In tema di clausola penale, il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall’art. 1384 cod. civ. a tutela dell’interesse generale dell’ordinamento, può essere esercitato d’ufficio per ricondurre l’autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela, ma l’esercizio di tale potere è subordinato all’assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell’eccessività della penale, che deve risultare «ex actis», ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d’ufficio.
Battelli, E. (2008). Clausola penale: riduzione d’ufficio e criteri di valutazione. I CONTRATTI(8-9), 765-785.
Titolo: | Clausola penale: riduzione d’ufficio e criteri di valutazione | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2008 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Battelli, E. (2008). Clausola penale: riduzione d’ufficio e criteri di valutazione. I CONTRATTI(8-9), 765-785. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11590/154968 | |
Appare nelle tipologie: | 1.4 Nota a sentenza |