Sino al codice civile del ’42 la personalità giuridica costituiva il solo modello tramite cui l’ente privato si poneva come soggetto di diritto e, in assenza di una norma sulla sua attribuzione, se ne ammetteva anche il riconoscimento tacito. Se dunque la personalità giuridica ha rappresentato una categoria ordinante quando il soggetto collettivo non personificato non aveva accesso nel mondo del diritto e configurava un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici distinto dalle persone fisiche in essi implicate, è data storicamente da registrare la frantumazione della personalità giuridica, i cui contenuti hanno mano a mano perso capacità qualificante di fronte all’avvento prorompente degli enti collettivi non personificati, sino al ’42 ancora non considerati neppure soggetti, in quanto, appunto il solo modello della soggettività era la personalità giuridica. Per il loro inquadramento giuridico allora si ricorse al contratto, idoneo a spiegare il rapporto tra gli associati ma non ugualmente la nascita del soggetto. Il progressivo riconoscimento della capacità delle associazioni del libro I ha finito per coinvolgere anche il profilo della soggettività e, maturata una sempre maggiore pienezza di quest’ultima, anche grazie al superamento normativo ai limiti, anacronistici, prima posti agli acquisti per donazione o mortis causa, si è anche potuta recuperare una specifica attitudine del contratto alla creazione stessa del soggetto. Il soggetto collettivo è, dunque, effetto dell’atto di autonomia privata, che si pone rispetto ad esso come fonte e non solo come mera, seppur necessaria, premessa. Al contratto associativo va, quindi, attribuita una peculiare efficacia erga omnes che consente un’equiparazione degli enti di fatto alle persone giuridiche, sotto il profilo della soggettività. E se il soggetto nasce dalla forza dell’effettività ciò fornisce la prova di una significativa rivincita della giuridicità naturale su quella positiva.
DEL PRATO, E.E. (2009). L'ente privato come atto di autonomia. RIVISTA DI DIRITTO CIVILE, 4, 451-463.
L'ente privato come atto di autonomia
DEL PRATO, ENRICO ELIO
2009-01-01
Abstract
Sino al codice civile del ’42 la personalità giuridica costituiva il solo modello tramite cui l’ente privato si poneva come soggetto di diritto e, in assenza di una norma sulla sua attribuzione, se ne ammetteva anche il riconoscimento tacito. Se dunque la personalità giuridica ha rappresentato una categoria ordinante quando il soggetto collettivo non personificato non aveva accesso nel mondo del diritto e configurava un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici distinto dalle persone fisiche in essi implicate, è data storicamente da registrare la frantumazione della personalità giuridica, i cui contenuti hanno mano a mano perso capacità qualificante di fronte all’avvento prorompente degli enti collettivi non personificati, sino al ’42 ancora non considerati neppure soggetti, in quanto, appunto il solo modello della soggettività era la personalità giuridica. Per il loro inquadramento giuridico allora si ricorse al contratto, idoneo a spiegare il rapporto tra gli associati ma non ugualmente la nascita del soggetto. Il progressivo riconoscimento della capacità delle associazioni del libro I ha finito per coinvolgere anche il profilo della soggettività e, maturata una sempre maggiore pienezza di quest’ultima, anche grazie al superamento normativo ai limiti, anacronistici, prima posti agli acquisti per donazione o mortis causa, si è anche potuta recuperare una specifica attitudine del contratto alla creazione stessa del soggetto. Il soggetto collettivo è, dunque, effetto dell’atto di autonomia privata, che si pone rispetto ad esso come fonte e non solo come mera, seppur necessaria, premessa. Al contratto associativo va, quindi, attribuita una peculiare efficacia erga omnes che consente un’equiparazione degli enti di fatto alle persone giuridiche, sotto il profilo della soggettività. E se il soggetto nasce dalla forza dell’effettività ciò fornisce la prova di una significativa rivincita della giuridicità naturale su quella positiva.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.