Il Trattato non fornisce una definizione di “servizio di interesse economico generale”. Una definizione è presente, invece, negli atti della Commissione europea; in particolare, la Comunicazione sui servizi di interesse generale del 2000 definisce i SIEG come quei servizi che le autorità pubbliche ritengono debbano essere garantiti anche quando il mercato non sia sufficientemente incentivato a provvedervi da solo (…). Sempre la stessa Commissione, tre anni più tardi (Libro Verde sui servizi di interesse generale, 2003), indicherà come servizio di interesse economico generale qualsiasi attività economica soggetta ad obblighi di servizio pubblico (definizione, peraltro, confermata nel 2004, con il Libro Bianco sui servizi di interesse generale ). La differenza tra le due formulazioni è notevole. Nella definizione originaria si pone l’accento sulla necessità che il servizio venga prestato, a prescindere dal fatto che a garantirne l’erogazione sia il mercato o la pubblica autorità (anche quando il mercato non sia sufficientemente incentivato); di conseguenza si ammette che il pubblico potere si faccia carico di quell’erogazione anche nel caso in cui il mercato provveda (o possa provvedere) autonomamente. Nella definizione successiva (Libro Verde) le cose cambiano. Se il SIEG coincide con l’attività economica soggetta ad obblighi di servizio, ossia con l’attività economica che viene espletata in adempimento di un obbligo di servizio (contratto con i pubblici poteri), si dà per scontato che, in assenza di quell’obbligo, l’attività non si svolgerebbe; si dà per scontato, cioè, che manchi la convenienza economica ad espletare quel servizio, tant’è che esso viene reso solo se i pubblici poteri rendono obbligatoria la sua prestazione. L’attività economica, svolta sulla base di un obbligo di servizio, consiste nell’attività che il mercato non “fornirebbe” spontaneamente, perché manca la convenienza economica: sicchè solo l’intervento surrogatorio dei pubblici poteri è in grado di garantire a tutti gli utenti le relative prestazioni. In altre parole, il SIEG così come definito nel Libro Verde, presuppone il fallimento del mercato (market failure). Il concetto di SIEG sembra, dunque, avere due significati: un primo significato, per così dire, “statale”, in cui si sottolinea la funzione che i servizi rivestono per gli ordinamenti nazionali; una seconda definzione “comunitaria” che vede gli stessi servizi, essenzialmente, nel momento in cui si deroga alle regole di mercato, attraverso una limitazione della libertà imprenditoriale con l’imposizione di obblighi di servizio pubblico. Ad ogni modo, se è vero che il concetto di servizio di interesse economico generale, nella formula dell’art. 86 CE (ora 106 TFUE), prescinde dal presupposto di un fallimento del mercato, è anche vero, però, che la definizione del 2003 cristallizza un’evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia di senso opposto. La Corte tende a sovrapporre i due piani e a considerare elemento essenziale della nozione in oggetto l’imposizione di obblighi (anche antieconomici), anzi il SIEG tende a coincidere con quell’insieme di attività (rectius prestazioni) che il soggetto pubblico ritiene necessarie alla tutela di un interesse pubblico e che vengono imposte come obblighi di servizio, perché il mercato non è in grado di garantirle.

Lottini, M. (2007). L’art. 86 e il concetto di SIEG come "strumento diretto di liberalizzazione", "ambito di competenza pubblica" e "ambito di pubblica responsabilità": la necessità di un chiarimento. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA(4), 718-730.

L’art. 86 e il concetto di SIEG come "strumento diretto di liberalizzazione", "ambito di competenza pubblica" e "ambito di pubblica responsabilità": la necessità di un chiarimento

LOTTINI, Micaela
2007-01-01

Abstract

Il Trattato non fornisce una definizione di “servizio di interesse economico generale”. Una definizione è presente, invece, negli atti della Commissione europea; in particolare, la Comunicazione sui servizi di interesse generale del 2000 definisce i SIEG come quei servizi che le autorità pubbliche ritengono debbano essere garantiti anche quando il mercato non sia sufficientemente incentivato a provvedervi da solo (…). Sempre la stessa Commissione, tre anni più tardi (Libro Verde sui servizi di interesse generale, 2003), indicherà come servizio di interesse economico generale qualsiasi attività economica soggetta ad obblighi di servizio pubblico (definizione, peraltro, confermata nel 2004, con il Libro Bianco sui servizi di interesse generale ). La differenza tra le due formulazioni è notevole. Nella definizione originaria si pone l’accento sulla necessità che il servizio venga prestato, a prescindere dal fatto che a garantirne l’erogazione sia il mercato o la pubblica autorità (anche quando il mercato non sia sufficientemente incentivato); di conseguenza si ammette che il pubblico potere si faccia carico di quell’erogazione anche nel caso in cui il mercato provveda (o possa provvedere) autonomamente. Nella definizione successiva (Libro Verde) le cose cambiano. Se il SIEG coincide con l’attività economica soggetta ad obblighi di servizio, ossia con l’attività economica che viene espletata in adempimento di un obbligo di servizio (contratto con i pubblici poteri), si dà per scontato che, in assenza di quell’obbligo, l’attività non si svolgerebbe; si dà per scontato, cioè, che manchi la convenienza economica ad espletare quel servizio, tant’è che esso viene reso solo se i pubblici poteri rendono obbligatoria la sua prestazione. L’attività economica, svolta sulla base di un obbligo di servizio, consiste nell’attività che il mercato non “fornirebbe” spontaneamente, perché manca la convenienza economica: sicchè solo l’intervento surrogatorio dei pubblici poteri è in grado di garantire a tutti gli utenti le relative prestazioni. In altre parole, il SIEG così come definito nel Libro Verde, presuppone il fallimento del mercato (market failure). Il concetto di SIEG sembra, dunque, avere due significati: un primo significato, per così dire, “statale”, in cui si sottolinea la funzione che i servizi rivestono per gli ordinamenti nazionali; una seconda definzione “comunitaria” che vede gli stessi servizi, essenzialmente, nel momento in cui si deroga alle regole di mercato, attraverso una limitazione della libertà imprenditoriale con l’imposizione di obblighi di servizio pubblico. Ad ogni modo, se è vero che il concetto di servizio di interesse economico generale, nella formula dell’art. 86 CE (ora 106 TFUE), prescinde dal presupposto di un fallimento del mercato, è anche vero, però, che la definizione del 2003 cristallizza un’evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia di senso opposto. La Corte tende a sovrapporre i due piani e a considerare elemento essenziale della nozione in oggetto l’imposizione di obblighi (anche antieconomici), anzi il SIEG tende a coincidere con quell’insieme di attività (rectius prestazioni) che il soggetto pubblico ritiene necessarie alla tutela di un interesse pubblico e che vengono imposte come obblighi di servizio, perché il mercato non è in grado di garantirle.
2007
Lottini, M. (2007). L’art. 86 e il concetto di SIEG come "strumento diretto di liberalizzazione", "ambito di competenza pubblica" e "ambito di pubblica responsabilità": la necessità di un chiarimento. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA(4), 718-730.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11590/151924
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