli argomenti di prova rispetto alle prove, come impostato dalla maggioranza degli interpreti, con riguardo sia alla fase strettamente istruttoria, sia alla fase di decisione. Con un’accurata analisi delle molteplici norme di riferimento ed attraverso l’esame di ogni profilo attiguo al tema trattato (si veda ad esempio l’approfondita indagine intorno all’istituto delle presunzioni), con i dovuti riscontri giurisprudenziali, l’Autore suggerisce che gli argomenti di prova sono assimilabili a presunzioni semplici, possono fondarsi sul contegno processuale delle parti e sulle altre attività previste dalla legge e rappresentano le conseguenze che, nei limiti di cui all’art. 2929 c.c., il giudice può trarne per risalire al fatto da provare. Alla luce di tale ricognizione del tema, dunque, gli argomenti di prova ben potrebbero autonomamente fondare la decisione del giudice, non diversamente dai mezzi di prova offerti dall’ordinamento. L’Autore spiega infine perché una simile ricostruzione non sia incompatibile con il divieto di "presumere de praesumpto".
2004
Ruffini, G. (2004). "Argomenti di prova" e "fondamento della decisione" del giudice civile. RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE, LVIII/4, 1329-1357.
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