Nota a Cass. Civ., Sez. III, 12 novembre 2003, n. 17041. L'autore, dopo aver passato in rassegna le diverse posizioni dottrinali concernenti il fondamento dogmatico del c.d. "danno da vacanza rovinata", propende per la riconduzione del pregiudizio in esame alla lesione dell'interesse non patrimoniale coltivato nel contratto di viaggio. Segue una trattazione relativa al differente regime probatorio che connota da un lato il c.d. "danno morale subiettivo", dall'altro il c.d. "danno esistenziale".
Longobucco, F. (2004). Danno da vacanza rovinata: brevi note sul regime probatorio. DANNO E RESPONSABILITÀ(4), 395-401.
Danno da vacanza rovinata: brevi note sul regime probatorio
LONGOBUCCO, FRANCESCO
2004-01-01
Abstract
Nota a Cass. Civ., Sez. III, 12 novembre 2003, n. 17041. L'autore, dopo aver passato in rassegna le diverse posizioni dottrinali concernenti il fondamento dogmatico del c.d. "danno da vacanza rovinata", propende per la riconduzione del pregiudizio in esame alla lesione dell'interesse non patrimoniale coltivato nel contratto di viaggio. Segue una trattazione relativa al differente regime probatorio che connota da un lato il c.d. "danno morale subiettivo", dall'altro il c.d. "danno esistenziale".File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.