Article. 33, paragraph 2, letter. e) of the Consumer Code (Legislative Decree no. 206 of 2005), punishes – as violation of negotiation equilibrium – every clause or agreement providing a detention of an amount of money received before the execution of the performance, unless it imposes on the “accipiens” an obligation to restitute the received payment and additional sanctions in the event that he doesn’t conclude the contract or he withdraws from it. This article is also applicable in case of a preparatory legal act binding on the consumer (eg. irrevocable proposal). The rule also applies when the proposal comes from the consumer, if he has reproduced the pattern drawn by the practitioner in a module-formulary that the practitioner uses to settle an indefinite series of contractual relationships.

L’art. 33, comma 2, lett. e), del Codice del consumo (d.lg. n. 206 del 2005) sanziona la lesione all’equilibrio negoziale che si concretizza nel trattenimento di una somma di denaro ricevuta prima dell’esecuzione delle prestazioni derivanti dal contratto, se non si pone a carico dell’accipiens un obbligo restitutorio e un ulteriore obbligo sanzionatorio nel caso che sia egli stesso a non concludere il contratto o a recedere dal medesimo. Tale disposizione è applicabile anche in presenza di un negozio preparatorio vincolante per il consumatore (es. proposta irrevocabile). La regola si applica anche nel caso in cui la proposta provenga dal consumatore, nel caso in cui quest’ultimo abbia riprodotto lo schema redatto dal professionista in un modulo-formulario da questi utilizzato per regolare una serie indeterminata di rapporti.

Battelli, E. (2014). L’applicabilità della disciplina sulle clausole vessatorie ai negozi preparatori vincolanti per il consumatore. RASSEGNA DI DIRITTO CIVILE(2), 596-614.

L’applicabilità della disciplina sulle clausole vessatorie ai negozi preparatori vincolanti per il consumatore

BATTELLI, ETTORE
2014-01-01

Abstract

Article. 33, paragraph 2, letter. e) of the Consumer Code (Legislative Decree no. 206 of 2005), punishes – as violation of negotiation equilibrium – every clause or agreement providing a detention of an amount of money received before the execution of the performance, unless it imposes on the “accipiens” an obligation to restitute the received payment and additional sanctions in the event that he doesn’t conclude the contract or he withdraws from it. This article is also applicable in case of a preparatory legal act binding on the consumer (eg. irrevocable proposal). The rule also applies when the proposal comes from the consumer, if he has reproduced the pattern drawn by the practitioner in a module-formulary that the practitioner uses to settle an indefinite series of contractual relationships.
2014
L’art. 33, comma 2, lett. e), del Codice del consumo (d.lg. n. 206 del 2005) sanziona la lesione all’equilibrio negoziale che si concretizza nel trattenimento di una somma di denaro ricevuta prima dell’esecuzione delle prestazioni derivanti dal contratto, se non si pone a carico dell’accipiens un obbligo restitutorio e un ulteriore obbligo sanzionatorio nel caso che sia egli stesso a non concludere il contratto o a recedere dal medesimo. Tale disposizione è applicabile anche in presenza di un negozio preparatorio vincolante per il consumatore (es. proposta irrevocabile). La regola si applica anche nel caso in cui la proposta provenga dal consumatore, nel caso in cui quest’ultimo abbia riprodotto lo schema redatto dal professionista in un modulo-formulario da questi utilizzato per regolare una serie indeterminata di rapporti.
Battelli, E. (2014). L’applicabilità della disciplina sulle clausole vessatorie ai negozi preparatori vincolanti per il consumatore. RASSEGNA DI DIRITTO CIVILE(2), 596-614.
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