L’Autore analizza le problematiche poste dalla carente disciplina normativa genera in tema di limiti soggettivi all’acquisto di assets fallimentari, in particolare dei crediti. La soluzione offerta è nel senso che sia l’acquisto sia l’assunzione tramite concordato di assets fallimentari non sono riservati agli intermediari finanziari, neppure nell’ipotesi in cui dette operazioni siano svolte nell’esercizio di un’attività che rappresenta direttamente l’oggetto dell’impresa. Invero, l’acquisto puro e semplice di crediti pro soluto non è attività di finanziamento, perché la corresponsione del denaro è fatta al cedente con effetti irreversibili ed incondizionati: dunque, nell’assoluta assenza dell’elemento della rimborsabilità. Costituisce pertanto un falso problema quello relativo all’individuazione della vicenda del contratto di acquisto o di assunzione di concordato fallimentare nelle ipotesi in cui tali operazioni vengano svolte, nell’esercizio di una attività che rappresenta direttamente l’oggetto dell’impresa, da operatori che non siano iscritti nell’elenco degli intermediari finanziari o nella sezione speciale dell’elenco, rispettivamente previsti dagli artt. 106 e 113 T.u.b.
Bussoletti, M. (2010). Limiti soggettivi all'acquisto di assets fallimentari. DIRITTO DELLA BANCA E DEL MERCATO FINANZIARIO(I), 11-26.
Limiti soggettivi all'acquisto di assets fallimentari
BUSSOLETTI, Mario
2010-01-01
Abstract
L’Autore analizza le problematiche poste dalla carente disciplina normativa genera in tema di limiti soggettivi all’acquisto di assets fallimentari, in particolare dei crediti. La soluzione offerta è nel senso che sia l’acquisto sia l’assunzione tramite concordato di assets fallimentari non sono riservati agli intermediari finanziari, neppure nell’ipotesi in cui dette operazioni siano svolte nell’esercizio di un’attività che rappresenta direttamente l’oggetto dell’impresa. Invero, l’acquisto puro e semplice di crediti pro soluto non è attività di finanziamento, perché la corresponsione del denaro è fatta al cedente con effetti irreversibili ed incondizionati: dunque, nell’assoluta assenza dell’elemento della rimborsabilità. Costituisce pertanto un falso problema quello relativo all’individuazione della vicenda del contratto di acquisto o di assunzione di concordato fallimentare nelle ipotesi in cui tali operazioni vengano svolte, nell’esercizio di una attività che rappresenta direttamente l’oggetto dell’impresa, da operatori che non siano iscritti nell’elenco degli intermediari finanziari o nella sezione speciale dell’elenco, rispettivamente previsti dagli artt. 106 e 113 T.u.b.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.