Nota a sentenza (App. Salerno, 29 luglio 2009, n. 706). Il commento alla sentenza affronta la questione nevralgica della prescrizione e del correlato dies a quo in caso di danno concorrenziale cagionato dalla condotta lesiva delle imprese le quali, assunta “a monte” un’intesa antitrust vietata, abbiano successivamente stipulato con il consumatore un contratto “a valle” economicamente squilibrato ai danni di quest’ultimo. L’assunto metodologico di partenza è che il tentativo di risolvere la questione dell’exordium praescriptionis non può essere compiuto senza riferirsi, da un lato, ad uno studio più moderno dell’istituto della prescrizione orientato ad esaltare il momento funzionale del rapporto; dall’altro, senza tener conto, sul piano della individuazione della disciplina applicabile nel campo dell’antitrust sia europeo sia interno, dei princípi comunitari di effettività e di certezza, opportunamente bilanciandoli. In forza di ciò l’autore trae occasione per inquadrare in termini sistematici il problema generale dei danni c.dd. lungolatenti e per ridimensionare il ruolo delle diverse opinioni specifiche rivolte a far arretrare eccessivamente la soglia del dies a quo a danno del consumatore. La conclusione è che l’opportunità di valorizzare i concreti stati di conoscenza del consumatore – al fine del decorso del termine prescrizionale – potrebbe recuperarsi sul piano legislativo attraverso l’art. 2941, n. 8, c.c. Con la conseguenza che il termine prescrizionale resterebbe sospeso fino alla effettiva e piena scoperta da parte del consumatore del dolo del danneggiante. Per tale via, potrebbe realizzarsi, nel quadro qui delineato, un inevitabile compromesso tra l’esigenza di tutela della parte debole del rapporto – derivante da un’eterogenesi dei fini delle norme sulla prescrizione – e quella della certezza del diritto che pervade la ratio stessa degli artt. 2934 ss. c.c. Il tutto per il tramite di un’interpretazione più ragionevole del principio contra non valentem agere non currit praescriptio, sull’assunto che gli stessi obiettivi di tutela delle norme sulla prescrizione stanno oggi progressivamente muovendosi dall’interesse pubblico alla certezza dei rapporti a quello degli interessi nel rapporto (e, di lì probabilmente, a quello dell’interesse oggettivo al corretto funzionamento del mercato). L’incidenza che il dato costituzionale assume nella ricostruzione del fenomeno prescrizionale giustifica infatti la necessità di un attento esame del «comportamento che, a prescindere dall’esercizio del diritto, appaia per l’evidenza ed univocità delle circostanze come ragionevolmente concludente con riferimento all’interesse del titolare del diritto».

Longobucco, F. (2011). Danno da contrattazione antitrust e problema dell’exordium praescriptionis: un caso di doloso occultamento del debito?. LE CORTI SALERNITANE(1-2/2011), 58-74.

Danno da contrattazione antitrust e problema dell’exordium praescriptionis: un caso di doloso occultamento del debito?

LONGOBUCCO, FRANCESCO
2011-01-01

Abstract

Nota a sentenza (App. Salerno, 29 luglio 2009, n. 706). Il commento alla sentenza affronta la questione nevralgica della prescrizione e del correlato dies a quo in caso di danno concorrenziale cagionato dalla condotta lesiva delle imprese le quali, assunta “a monte” un’intesa antitrust vietata, abbiano successivamente stipulato con il consumatore un contratto “a valle” economicamente squilibrato ai danni di quest’ultimo. L’assunto metodologico di partenza è che il tentativo di risolvere la questione dell’exordium praescriptionis non può essere compiuto senza riferirsi, da un lato, ad uno studio più moderno dell’istituto della prescrizione orientato ad esaltare il momento funzionale del rapporto; dall’altro, senza tener conto, sul piano della individuazione della disciplina applicabile nel campo dell’antitrust sia europeo sia interno, dei princípi comunitari di effettività e di certezza, opportunamente bilanciandoli. In forza di ciò l’autore trae occasione per inquadrare in termini sistematici il problema generale dei danni c.dd. lungolatenti e per ridimensionare il ruolo delle diverse opinioni specifiche rivolte a far arretrare eccessivamente la soglia del dies a quo a danno del consumatore. La conclusione è che l’opportunità di valorizzare i concreti stati di conoscenza del consumatore – al fine del decorso del termine prescrizionale – potrebbe recuperarsi sul piano legislativo attraverso l’art. 2941, n. 8, c.c. Con la conseguenza che il termine prescrizionale resterebbe sospeso fino alla effettiva e piena scoperta da parte del consumatore del dolo del danneggiante. Per tale via, potrebbe realizzarsi, nel quadro qui delineato, un inevitabile compromesso tra l’esigenza di tutela della parte debole del rapporto – derivante da un’eterogenesi dei fini delle norme sulla prescrizione – e quella della certezza del diritto che pervade la ratio stessa degli artt. 2934 ss. c.c. Il tutto per il tramite di un’interpretazione più ragionevole del principio contra non valentem agere non currit praescriptio, sull’assunto che gli stessi obiettivi di tutela delle norme sulla prescrizione stanno oggi progressivamente muovendosi dall’interesse pubblico alla certezza dei rapporti a quello degli interessi nel rapporto (e, di lì probabilmente, a quello dell’interesse oggettivo al corretto funzionamento del mercato). L’incidenza che il dato costituzionale assume nella ricostruzione del fenomeno prescrizionale giustifica infatti la necessità di un attento esame del «comportamento che, a prescindere dall’esercizio del diritto, appaia per l’evidenza ed univocità delle circostanze come ragionevolmente concludente con riferimento all’interesse del titolare del diritto».
2011
Longobucco, F. (2011). Danno da contrattazione antitrust e problema dell’exordium praescriptionis: un caso di doloso occultamento del debito?. LE CORTI SALERNITANE(1-2/2011), 58-74.
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